Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_356/2015 Decreto del 28 aprile 2015 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Denys, Presidente, Cancelliere Gadoni. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto Contravvenzione alle norme della circolazione stradale, ricorso contro la sentenza emanata il 2 aprile 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Considerando: che, con sentenza del 2 aprile 2015, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha respinto un appello di A.________ e lo ha riconosciuto autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione, condannandolo a una multa di fr. 140.--; che avverso questa decisione A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale; che con scritto del 24 aprile 2015 il ricorrente ha comunicato di ritirare il gravame; che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie; che in caso di desistenza il Tribunale federale puň rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); che nella fattispecie si giustifica di non prelevare spese giudiziarie; per questi motivi, il Presidente decreta: 1. La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 28 aprile 2015 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni