Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_31/2009 Sentenza del 2 aprile 2009 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliere Piatti. Parti A.________, ricorrente, contro B.________, opponente, patrocinato dall'avv. Eros Bergonzoli. Oggetto restituzione in intero (azione di riduzione), ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 29 gennaio 2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 6 novembre 2006 A.________ ha presentato al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna una domanda di restituzione in intero contro la sentenza con cui la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha ridotto da fr. 48'252.25 a fr. 20'127.35 l'importo dovutogli da B.________ in seguito al parziale accoglimento di un'azione di riduzione; che il Pretore ha respinto la domanda di restituzione in intero con decisione del 5 dicembre 2007 e che la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha confermato tale giudizio con sentenza 29 gennaio 2009; che i giudici d'appello hanno in via principale ritenuto tardiva la domanda di restituzione in intero e in via abbondanziale hanno considerato l'appello infondato anche nel merito; che con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 5 marzo 2009 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza di appello e di ritornare gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio in cui vengono accolte le sue richieste; che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale puň essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; che in concreto il ricorrente si č limitato ad allegare quale motivazione del proprio rimedio una copia di una denuncia penale 7 ottobre 2006 inoltrata nei confronti dell'opponente; che con tale denuncia penale, oltre due anni anteriore alla sentenza impugnata, non č palesemente possibile formulare una qualsiasi valida censura contro la sentenza di appello e quindi segnatamente dimostrare l'incostituzionalitŕ della decisione della Corte cantonale secondo cui la domanda di restituzione in intero č tardiva; che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, risulta inammissibile e puň essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF in relazione con l'art. 117 LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 2 aprile 2009 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Hohl Piatti