Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_121/2011 Sentenza del 12 settembre 2011 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________ SA, ricorrente, contro B.________, opponente. Oggetto rigetto provvisorio dell'opposizione, ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata l'8 giugno 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 13 maggio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla A.________ SA a un precetto esecutivo fattole notificare da B.________ per l'incasso di fr. 13'820.--; che con sentenza 8 giugno 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato dall'escussa; che contro tale sentenza č insorta al Tribunale federale A.________ SA con ricorso dell'8 luglio 2011; che con decreto 11 luglio 2011 la ricorrente č stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 1'500.--; che con decreto 23 agosto 2011 alla ricorrente č stato fissato un termine suppletorio di 5 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il ricorso sarŕ dichiarato inammissibile; che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto in cui veniva ribadito che il mancato pagamento dell'anticipo spese non vale quale ritiro del rimedio č stato notificato alla ricorrente il 24 agosto 2011; che l'8 settembre 2011 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non č stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le č pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non puň entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 12 settembre 2011 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Hohl Il Cancelliere: Piatti