Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5F_15/2017 Sentenza del 21 novembre 2017 II Corte di diritto civile Composizione Giudici federali Escher, Giudice presidente, Herrmann, Schöbi, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, istante, contro 1. B.________, 2. C.________, 3. Comune di X.________, controparti, Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno, Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. Oggetto revisione, domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_439/2017 del 17 luglio 2017. Considerando: che con sentenza 5A_439/2017 del 17 luglio 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché manifestamente non motivato in modo sufficiente, il ricorso inoltrato da A.________ contro la decisione 2 giugno 2017 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, in materia di aggiudicazione di un bene all'asta pubblica; che il 30 agosto 2017 A.________ ha chiesto la revisione della sentenza 17 luglio 2017; che l'istante ha pure postulato la ricusa dei Giudici federali von Werdt e Escher, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria; che con decreto 12 settembre 2017 la domanda di ricusa della Giudice federale Escher č stata dichiarata inammissibile (poiché manifestamente abusiva) e la richiesta di assistenza giudiziaria č stata respinta (siccome l'istanza di revisione appariva priva di possibilitŕ di successo); che con decreto 15 settembre 2017 l'istante č stata invitata a versare un anticipo spese di fr. 1'000.-- (entro 14 giorni dalla notifica del decreto); che con decreto 19 ottobre 2017, dato il mancato versamento dell'anticipo spese, a A.________ č stato concesso un termine suppletorio non prorogabile scadente il 2 novembre 2017 per provvedere al pagamento; che con scritti datati 21, 22 e 23 ottobre 2017 A.________ ha contestato i decreti 12 e 15 settembre 2017 e ha chiesto di annullare l'anticipo spese o di ridurlo a fr. 200.--, senza tuttavia addurre motivi che giustifichino un riesame dei decreti, ma limitandosi invece ad allegare un formulario per attestare la propria pretesa indigenza, nonché a genericamente e confusamente lamentare un'asserita violazione di norme procedurali ed un'asserita discriminazione per il fatto di non poter ricevere le comunicazioni all'estero ed in una lingua a lei conosciuta; che peraltro tali richieste di riesame sono giunte per posta al Tribunale federale soltanto il 2 novembre 2017, per cui non era possibile comunicarne l'esito all'istante prima della scadenza del termine suppletorio non prorogabile scadente proprio lo stesso giorno; che il 15 novembre 2017 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non č stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le č pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non puň entrare nel merito dell'istanza di revisione (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che la domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, risulta priva d'oggetto poiché non č chiamato a statuire sulla presente causa; che in virtů dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza č redatta in italiano, benché la domanda di revisione sia scritta in tedesco (come era diritto dell'istante, v. art. 42 cpv. 1 LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, č priva d'oggetto. 2. La domanda di revisione č inammissibile. 3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dell'istante. 4. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Losanna, 21 novembre 2017 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini