Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_928/2017 Sentenza del 22 novembre 2017 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Autoritŕ regionale di protezione 3 sede di Lugano, via dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona. Oggetto approvazione dei rapporti morali e delle indennitŕ del curatore, ricorso contro la sentenza emanata il 19 ottobre 2017 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2017.168-171). Considerando: che A.________ č il padre di B.________; che nel 2011 in favore del figlio č stata istituita una curatela educativa e C.________ č stato nominato quale curatore; che mediante quattro decisioni 27 giugno 2017 l'Autoritŕ regionale di protezione 3 sede di Lugano ha approvato i rapporti morali del curatore dal 2013 al 2016 e gli ha riconosciuto un'indennitŕ complessiva di fr. 6'389.85 (a carico dei genitori di B.________) per mercedi e rimborsi spese dal 2013 al 2016; che con sentenza 19 ottobre 2017 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibili, per carenza di motivazione, i reclami presentati da A.________ avverso le quattro decisioni dell'autoritŕ di protezione; che il predetto Presidente ha osservato che A.________ si č limitato a formulare generiche critiche all'operato del curatore, dell'autoritŕ di protezione e delle varie autoritŕ e specialisti che si sono occupati della problematica relativa alla protezione del figlio, senza perň prendere realmente posizione in merito ai rapporti morali e alle indennitŕ riconosciute al curatore e senza quindi spiegare perché non dovrebbero essere approvati; che con ricorso 20 novembre 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare le decisioni 27 giugno 2017 dell'autoritŕ di protezione e di sostituire il curatore (ordinando pure l'apertura di un'inchiesta nei suoi confronti per le sue asserite mancanze); che quest'ultima conclusione tendente alla sostituzione del curatore esula dall'oggetto del presente litigio e va quindi ritenuta di primo acchito inammissibile; che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF in un ricorso al Tribunale federale il ricorrente deve spiegare nei motivi, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtů dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente, a parte reiterare accuse alle varie parti coinvolte nella procedura, si limita infatti a rimproverare all'autoritŕ inferiore di aver "volutamente interpretato in modo erroneo le [sue] richieste" e di non essersi accorta che egli aveva formalmente contestato l'approvazione dei rapporti morali e delle indennitŕ del curatore; che tale laconica affermazione, priva di ulteriori spiegazioni, chiaramente non basta a dimostrare che egli abbia in realtŕ sufficientemente motivato i suoi reclami; che pertanto il ricorso puň essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione al ricorrente, all'Autoritŕ regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 22 novembre 2017 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini