Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_586/2013 Sentenza del 18 settembre 2013 II Corte di diritto civile Composizione Giudici federali Escher, Giudice presidente, Marazzi, Schöbi, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento 1. A.A.________, 2. B.A.________, ricorrenti, contro 1. C.________, 2. Eredi fu D.________, 3. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 4. E.________, tutti patrocinati dall'avv. Cesare Lepori, 5. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 6. F.________SA, 7. G.________SA, 8. H.________, 9. Comune di X.________, opponenti, Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, 6716 Acquarossa. Oggetto elenco oneri, ricorso contro la sentenza emanata il 29 luglio 2013 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Con decisione 29 luglio 2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato l'11 aprile 2013 da A.A.________ e B.A.________ avverso gli elenchi oneri 6 marzo 2013 dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio. L'autoritŕ di vigilanza ha osservato che il termine di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) per presentare ricorso avverso gli elenchi oneri veniva a scadenza lunedě 25 marzo 2013 ed č stato prorogato in virtů dell'art. 63 LEF al terzo giorno dopo la fine delle ferie pasquali (dal 24 marzo al 7 aprile 2013 compresi; art. 56 cpv. 2 LEF), vale a dire al 10 aprile 2013, e che pertanto il ricorso 11 aprile 2013 risulta tardivo. 2. Con ricorso in materia civile 16 agosto 2013 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la decisione dell'autoritŕ di vigilanza al Tribunale federale, postulando pure il conferimento dell'effetto sospensivo al loro gravame. Essi sostengono che i " sette giorni dopo la Pasqua " di cui all'art. 56 cpv. 2 LEF andrebbero calcolati a partire dal lunedě di Pasqua, e non dalla domenica di Pasqua. Le ferie pasquali si sarebbero pertanto concluse l'8 aprile 2013 ed il termine di tre giorni fissato dall'art. 63 LEF sarebbe venuto a scadenza l'11 aprile 2013. Il loro ricorso all'autoritŕ di vigilanza sarebbe quindi tempestivo. 3. Il gravame all'esame si appalesa manifestamente infondato e puň essere trattato secondo la procedura prevista dall'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, infatti, le ferie pasquali si concludono sette giorni dopo la domenica di Pasqua ( SYLVAIN MARCHAND, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 56 LEF). La decisione impugnata č pertanto conforme al diritto federale. 4. Da quanto precede discende che il ricorso va respinto. Con l'evasione del ricorso la domanda tendente al conferimento dell'effetto sospensivo č divenuta priva d'oggetto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili per le osservazioni all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso č respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Losanna, 18 settembre 2013 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini