Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_375/2015 Sentenza del 12 maggio 2015 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Jean-Maurice Jordi, ricorrente, contro B.________, patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti, opponente. Oggetto capacitŕ di rappresentanza del patrocinatore, ricorso contro la sentenza emanata il 3 aprile 2015 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che, nella procedura di esecuzione di una sentenza di divorzio promossa da B.________ nei confronti dell'ex marito A.________, con decisione 5 febbraio 2015 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto un'istanza del convenuto tendente a vietare all'avv. Matteo Quadranti di patrocinare l'attrice e ad accertare la nullitŕ della domanda di esecuzione; che con sentenza 3 aprile 2015 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il rimedio introdotto da A.________ contro la decisione pretorile; che con ricorso in materia civile 6 maggio 2015 A.________ č insorto al Tribunale federale, postulando di annullare la predetta sentenza cantonale e " in via preliminare " di ritornare l'incarto al Pretore, rispettivamente " nel merito " di vietare all'avv. Matteo Quadranti di patrocinare l'attrice e di accertare la nullitŕ della domanda di esecuzione; che il ricorrente postula pure il conferimento dell'effetto sospensivo al suo gravame; che la sentenza impugnata, statuente unicamente sul presupposto processuale della capacitŕ di rappresentanza del patrocinatore della qui opponente, costituisce una decisione incidentale notificata separatamente, non concernente la competenza o una domanda di ricusazione, che puň essere immediatamente impugnata al Tribunale federale unicamente alle condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF (v. sentenza 5A_47/2014 del 27 maggio 2014 consid. 2-4), ossia se essa puň causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b); che incombe alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento dei presupposti dell'art. 93 cpv. 1 LTF, a meno che ciň non appaia con evidenza dalla decisione impugnata o non sia manifestamente insito nella natura medesima della vertenza (DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii); che nel caso concreto il ricorrente parte dall'errato presupposto secondo cui la sentenza da lui contestata sia finale e non spende pertanto una parola per dimostrare che le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF per l'impugnazione immediata di decisioni incidentali sarebbero soddisfatte, né tale eventualitŕ appare evidente di primo acchito (v. sentenza 5A_47/2014 del 27 maggio 2014 consid. 4); che in queste circostanze il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e puň essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; che con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diviene priva di oggetto; che le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 12 maggio 2015 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini