Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_406/2014 Sentenza del 28 maggio 2014 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro 1. B.________, patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti, 2. I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 3. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, opponenti, Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud, avv. Enrico Pusterla, via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio, Oggetto autoritŕ di ricorso in materia di ricusazione (divorzio ecc.), ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Considerando: che con sentenza 5A_680/2012 del 19 novembre 2012 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso diretto contro una decisione della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino concernente una domanda di ricusa inoltrata da A.________ nell'ambito delle procedure giudiziarie che lo oppongono alla moglie B.________ e lo ha trasmesso all'autoritŕ inferiore; che in tale sentenza il Tribunale federale ha indicato di trasmettere il ricorso alla Corte cantonale affinché, eventualmente dopo essersi concertata con le altre autoritŕ suscettibili di entrare in linea di conto, lo faccia pervenire a un tribunale superiore competente per giudicare in seconda istanza; che il 9 luglio 2013 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso di trasmettere l'incarto alla Commissione di ricorso sulla magistratura affinché funga da tribunale superiore ai sensi dell'art. 75 cpv. 2 LTF; che con sentenza 10 marzo 2014 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un ricorso 29 luglio 2013 introdotto da A.________ contro la risoluzione del Consiglio di Stato; che secondo i giudici cantonali tale risoluzione governativa non puň essere qualificata come decisione nel senso della definizione prevista all'art. 5 PA (RS 172.021) e non č pertanto impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo, bensě costituisce un atto normativo cantonale direttamente impugnabile al Tribunale federale (art. 82 lett. b e 87 cpv. 1 LTF); che per i giudici cantonali la questione della trasmissione del ricorso 29 luglio 2013 al Tribunale federale non si pone, A.________ avendo giŕ provveduto lui stesso ad adire, cautelativamente, tale autoritŕ con separato gravame; che a titolo abbondanziale il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che, se anche si volesse qualificare la risoluzione del Consiglio di Stato come decisione ai sensi dell'art. 5 PA, la stessa costituirebbe un semplice atto di esecuzione di quanto disposto dal Tribunale federale con sentenza 5A_680/2012 del 19 novembre 2012, ed eventuali vizi relativi alla sua esecuzione avrebbero dovuto essere censurati mediante ricorso al Consiglio federale (art. 70 cpv. 4 LTF); che secondo i giudici cantonali spetterŕ se del caso al Tribunale federale, giŕ adito da A.________, trasmettere il gravame 29 luglio 2013 al Consiglio federale, qualora ne ritenesse dati i presupposti; che con ricorso 12 maggio 2014, tempestivamente completato con allegato 26 maggio 2014, A.________ č insorto al Tribunale federale contro la sentenza 10 marzo 2014 del Tribunale cantonale amministrativo, postulando pure il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame e la concessione dell'assistenza giudiziaria; che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto contestato viola il diritto; che quando, come nella fattispecie, la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, il ricorrente deve confrontarsi con entrambe, sotto pena di inammissibilitŕ del ricorso, e l'impugnativa puň unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte e due le motivazioni si rivelano fondate (DTF 138 III 728 consid. 3.4 con rinvio; 138 I 97 consid. 4.1.4 con rinvii); che in concreto il gravame non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi a sostenere che l'autoritŕ inferiore avrebbe violato il diritto federale (art. 5 Cost.) ed il diritto cantonale ticinese (art. 12 e 73 cpv. 2 Cost./TI [RS 131.229] ed art. 2 e 4 cpv. 1 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 [LPamm; RL/TI 3.3.1.1]) per non aver trasmesso il suo ricorso 29 luglio 2013 al Consiglio federale; che cosě facendo il ricorrente censura, peraltro in modo vago, unicamente la motivazione abbondanziale, ma non si confronta minimamente (nemmeno nell'allegato integrativo del 26 maggio 2014) con l'argomentazione principale della sentenza impugnata secondo cui il ricorso 29 luglio 2013 va dichiarato irricevibile poiché non č rivolto contro una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, bensě contro un atto normativo cantonale; che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e puň essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); che con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo č divenuta priva di oggetto; che la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta per mancanza di possibilitŕ di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente č respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 28 maggio 2014 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini