Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_825/2018 Decreto del 17 ottobre 2018 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro 1. B.B.________, 2. C.B.________, opponenti, Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano, Ufficio di esecuzione di Mendrisio, via Pollini 29, 6850 Mendrisio. Oggetto revisione della sentenza cantonale 15.2018.47 (sequestro di salario), ricorso contro la sentenza emanata il 26 settembre 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza (15.2018.47). Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Con sentenza 7 settembre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tri bunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, ha parzialmente accolto i ricorsi interposti da A.________ contro l'operato degli Uffici di esecuzione di Lugano e Mendrisio nell'esecuzione dei sequestri di salario decretati nei confronti di B.B.________ e C.B.________. L'autoritŕ di vigilanza ha ridotto il minimo esistenziale (non sequestrabile) di B.B.________ da fr. 3'149.97 a fr. 2'565.-- e quello di C.B.________ da fr. 1'742.05 a fr. 1'418.--. Mediante ricorso datato 22 settembre 2018 (spedito il 24 settembre 2018) A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale (incarto 5A_793/2018). 2. Con sentenza 26 settembre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, ha respinto la domanda di revisione del suo giudizio 7 settembre 2018 introdotta da A.________. Mediante scritto 2 ottobre 2018 quest'ultimo ha presentato al Tribunale federale dei " commenti necessari in seguito alle motivazioni della decisione di respingimento del 26 settembre 2018 della domanda di revisione". Atteso che A.________ si lamentava di un'"errata applicazione del diritto cantonale (LPR) comporta[nte] anche la violazione del diritto federale (LEF) e del diritto costituzionale del divieto dell'arbitrio"e che egli chiedeva l'eliminazione dei vizi contenuti nella sentenza 26 settembre 2018, il Tribunale federale ha interpretato il suo scritto 2 ottobre 2018 quale ricorso contro tale giudizio e ha quindi aperto un nuovo incarto. Con lettera 11 ottobre 2018 A.________ ha indicato al Tribunale federale che il suo precedente scritto 2 ottobre 2018 non avrebbe dovuto comportare " l'apertura di una nuova pratica in quanto non si tratta di un nuovo ricorso, bensě di commenti allo stesso ricorso del 24 settembre 2018 (5A_793/2018) " e ha chiesto di annullare il decreto con cui č stato invitato a versare un anticipo delle spese pari a fr. 750.--. 3. La comunicazione di A.________ va considerata come un ritiro del ricorso. In tali condizioni, la Giudice presidente della Corte adita, competente in virtů dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, non puň far altro che disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC). Nel caso concreto si puň rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF). Per questi motivi, la Giudice presidente decreta: 1. La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Losanna, 17 ottobre 2018 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini