Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_574/2016 Sentenza dell'11 agosto 2016 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________, patrocinata dall'avv. Riccardo Viganň, opponente. Oggetto protezione della personalitŕ, ricorso contro la sentenza emanata il 5 luglio 2016 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con decisione 13 giugno 2016, emessa a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha ordinato a A.________ di rimuovere dal sito internet zzz e dai suoi archivi internet gli elementi riferiti all'avv. B.________, costitutivi di un'illecita lesione della personalitŕ della legale, e gli ha vietato di nuovamente pubblicare gli elementi rimossi, il tutto sotto comminatoria dell'art. 292 CP; che con sentenza 5 luglio 2016 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'appello presentato da A.________ avverso la decisione pretorile, ritenendolo insufficientemente motivato (poiché privo di un effettivo confronto con il giudizio attaccato)e fondato su argomenti inammissibilmente nuovi; che con ricorso 6 agosto 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo l'accoglimento del suo appello e postulando anche la concessione dell'assistenza giudiziaria; che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtů dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; che l'impugnativa all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente si limita infatti a rimproverare in modo generico alla Corte cantonale di aver ignorato gli argomenti da lui formulati con il suo appello (" i fatti esposti nel appello [...] hanno chiaramente motivato e giustificato i termini accostati all'avv. B.________ ") ed a censurare in modo altrettanto vago una violazione dell'art. 16 Cost.; che il rimedio risulta inammissibile anche per la condotta processuale abusiva dell'insorgente (art. 42 cpv. 7 LTF); che in queste circostanze il ricorso puň essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b-c LTF; che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente va respinta per mancanza di possibilitŕ di esito favorevole del suo gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF); che si avverte infine il ricorrente che scritti analoghi a quello in esame e concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta; per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente č respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 11 agosto 2016 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini