Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5F_18/2017 Sentenza del 28 settembre 2017 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Schöbi, Bovey, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, istante, contro Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, controparte. Oggetto revisione, domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_530/2017 del 17 luglio 2017. Considerando: che con sentenza 5A_530/2017 del 17 luglio 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso 2 luglio 2017 presentato da A.________ contro il decreto emanato il 27 giugno 2017 dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (in materia di anticipazione delle spese presumibili di una procedura di appello introdotta dalla stessa A.________); che con scritto datato 12 settembre 2017 A.________ ha presentato una domanda di revisione di tale sentenza, sostenendo che il Tribunale federale avrebbe statuito su un ricorso immaginario; che l'istante ha pure chiesto la ricusa dei Giudici federali von Werdt e Escher; che in virtů dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza č redatta in italiano, benché la domanda di revisione sia scritta in francese (come era diritto dell'istante, v. art. 42 cpv. 1 LTF); che l'istanza di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, non č motivata (l'istante non puň infatti limitarsi a rinviare all'argomentazione contenuta in una sua altra domanda di revisione datata 30 agosto 2017; v. DTF 140 III 115 consid. 2) e risulta quindi manifestamente inammissibile; che in queste condizioni tale istanza di ricusa puň essere evasa senza far capo alla procedura prevista dall'art. 37 LTF (v. DTF 114 Ia 278 consid. 1); che l'istanza di ricusa della Giudice federale Escher risulta invece priva d'oggetto poiché non č chiamata a statuire sulla presente causa; che la questione della tempestivitŕ della domanda di revisione giusta l'art. 124 LTF puň in concreto essere lasciata aperta, atteso che tale domanda risulta in ogni modo inammissibile; che la revisione di una sentenza del Tribunale federale puň unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati agli art. 121 segg. LTF; che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma č necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui č chiesta la revisione (sentenza 4F_16/2015 del 23 novembre 2015); che lo scritto datato 12 settembre 2017 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa giŕ per questo motivo i predetti requisiti; che, infine, nella misura in cui l'istante formula richieste diverse dalla revisione della sentenza 5A_530/2017 del 17 luglio 2017, il suo allegato si appalesa di primo acchito irricevibile (sentenza 5F_14/2017 del 27 giugno 2017 consid. 1); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, č inammissibile. La domanda di ricusa della Giudice federale Escher č priva d'oggetto. 2. La domanda di revisione č inammissibile. 3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dell'istante. 4. Comunicazione all'istante e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 28 settembre 2017 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini