Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_447/2009 Sentenza del 26 novembre 2009 II Corte di diritto civile Composizione Giudici federali Hohl, Presidente, Marazzi, von Werdt, Cancelliere Piatti. Parti A.________, ricorrente, contro Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Tribunale penale del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, opponente, Ufficio di esecuzione di Lugano, 6900 Lugano. Oggetto attestato di carenza di beni, ricorso contro la decisione emanata il 12 giugno 2009 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Nell'ambito dell'esecuzione promossa dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti di A.________, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso il 13 marzo 2009 un nuovo attestato di carenza di beni per fr. 3'479.60. L'Ufficio ha ritenuto impignorabile il reddito dell'escussa, perché ha accertato entrate di fr. 5'049.-- e ha calcolato il suo fabbisogno in fr. 5'078.-- (minimo di base fr. 1'250.--, figli minorenni fr. 500.--, pigione fr. 1'460.--, cassa malati fr. 668.--, pasti fuori domicilio fr. 500.--, trasferte fr. 300.--, vestiario fr. 100.-- e spese mediche fr. 300.--). 2. Con sentenza 12 giugno 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, ha accolto un ricorso del creditore procedente, ha annullato il menzionato attestato di carenza di beni e ha ordinato all'Ufficio di pignorare la parte del salario dell'escussa che eccede il suo minimo d'esistenza determinato in fr. 4'908.-- fino al 30 settembre 2009 e in fr. 4'618.-- dopo tale data. L'autoritŕ di vigilanza ha modificato il calcolo del fabbisogno esistenziale effettuato dall'Ufficio con riferimento alle spese di abitazione e alle spese mediche. 2.1 L'autoritŕ di vigilanza ha accertato in fr. 1'590.-- il canone di locazione che l'escussa deve corrispondere per l'appartamento di 3˝ locali in cui vive con due figlie maggiorenni, delle quali la maggiore č parrucchiera indipendente, mentre la minore č studentessa. I giudici cantonali non hanno ritenuto - contrariamente all'Ufficio - che la figlia parrucchiera debba partecipare alle spese di alloggio alla stregua di un coniuge, ma hanno reputato che ella dovrebbe assumersi un terzo di tali spese. Essi hanno perň constatato che il suo reddito č insufficiente per coprire queste spese e che non sussiste alcun obbligo di mantenimento della madre. Per questo motivo hanno incluso nel minimo vitale dell'escussa l'intera pigione fino alla prima possibilitŕ di disdetta del contratto di locazione, e cioč fino al 30 settembre 2009, per poi computare nel fabbisogno una pigione di fr. 1'300.--, considerata conforme all'uso locale per un appartamento di 2˝ locali per 2 persone. 2.2 L'autoritŕ di vigilanza ha invece da subito defalcato il minimo vitale di fr. 300.--, importo che l'escussa si era impegnata a rimborsare mensilmente al suo datore di lavoro per l'anticipo di fr. 7'000.--, pagati ad una clinica privata di Zurigo in vista di un'operazione ai piedi. Dopo aver rilevato che parrebbe sorprendente che la cassa malati dell'escussa rimborsi unicamente parte delle spese di degenza, ma non quelle propriamente mediche, ha ritenuto che la questione non merita maggiore disamina, perché fanno unicamente parte del minimo d'esistenza dell'art. 93 LEF quelle spese assolutamente indispensabili al sostentamento del debitore e che fra queste non rientrano quelle di cura - non coperte dall'assicurazione malattie obbligatoria - in un istituto fuori Cantone scelto dall'escusso, se un trattamento analogo potrebbe avvenire in un ospedale in Ticino con una partecipazione maggiore dell'assicurazione contro le malattie. L'autoritŕ di vigilanza ha reputato che la debitrice non aveva dimostrato che ciň non fosse possibile e che qualora dovessero effettivamente sussistere ragioni di ordine medico per effettuare l'intervento nella clinica di Zurigo, ella potrebbe far valere la protezione tariffale integrale giusta gli art. 41 e 44 LAMal. 3. A.________ č insorta al Tribunale federale contro tale decisione con ricorso del 29 giugno 2009. Dei motivi si dirŕ nei considerandi che seguono. Non č stato ordinato uno scambio di scritti. 4. 4.1 Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF gli atti al Tribunale federale devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova. Nella fattispecie la ricorrente non formula conclusioni. Dalla lettura del ricorso emerge tuttavia che ella non condivide le modifiche effettuate dall'autoritŕ di vigilanza al suo minimo vitale e vorrebbe rivedere confermato il provvedimento dell'Ufficio, motivo per cui si puň, anche in assenza di esplicite conclusioni, ritenere soddisfatto l'art. 42 cpv. 1 LTF. 4.2 Nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Inoltre il Tribunale federale fonda la propria sentenza sui fatti accertati dall'autoritŕ inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) ed esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciň significa che - come giŕ sotto l'egida dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG - il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2, con rinvii). L'accertamento dei fatti puň essere censurato unicamente se č stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF oppure in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1 LTF); quest'ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura a sua volta una violazione del diritto (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39). Poiché il divieto d'arbitrio rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua violazione va espressamente sollevata e motivata nei predetti termini qualificati (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 638 consid. 2 pag. 639). Alla luce dei descritti requisiti di motivazione emerge immediatamente l'inammissibilitŕ della serie di domande retoriche formulate dalla ricorrente nel suo gravame. 5. Giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro puň essere pignorato in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. 5.1 Con riferimento alla prima posta modificata dall'autoritŕ di vigilanza, la ricorrente fa valere che un appartamento di 2˝ locali sarebbe troppo piccolo per 3 persone e che non ritiene giusto che per permetterle di estinguere il debito nei confronti del Tribunale di appello la figlia maggiore debba essere a carico dell'assistenza sociale. Afferma pure di aver sottoscritto un contratto di locazione di 5 anni e di avere un cane, motivo per cui dovrebbe trovare un locatore che accetti animali. Indica altresě di aver subito il 12 giugno 2009 un intervento al piede, che le impedirebbe di muoversi - e quindi di cercare un appartamento - per 4-6 settimane. Giova innanzi tutto rilevare che la ricorrente non contesta in quanto tale l'adeguatezza della pigione ritenuta nella decisione impugnata, né di non avere alcun obbligo di mantenimento nei confronti della figlia maggiore, né che questa non sia in grado di pagare la sua quota parte della pigione. Cosě stando le cose, l'autoritŕ di vigilanza non ha violato il diritto, ritenendo che nel minimo esistenziale dell'escussa possano unicamente essere computati, a partire dal momento in cui l'appartamento di 3˝ locali puň essere lasciato, i costi di un appartamento per due persone. La ricorrente afferma invero di essersi vincolata per 5 anni; sennonché dal contratto di locazione agli atti risulta che dal 2007 il rapporto di locazione puň essere disdetto per la scadenza 30 settembre, come ritenuto dall'autoritŕ di vigilanza. Infine, nemmeno le difficoltŕ - in larga misura provvisorie - sollevate in relazione alla ricerca di un appartamento fanno apparire la decisione impugnata contraria al diritto: esse appaiono del tutto sormontabili, ricordato segnatamente che l'escussa puň farsi aiutare dalla figlia minore che continuerŕ ad abitare con lei. 5.2 La ricorrente assevera di essere stata costretta a scegliere la clinica di Zurigo, perché in Ticino non ci sarebbero cliniche e medici all'altezza e a mo' di dimostrazione di tale circostanza afferma che nella clinica in cui č stata "si parlava solo italiano". L'operazione sarebbe unicamente stata resa possibile dal mutuo accordatole dal suo datore di lavoro, che ella si č impegnata a restituire in rate mensili di fr. 300.--. Con la predetta argomentazione, che si limita in sostanza a riportare la propria opinione sulla qualitŕ delle cure mediche dispensate in Ticino, la ricorrente non allega in alcun modo che le spese sostenute a Zurigo siano state assolutamente necessarie a causa dell'impossibilitŕ di far eseguire l'intervento nel suo Cantone di domicilio e nemmeno si confronta con l'argomentazione dell'autoritŕ di vigilanza, secondo cui qualora vi fosse veramente stata un'indicazione medica per far effettuare l'intervento fuori Cantone, lo stesso verrebbe preso a carico della cassa malati. La censura si rivela pertanto inammissibile. 6. La ricorrente lamenta pure di non essere stata sentita e di aver chiesto "il rinvio" perché non poteva essere presente alla data fissata. Ora, la ricorrente risulta aver formulato osservazioni al ricorso del creditore fondato sull'art. 17 cpv. 2 LEF. Ne segue che la doglianza si appalesa del tutto infondata. 7. Infine, chiedendo di avere pazienza e asseverando la propria volontŕ di saldare i debiti, la ricorrente pare ignorare che quando viene adito con una domanda di continuazione dell'esecuzione, l'Ufficio deve darvi seguito e non puň semplicemente accordare una moratoria alla debitrice. 8. In conclusione, da quanto precede discende che il ricorso si appalesa, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, infondato e come tale dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Nella misura in cui č ammissibile, il ricorso č respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Losanna, 26 novembre 2009 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Hohl Piatti