Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_232/2011 Sentenza del 6 gennaio 2012 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________AG, patrocinata dall'avv. Alain Susin, opponente. Oggetto rigetto provvisorio dell'opposizione, ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 25 novembre 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con decisione 8 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria per gli importi di fr. 21'121.60 oltre interessi e fr. 784.-- l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare da B.________AG; che con sentenza 25 novembre 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo di A.________ avverso la decisione pretorile; che a mente dei Giudici cantonali A.________ non si č confrontato con la motivazione del Pretore secondo la quale la sua eccezione di falsitŕ della firma apposta sul riconoscimento di debito non č stata resa sufficientemente verosimile; che inoltre giusta la Corte cantonale il reclamo si fonda esclusivamente su nuovi mezzi di prova la cui produzione č inammissibile in virtů dell'art. 326 cpv. 1 CPC; che mediante ricorso del 27 dicembre 2011 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza cantonale; che il gravame non č stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale; che con un tale rimedio puň unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii); che nel gravame all'esame il ricorrente non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale a sostegno dell'inammissibilitŕ del suo reclamo e non si prevale di alcuna violazione dei suoi diritti costituzionali, ma si limita in sostanza ad esporre la sua versione dei fatti; che pertanto il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione poste dall'art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF e puň essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 6 gennaio 2012 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Hohl La Cancelliera: Antonini