Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_565/2010 Sentenza del 13 ottobre 2010 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento Fondazione A.________SA, ricorrente, contro 1. B.________, 2. C.________SA, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi, 3. Comune di Sementina, opponenti, Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona. Oggetto elenco oneri, ricorso contro la decisione emanata il 29 luglio 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Considerando: che nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare incoata dalla C.________SA nei confronti di B.________ la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento di un ricorso della fondazione A.________SA, iscritto nell'elenco oneri un credito di fr. 14'778.-- in favore dell'insorgente; che il 19 agosto 2010 la fondazione A.________SA č insorta al Tribunale federale contro tale decisione chiedendo l'iscrizione nell'elenco oneri di un credito di fr. 394'220.--; che con decreto del 20 agosto 2010 la ricorrente č stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 3'000.--; che con decreto del 6 settembre 2010 alla ricorrente č stato concesso un termine suppletorio di 15 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo; che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto č stato notificato alla ricorrente il 13 settembre 2010; che l'11 ottobre 2010 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non č stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le č pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non puň entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e puň essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Losanna, 13 ottobre 2010 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Hohl Piatti