Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_818/2017 Sentenza del 1° novembre 2017 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Autoritŕ regionale di protezione 3 sede di Lugano, via Dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona. Oggetto curatela generale, ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2017 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2017.110). Considerando: che con sentenza 1° settembre 2017 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato il mantenimento di una curatela generale in favore di A.________ deciso dall'Autoritŕ regionale di protezione 3 sede di Lugano, respingendo un reclamo dell'interessata; che con ricorso datato 13 ottobre 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale; che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione; che secondo l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla č reputata avvenuta al piů tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso; che in virtů dell'art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al piů tardi l'ultimo giorno del termine; che dal tracciamento degli invii postali risulta che la sentenza impugnata č stata spedita mediante raccomandata il 1° settembre 2017 e che il 4 settembre 2017 la ricorrente č stata invitata a ritirare l'invio entro l'11 settembre 2017; che la raccomandata non č tuttavia stata ritirata dalla ricorrente; che il 13 settembre 2017 l'autoritŕ inferiore ha poi rispedito il giudizio impugnato mediante posta A alla ricorrente (allegando anche una fotocopia della busta raccomandata, da cui risultava il tentativo infruttuoso di consegna), la quale afferma di averlo ricevuto in data 15 settembre 2017; che per effetto della finzione dell'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione va perň reputata avvenuta l'11 settembre 2017, il secondo invio per posta semplice non facendo correre un nuovo termine di ricorso (v. sentenza 5D_77/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.2 con rinvio); che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi iniziato a decorrere il 12 settembre 2017 (v. art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere mercoledě 11 ottobre 2017; che il ricorso datato 13 ottobre 2017 e consegnato alla posta svizzera il 16 ottobre 2017 (data del timbro postale) si rivela quindi tardivo; che pertanto il rimedio risulta manifestamente inammissibile e puň essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; che nel caso concreto si puň rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alla ricorrente, all'Autoritŕ regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 1° novembre 2017 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini