Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_603/2012 Sentenza del 18 settembre 2012 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.B.________ e C.B.________, patrocinati dall'avv. Daniela Leoncini, opponenti. Oggetto servitů di passo; provvedimenti cautelari, ricorso contro la sentenza emanata il 23 luglio 2012 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il fondo xxx RFD di X.________ di proprietŕ di A.________ beneficia di una servitů di "passo con ogni veicolo" a carico del fondo yyy RFD di X.________ appartenente a B.B.________ e C.B.________; che nel gennaio 2011, sulla base di una licenza edilizia rilasciata l'11 febbraio 2009 e cresciuta in giudicato, B.B.________ e C.B.________ hanno iniziato dei lavori di ampliamento e di ristrutturazione della loro abitazione situata sul fondo yyy RFD di X.________; che con decreto cautelare 3 marzo 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto un'istanza di A.________ "per l'adozione di provvedimenti cautelari e superprovvisionali" mediante la quale ella chiedeva di ordinare a B.B.________ e C.B.________ "di non impiantare il cantiere e di non avviare, rispettivamente (se giŕ iniziati) di non proseguire, i prospettati lavori (in particolare tettoia, posteggi esterni) sul fondo particella yyy RFD di X.________ di loro proprietŕ"; che con appello 14 marzo 2011 A.________ ha impugnato tale decreto alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino; che con sentenza 23 luglio 2012 la Corte cantonale ha considerato che nella misura in cui le opere edili sul fondo di proprietŕ di B.B.________ e C.B.________ erano state terminate in pendenza d'appello quest'ultimo era divenuto privo d'oggetto, mentre nella misura in cui il rimedio conteneva delle nuove richieste di giudizio esso andava dichiarato inammissibile; che A.________ č insorta al Tribunale federale contro la sentenza cantonale con ricorso 22 agosto 2012 (firmato dal rappresentante legale della D.________); che con scritto 4 settembre 2012 la ricorrente ha sanato il vizio della rappresentanza (v. art. 40 cpv. 1 LTF) firmando ella stessa il ricorso; che la sentenza impugnata č stata pronunciata in materia di misure cautelari, motivo per cui la ricorrente puň unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF); che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). che in concreto il gravame non rispetta i predetti requisiti di motivazione poiché la ricorrente non indica chiaramente i diritti costituzionali che sarebbero violati dalla sentenza impugnata e non precisa in che consisterebbe tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2); che la ricorrente si limita infatti ad invocare una "violazione del principio di proporzionalitŕ" ed una "errata interpretazione della legge"; che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e puň essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 18 settembre 2012 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Hohl La Cancelliera: Antonini