Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_564/2017 Sentenza del 7 agosto 2017 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Xenia Peran, ricorrente, contro 1. Comune di X.________, 2. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 3. Confederazione Svizzera, 3003 Berna, rappresentata dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, opponenti, Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano. Oggetto pignoramento, ricorso contro il decreto emanato il 7 luglio 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Considerando: che con decreto 7 luglio 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, ha chiuso l'istruttoria nell'ambito dei ricorsi presentati da A.________ contro il pignoramento della sua rendita d'invaliditŕ eseguito dall'Ufficio di esecuzione di Lugano a favore del Comune di X.________, dello Stato del Cantone Ticino e della Confederazione Svizzera; che con ricorso in materia civile 27 luglio 2017 A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di accertarne la nullitŕ " previo accertamento della nullitŕ assoluta del decreto 6 febbraio 2017 e della decisione 26 luglio 2016 ambo della CEF " e di concedere effetto sospensivo al gravame; che il decreto 7 luglio 2017 costituisce una decisione incidentale notificata separatamente, non concernente la competenza o una domanda di ricusazione, che puň essere immediatamente impugnata al Tribunale federale unicamente alle condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF, ossia se essa puň causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b); che incombe alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento dei requisiti dell'art. 93 cpv. 1 LTF, fatti salvi i casi in cui questi risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2); che nel caso concreto il sussistere delle condizioni per un ricorso immediato al Tribunale federale non č ravvisabile (il presupposto dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF č in ogni modo escluso, dato che l'accoglimento del rimedio non potrebbe comportare una decisione finale); che la ricorrente ritiene adempiuto il requisito del pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), ma, limitandosi ad elencare le censure da lei sollevate (violazione del diritto di essere sentita, del diritto alla prova, del diritto ad un equo processo, ecc.), non lo dimostra; che pertanto il gravame risulta manifestamente inammissibile; che, adito con un ricorso irricevibile, il Tribunale federale non puň comunque esaminare l'asserita nullitŕ ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LEF "del decreto 6 febbraio 2017 e della decisione 26 luglio 2016" (v. DTF 135 III 46 consid. 4.2; sentenza 5A_285/2010 del 10 giugno 2010 consid. 2.3); che in queste circostanze il ricorso puň essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; che con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diviene priva di oggetto; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Losanna, 7 agosto 2017 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini