Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_767/2008 Sentenza del 15 dicembre 2008 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Raselli, Presidente, Cancelliere Piatti. Parti A.________, ricorrente, contro I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano, Oggetto assistenza giudiziaria, ricorso contro la sentenza emanata il 14 ottobre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che A.________ ha chiesto al Pretore del distretto di Lugano di annullare deliberazioni assembleari adottate il 21 maggio 2002 dai comproprietari del condominio X.________, nonché di accertare che egli non era tenuto a versare contributi condominiali dal 1999 al 2002; che con sentenza 7 febbraio 2008 il Pretore ha respinto entrambe le azioni; che A.________ ha impugnato innanzi al Tribunale di appello del Cantone Ticino tale giudizio, chiedendo altresě di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; che con decisione 14 ottobre 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto quest'ultima domanda per carenza di possibilitŕ di esito favorevole dell'appello; che, riprendendo una sentenza di questo Tribunale, i giudici cantonali hanno negato la possibilitŕ di far dipendere la corresponsione dei contributi condominiali dalla riparazione dell'appartamento dell'insorgente e hanno ritenuto il rimedio insufficientemente motivato; che A.________ ha impugnato la decisione del 14 ottobre 2008 al Tribunale federale, domandando pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura federale; che con decreto del 12 novembre 2008 il Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilitŕ di esito favorevole del gravame; che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtů dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione; che infatti il rimedio non contiene alcuna comprensibile motivazione riferita alla decisione impugnata; che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e puň essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 15 dicembre 2008 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Raselli Piatti