Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_125/2017 Sentenza del 20 luglio 2017 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________, patrocinata dall'avv. Marina Gottardi, opponente. Oggetto protezione dell'unione coniugale, ricorso contro la sentenza emanata il 7 giugno 2017 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che nella causa a protezione dell'unione coniugale promossa da B.________ nei confronti di A.________, con decisione 23 maggio 2017 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie e ha condannato il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 550.-- mensili per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017; che con sentenza 7 giugno 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per insufficiente motivazione, il reclamo presentato da A.________ contro i contributi di mantenimento stabiliti dal Giudice di prime cure; che con scritto 15 luglio 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza al Tribunale federale, chiedendo anche (implicitamente) di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; che il gravame č stato interposto in una causa pecuniaria (atteso che č soltanto controverso il contributo alimentare dovuto alla moglie) con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 51 cpv. 4 e art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF); che in tali condizioni č soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale puň unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalitŕ dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2); che nel gravame all'esame il ricorrente si limita a ribadire di non essere in grado di pagare i contributi di mantenimento stabiliti dal Pretore aggiunto, omettendo del tutto di censurare la violazione di garanzie costituzionali e di confrontarsi con i ragionamenti posti a fondamento della decisione di irricevibilitŕ qui impugnata; che il rimedio si rivela quindi inammissibile e puň essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF; che in concreto si puň rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per cui la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente diviene in ogni modo priva di oggetto; per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 20 luglio 2017 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini