Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_157/2011 Sentenza del 21 settembre 2011 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Stato del Cantone Ticino, rappresentato dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, opponente. Oggetto rigetto definitivo dell'opposizione, ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 30 agosto 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con decisione 26 luglio 2011 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo notificatogli dallo Stato del Cantone Ticino per un importo di fr. 1'700.-- oltre interessi e spese; che con sentenza 30 agosto 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.________; che la Corte cantonale ha giudicato la sentenza emanata il 30 settembre 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - sentenza passata in giudicato, la quale nel suo dispositivo n. 2 ha posto a carico di A.________ la somma di fr. 1'700.-- per tassa di giustizia e spese - quale valido titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF; che l'autoritŕ inferiore ha inoltre constatato la mancata invocazione da parte di A.________ delle eccezioni liberatorie giusta l'art. 81 cpv. 1 LEF; che infine giusta la Corte cantonale il giudice del rigetto dell'opposizione non poteva esaminare le obiezioni concernenti il merito del titolo del rigetto e, contrariamente alle richieste di A.________, non era tenuto a sentirlo personalmente in udienza; che mediante ricorso sussidiario in materia costituzionale (trasmesso per competenza dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino al Tribunale federale in data 9 settembre 2011) A.________ chiede l'annullamento della sentenza cantonale; che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale puň unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii); che nel gravame all'esame si cerca invano un qualsiasi confronto con i considerandi del giudizio cantonale; che infatti il ricorrente nel suo confuso ricorso si limita in sostanza ad esporre la sua versione dei fatti, ad affermare in modo perentorio e generico la violazione dei suoi diritti (segnatamente del suo diritto di essere sentito) ed a reiterare accuse alle parti coinvolte nella procedura; che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e puň essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 21 settembre 2011 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Hohl La Cancelliera: Antonini