Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_66/2018 Sentenza del 24 gennaio 2018 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________ SA, patrocinata dall'avv. Rosangela Locatelli, opponente, Ufficio di esecuzione di Blenio, via Bosco Ciossero 10, 6716 Acquarossa. Oggetto comminatoria di fallimento, ricorso contro la sentenza emanata il 5 gennaio 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza (15.2018.2). Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Con sentenza 5 gennaio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, ha dichiarato inammissibile, per insufficiente motivazione, il ricorso inoltrato da A.________ (titolare della ditta individuale C.________) avverso la comminatoria di fallimento 11 dicembre 2017 notificatagli dall'Ufficio di esecuzione di Blenio nella procedura esecutiva promossa da B.________ SA. 2. Con ricorso in materia civile 17 gennaio 2018 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di dichiararla nulla, subordinatamente di " commutare il [...] debito in giorni di arresto ". Non sono state chieste determinazioni. 3. In virtů dell'art. 42 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi il ricorrente deve spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto. Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. Il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali requisiti di motivazione: il ricorrente - omettendo di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza impugnata - non spiega perché il suo ricorso dinanzi all'autoritŕ di vigilanza avrebbe dovuto essere considerato sufficientemente motivato e quindi ammissibile. La conclusione subordinata risulta inoltre manifestamente inammissibile giŕ per il fatto che č formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale (v. art. 99 cpv. 2 LTF). 4. Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile puň essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Losanna, 24 gennaio 2018 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini