Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_569/2016 Sentenza del 4 ottobre 2016 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________AG, ricorrente, contro banca B.________SA, opponente. Oggetto esecuzione cambiaria, ricorso contro la sentenza emanata il 21 giugno 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che nell'esecuzione cambiaria promossa dalla banca B.________SA nei confronti di A.________AG per l'incasso di fr. 300'000.-- oltre interessi, con decisione 13 aprile 2016 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rigettato l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo; che con sentenza 21 giugno 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilitŕ, il reclamo presentato da A.________AG contro la decisione pretorile; che con ricorso 29 luglio 2016 A.________AG ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale; che con decreto 2 agosto 2016 la ricorrente č stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 5'000.--; che con decreto 31 agosto 2016 a A.________AG č stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento di tale anticipo spese; che quest'ultimo decreto č stato notificato alla ricorrente in data 8 settembre 2016, per cui il termine suppletorio di dieci giorni č scaduto lunedě 19 settembre 2016 (art. 45 cpv. 1 LTF); che il 30 settembre 2016 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non č stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le č pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non puň entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e puň essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 4 ottobre 2016 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini