Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_27/2016 Sentenza del 4 febbraio 2016 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Denys, Presidente, Cancelliere Gadoni. Partecipanti al procedimento 1. A.________, 2. B.________, ricorrenti, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto Revisione, legittimazione a ricorrere, ricorso contro la sentenza emanata il 10 dicembre 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Considerando: che, con sentenza del 22 gennaio 2015, la Corte delle assise criminali ha ritenuto C.________ autore colpevole di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e pornografia nei confronti di un minorenne; che l'imputato č stato condannato alla pena detentiva di 4 anni e 8 mesi, assortita da un trattamento ambulatoriale giusta l'art. 63 CP, nonché a versare alla vittima un importo di fr. 11'539.85 a titolo di risarcimento danni per le spese legali e un importo di fr. 30'000.-- quale indennitŕ per torto morale; che detta sentenza č passata in giudicato incontestata; che, con scritto del 26 novembre 2015, A.________ e B.________, genitori della vittima, hanno chiesto alle autoritŕ penali in particolare di potere essere parte in causa e di riaprire il procedimento penale, postulando altresě una riparazione del loro torto morale; che lo scritto č stato trasmesso per competenza alla Corte di appello e di revisione penale (CARP), la quale, con sentenza del 10 dicembre 2015, lo ha considerato un'istanza di revisione giusta l'art. 410 segg. CPP e l'ha dichiarata irricevibile; che A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, lamentando in sostanza il loro mancato coinvolgimento nel procedimento penale; che i ricorrenti postulano inoltre di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria; che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilitŕ del ricorso sottopostogli (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii); che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale puň essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1); che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); che queste esigenze non sono adempiute in concreto, visto che i ricorrenti non si confrontano con il giudizio di irricevibilitŕ pronunciato dalla CARP e non tentano di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; che oggetto della presente causa č infatti unicamente la questione dell'ammissibilitŕ dell'istanza di revisione ai sensi dell'art. 410 segg. CPP; che le argomentazioni concernenti il merito della causa sono quindi inammissibili; che i ricorrenti non fanno valere una violazione degli art. 410 segg. CPP, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe violato determinate disposizioni procedurali dichiarando irricevibile la loro domanda di revisione; che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, puň essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che la domanda di assistenza giudiziaria non puň essere accolta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilitŕ di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); che alla luce di quanto esposto, le spese giudiziarie dovrebbero essere accollate ai ricorrenti, in considerazione della loro soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); che in concreto si giustifica tuttavia di rinunciare a prelevare spese giudiziarie a loro carico (art. 65 cpv. 2 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 4 febbraio 2016 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni