Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_647/2012 Sentenza del 26 settembre 2012 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________ GmbH, ricorrente, contro B.________ SA, opponente, Oggetto dichiarazione di fallimento, ricorso contro la sentenza emanata il 7 agosto 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla B.________ SA il Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona ha pronunciato, con decisione del 14 maggio 2012, il fallimento della A.________ GmbH a far tempo dal 15 maggio 2012 alle ore 09:00; che il 7 agosto 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo dell'escussa e ne ha pronunciato il fallimento a far tempo dal 9 agosto 2012 alle ore 10:00; che nel proprio giudizio la Corte cantonale ha dapprima ricordato le condizioni previste dall'art. 174 cpv. 2 LEF per l'annullamento di una dichiarazione di fallimento; che essa ha poi rilevato le 30 esecuzioni pendenti per un importo complessivo di fr. 75'143.20, le 5 comminatorie di fallimento emesse nel dicembre 2011, nonché le ulteriori 8 comminatorie di fallimento e i 5 avvisi di pignoramento emanati nell'anno in corso; che i giudici cantonali hanno quindi considerato non reso verosimile il presupposto della solvibilitŕ richiesto dalla predetta norma di legge; che con riferimento al menzionato presupposto essi hanno pure ritenuto irrilevante il prospettato pagamento - entro un anno - delle esecuzioni ancora insolute da parte di una societŕ terza della quale, durante il termine di ricorso, non č neppure stato prodotto il bilancio; che con ricorso del 7 settembre 2012 la A.________ GmbH postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza del Tribunale di appello ticinese; che la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo č stata respinta con decreto dell'11 settembre 2012; che non č stato ordinato uno scambio di scritti; che in virtů dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1), in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; che nella fattispecie la motivazione del ricorso non soddisfa in alcun modo i predetti requisiti, la ricorrente limitandosi a nuovamente affermare - in modo apodittico - di aver sufficientemente provato la propria solvibilitŕ con l'assunzione di debito e la proposta di rimborso da parte della predetta societŕ terza; che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché per informazione all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e all'Ufficio del registro fondiario di Bellinzona. Losanna, 26 settembre 2012 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher Il Cancelliere: Piatti