Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_700/2012 Sentenza del 9 ottobre 2012 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano. Oggetto divorzio (versamento dell'anticipo per spese processuali presumibili e designazione di un patrocinatore d'ufficio), ricorso contro il decreto emanato il 9 luglio 2012 dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che A.________ ha presentato appello contro la sentenza di divorzio emanata il 21 febbraio 2012 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud; che con decreto 9 luglio 2012 il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la richiesta di A.________ di esonero dal versamento dell'anticipo per spese processuali presumibili e gli ha impartito un ultimo termine scadente il 14 settembre 2012 per depositare il predetto anticipo; che con il medesimo decreto il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello ha altresě respinto la richiesta di A.________ intesa alla designazione di un patrocinatore d'ufficio; che con ricorso in materia civile 14 settembre 2012 A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso che le sue richieste di esonero dal pagamento delle spese processuali e di nomina di un patrocinatore d'ufficio siano accolte; che il ricorrente ha pure (implicitamente) postulato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale; che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione e che tale termine č sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso in virtů dell'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF; che il termine č osservato ove lo scritto sia consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al piů tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF); che in concreto il decreto impugnato č stato notificato al ricorrente il 26 luglio 2012; che, tenendo conto delle predette ferie giudiziarie estive, l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso era il 14 settembre 2012; che il ricorrente ha consegnato il suo gravame alla posta italiana il 14 settembre 2012, ma la posta svizzera ha ricevuto in consegna l'invio soltanto il 20 settembre 2012; che in queste circostanze il ricorso si appalesa tardivo e quindi inammissibile; che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata circa la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili; che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di probabilitŕ di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente č respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione al ricorrente e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 9 ottobre 2012 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Hohl La Cancelliera: Antonini