Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_148/2016 Sentenza del 27 ottobre 2016 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro 1. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 2. Confederazione Svizzera, 3003 Berna, entrambi rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 3. B.________, opponenti. Oggetto azione di rivendicazione, ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 25 luglio 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con sentenza 25 luglio 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilitŕ, l'appello presentato da A.________ contro la decisione con cui il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha respinto la sua azione di accertamento di una pretesa di fr. 24'000.-- promossa contro lo Stato del Cantone Ticino, la Confederazione Svizzera e l'avv. B.________ in virtů dell'art. 107 cpv. 5 LEF; che con ricorso 16 settembre 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale; che con decreto 20 settembre 2016 il ricorrente č stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.--; che con decreto 30 settembre 2016 a A.________ č stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento di tale anticipo spese; che quest'ultimo decreto č stato notificato al ricorrente in data 3 ottobre 2016, per cui il termine suppletorio di dieci giorni č scaduto giovedě 13 ottobre 2016; che il 26 ottobre 2016 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non č stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le č pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non puň entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e puň essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 27 ottobre 2016 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini