Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_5/2010 Sentenza del 3 marzo 2010 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliere Piatti. Parti A.________, ricorrente, contro B.________, opponente. Oggetto rigetto dell'opposizione, ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 30 dicembre 2009 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che B.________ ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di pace del circolo di Vezia il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare per l'incasso di fr. 849.05; che con sentenza del 30 dicembre 2009 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso dell'escusso; che A.________ č insorto al Tribunale federale contro tale decisione con un ricorso sussidiario in materia costituzionale; che con decreto presidenziale del 14 gennaio 2010 il ricorrente č stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 500.--; che con decreto del 3 febbraio 2010 al ricorrente č stato concesso un termine suppletorio di 10 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo; che quest'ultimo decreto č stato notificato al ricorrente l'8 febbraio 2010; che il 1° marzo 2010 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non č stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le č pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non puň entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 3 marzo 2010 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Hohl Piatti