Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1122/2016 Sentenza del 31 ottobre 2016 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Denys, Presidente, Cancelliere Gadoni. Partecipanti al procedimento A.A.________ e B.A.________, ricorrenti, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto Decreto di non luogo a procedere, ricorso contro la sentenza emanata il 30 agosto 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che nell'ambito di un procedimento penale dipendente da una denuncia di A.A.________ contro due avvocati, il 15 giugno 2016 il Procuratore generale ha emanato un decreto di non luogo a procedere; che con sentenza del 30 agosto 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, un reclamo presentato da A.A.________ e B.A.________ il 9 agosto 2016 contro il decreto di non luogo a procedere; che A.A.________ e B.A.________ si aggravano contro questo giudizio con un ricorso del 30 settembre 2016 al Tribunale federale; che un ricorso identico č inoltre stato trasmesso il 3 ottobre 2016 dal Tribunale penale federale al Tribunale federale per competenza; che non sono state chieste osservazioni sul gravame; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso puň essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1); che, a prescindere dall'esame della loro eventuale legittimazione ricorsuale nel merito (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5); che in concreto essi sono quindi legittimati a fare valere che la CRP avrebbe accertato erroneamente la tardivitŕ del loro gravame e si sarebbe perciň rifiutata a torto di esaminarlo nel merito; che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale puň essere presentato per violazione del diritto; che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, visto che i ricorrenti non si confrontano con gli argomenti posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tentano di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; ch'essi si limitano a richiamare una lettera del 27 luglio 2016 del Ministero pubblico dalla quale risulta che il decreto di non luogo a procedere sarebbe stato intimato loro ben due volte e in entrambi i casi rispedito al mittente siccome non ritirato; che i ricorrenti rilevano come, a seguito di tale scritto, il Ministero pubblico avrebbe poi rispedito loro il decreto, sicché il reclamo inoltrato il 9 agosto 2016 sarebbe stato tempestivo; ch'essi non fanno tuttavia valere la violazione delle disposizioni del CPP in materia di comunicazione e di notificazione delle decisioni (cfr. art. 84 segg. CPP); che disattendono in particolare come la CRP ha accertato che la notificazione determinante del decreto di non luogo a procedere č avvenuta per invio raccomandato il 15 giugno 2016, non ritirato, e che il termine per presentare il reclamo č iniziato a decorrere il 27 giugno 2016, giungendo a scadenza il 7 luglio 2016 (cfr. art. 85 cpv. 4 lett. a CPP in relazione con l'art. 396 cpv. 1 CPP); che, richiamando genericamente un successivo invio (per conoscenza) del decreto, i ricorrenti non si confrontano con questi accertamenti e valutazioni, sicché non sostanziano una violazione del diritto; che peraltro la Corte cantonale ha rilevato che agli atti non si trovano indicazioni di un invio con fissazione di un termine di reclamo scadente il 9 agosto 2016; che detta circostanza non č contestata dai ricorrenti nemmeno in questa sede; che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, puň essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 31 ottobre 2016 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni