Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_402/2018 Sentenza del 15 maggio 2018 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, opponente. Oggetto anticipo spese (divisione ereditaria), ricorso contro la decisione emanata il 9 aprile 2018 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (11.2018.11). Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Mediante appello 13 gennaio 2018 A.________ ha impugnato la decisione 1° dicembre 2017 con la quale il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato - su petizione di B.________ - la divisione dell'ereditŕ nella successione fu C.________, ha incaricato il notaio di procedere alla divisione dei beni successori secondo precise modalitŕ, ha posto le spese processuali di complessivi fr. 5'620.-- per 1/5 a carico dell'attrice e per 4/5 a carico di A.________ e ha obbligato quest'ultimo a rifondere all'attrice fr. 18'000.-- a titolo di ripetibili. Con sentenza 9 aprile 2018 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile l'appello per mancato pagamento dell'anticipo spese di fr. 5'000.-- nel termine suppletorio (v. art. 101 cpv. 3 CPC [RS 272]). I Giudici cantonali hanno inoltre precisato che il rimedio era in ogni modo manifestamente carente dal profilo della motivazione. 2. Con ricorso 9 maggio 2018 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa all'autoritŕ precedente affinché gli consenta di versa-re l'anticipo spese ed entri poi nel merito dell'appello. Il ricorrente postula inoltre di conferire effetto sospensivo al suo gravame. Non sono state chieste determinazioni. 3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono piů severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). Il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione. Il ricorrente, infatti, nemmeno pretende che la decisione di irricevibilitŕ qui impugnata sarebbe contraria al diritto, ma si limita ad affermare di avere nel frattempo " trovato una soluzione per sanare la richiesta di anticipo ". L'argomentazione ricorsuale non puň peraltro essere perfezionata attraverso un eventuale allegato complementare che il ricorrente si riserva di inoltrare al Tribunale federale " nelle prossime settimane ", poiché, fatti salvi casi determinati qui non realizzati (v. art. 43 LTF), dopo lo scadere del termine di ricorso non č permesso completare la motivazione (v. DTF 134 II 244 consid. 2.4). 4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, puň essere deciso nella procedura semplifi-cata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Con l'evasione del rimedio, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione al ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 15 maggio 2018 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini