Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_786/2010 Decreto del 10 febbraio 2011 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Marazzi, in qualitŕ di Giudice unico, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________SA, patrocinata dagli avv. Paolo Bernasconi e Fabio Alippi, ricorrente, contro B.________Ltd., patrocinata dagli avv. Sascha Schlub e Pietro Moggi, opponente, Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano. Oggetto trasmissione di beni all'Ufficio dei fallimenti, ricorso contro la decisione emanata il 21 ottobre 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Considerando: che con riferimento all'esecuzione promossa da C.________ nei confronti di B.________Ltd. l'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano ha deciso, in seguito al riconoscimento in Svizzera del fallimento dell'escussa pronunciato all'estero, di trasmettere all'Ufficio dei fallimenti del medesimo distretto i beni pignorati; che con sentenza 21 ottobre 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, ha respinto un ricorso di A.________SA contro il provvedimento dell'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano; che con ricorso in materia civile 8 novembre 2010 A.________SA ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale; che con scritto 3 febbraio 2011 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile e ha postulato, con l'accordo della controparte, la compensazione delle ripetibili; che in virtů dell'art. 32 cpv. 2 LTF il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico della ricorrente, mentre le ripetibili sono compensate come da intesa fra le parti (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC, art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. Le ripetibili sono compensate. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Losanna, 10 febbraio 2011 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: La Cancelliera: Marazzi Antonini