Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_834/2008 Sentenza del 6 gennaio 2009 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliere Piatti. Parti A.________, ricorrente, contro B.________, opponente. Oggetto fallimento, ricorso contro la sentenza emanata il 10 novembre 2008 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che in accoglimento dell'istanza presentata da B.________, il 29 settembre 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Cittŕ ha pronunciato il fallimento della A.________; che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso della A.________ e ha nuovamente pronunciato il fallimento a far tempo da mercoledě 12 novembre 2008; che in virtů della sentenza cantonale l'insorgente non ha provato di aver estinto l'esecuzione contro di lei promossa da B.________ (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di aver depositato presso l'autoritŕ giudiziaria superiore l'importo dovuto a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF), né risulta il ritiro della domanda di fallimento da parte di quest'ultima (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF); che con ricorso in materia civile del 10 dicembre 2008 la fallita afferma di aver provveduto dopo la sentenza d'appello "a saldare tutti i debiti presso l'UEF di Locarno" e di non avere "piů nessun debito e nessuna fattura scoperta", e chiede al Tribunale federale di revocare il fallimento perché ritiene di aver adempiuto i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF; che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtů dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; che infatti il gravame non contiene alcuna critica rivolta contro la decisione impugnata, ma si fonda unicamente sull'inammissibile novum, siccome intervenuto dopo la pronuncia cantonale, del pagamento dei debiti; che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e puň essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 1000.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 6 gennaio 2009 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Hohl Piatti