Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_793/2018 Decreto dell'8 novembre 2018 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Marazzi, in qualitŕ di giudice unico, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro 1. B.________, 2. C.________, opponenti, Ufficio di esecuzione di Lugano, Ufficio di esecuzione di Mendrisio. Oggetto sequestro di salario, ricorso contro la sentenza emanata il 7 settembre 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza (15.2018.47). Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Con sentenza 7 settembre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tri bunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, ha parzialmente accolto i ricorsi interposti da A.________ contro l'operato degli Uffici di esecuzione di Lugano e Mendrisio nell'esecuzione dei sequestri di salario decretati nei confronti di B.________ e C.________. L'autoritŕ di vigilanza ha ridotto il minimo esistenziale (non sequestrabile) di B.________ da fr. 3'149.97 a fr. 2'565.-- e quello di C.________ da fr. 1'742.05 a fr. 1'418.--. Mediante ricorso datato 22 settembre 2018 (spedito il 24 settembre 2018) A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. 2. Con scritto 6 novembre 2018 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo ricorso " per avvenuta transazione fra le parti " e ha chiesto la restituzione dell'anticipo delle spese giudiziarie giŕ versato, pari a fr. 1'000.--. 3. In tali condizioni, il giudice dell'istruzione, competente in virtů dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non puň far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC). Le spese giudiziarie della sede federale sono in linea di principio poste a carico della parte che ritira il ricorso (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC). Considerato lo stadio della procedura nel quale č avvenuto il ritiro, tali spese possono tuttavia essere ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF (v. decreto 5A_568/2016 del 31 gennaio 2017). Per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Losanna, 8 novembre 2018 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Marazzi La Cancelliera: Antonini