Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_41/2017 Sentenza del 26 gennaio 2017 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro banca B.________SA, opponente. Oggetto rigetto provvisorio dell'opposizione, ricorso contro la sentenza emanata il 29 novembre 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che la banca B.________SA ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 300'000.-- oltre interessi al 5 % dal 13 febbraio 2016, indicando quale titolo di credito il "vaglia cambiario sottoscritto da C.________AG (...) e avallato da A.________ (...) "; che con decisione 24 maggio 2016 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rigettato in via provvisoria - per fr. 300'000.-- oltre interessi al 5 % dal 16 marzo 2016 - l'opposizione interposta dall'escusso; che con sentenza 29 novembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto dall'escusso avverso la sentenza pretorile; che la Corte cantonale ha fatto presente al reclamante che il vaglia cambiario, emesso a garanzia dei mutui concessi dalla banca procedente a C.________AG, era giŕ stato sottoscritto l'11 settembre 2011 - cioč quando il firmatario, avv. D.________, era ancora amministratore unico della societŕ emittente - e che la data del 16 marzo 2016 indicata sul titolo č stata poi inserita dalla banca in conformitŕ al suo accordo dell'11 settembre 2011 con C.________AG; che pertanto secondo i Giudici cantonali il vaglia cambiario in bianco (biancosegno), completato secondo i dati prestabiliti dalle parti, insieme all'autorizzazione sottoscritta l'11 settembre 2011 dall'escusso nella sua qualitŕ di avallante costituiscono valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF; che con ricorso 17 gennaio 2017 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo il mantenimento della sua opposizione al precetto esecutivo; che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtů dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione, poiché il ricorrente si limita a riproporre la medesima censura giŕ discussa dall'autoritŕ inferiore (" [i]l vaglia cambiario (...) č stato emesso in data 16 marzo 2016 e sottoscritto da una persona che, in tale data, non aveva nessun potere giuridico per rappresentare C.________AG ") senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni sviluppate nella querelata sentenza; che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e puň essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 26 gennaio 2017 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini