Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_206/2017 Sentenza del 1° novembre 2017 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento Fondazione A.________, ricorrente, contro Clinica B.________SA, opponente. Oggetto effetto sospensivo (rigetto definitivo dell'opposizione), ricorso contro il decreto emanato il 4 ottobre 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.158). Considerando: che la Fondazione A.________ ha escusso la Clinica B.________SA per l'incasso di fr. 11'000.-- oltre interessi; che con decisione 28 agosto 2017 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rigettato in via definitiva, limitatamente a fr. 6'000.-- oltre interessi, l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo; che con decreto 4 ottobre 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha concesso effetto sospensivo al reclamo presentato dalla Clinica B.________SA contro la decisione pretorile e annullato la comminatoria di fallimento nel frattempo notificata alla reclamante; che con ricorso in materia civile 20 ottobre 2017 la Fondazione A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di togliere l'effetto sospensivo al reclamo (e implicitamente di revocare l'annullamento della comminatoria di fallimento); che non occorre determinare se in concreto sia effettivamente aperta la via del ricorso in materia civile: il decreto contestato costituisce infatti una decisione in materia di misure cautelari, contro la quale puň in ogni modo soltanto essere fatta valere - come nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia costituzionale - la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; in relazione all'effetto sospensivo v. DTF 137 III 475 consid. 2); che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; che il rimedio all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: la ricorrente, infatti, omette di indicare un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato; che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e puň essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 1° novembre 2017 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini