Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_390/2015 Sentenza del 20 maggio 2015 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Denys, Presidente, Cancelliere Gadoni. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto Decreto di non luogo a procedere, ricorso contro la sentenza emanata il 24 marzo 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 19 maggio 2011 A.________ ha presentato al Ministero pubblico una denuncia penale contro lo "Stato ticinese", lo "Stato svizzero" e gli "Stati Uniti d'America"; che, con decisione del 30 gennaio 2015, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, in mancanza degli elementi costitutivi di un qualsiasi reato; che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante si č aggravato dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); che, con sentenza del 24 marzo 2015, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo; che la Corte cantonale ha essenzialmente rilevato come l'allegato non adempiva i requisiti di motivazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP; che, avverso questa sentenza, A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale; che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso puň essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1); che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale puň essere presentato per violazione del diritto; che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; che l'oggetto del presente litigio č infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilitŕ del reclamo per le carenze di motivazione rilevate dalla Corte cantonale; che spettava quindi al ricorrente spiegare perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso; che al riguardo, in questa sede, il ricorrente si limita ad addurre genericamente che tutti i reati da lui denunciati sarebbero reali e gravi, che la colpevolezza di imprecisate persone sarebbe manifesta e che eventuali mezzi di prova, pure imprecisati, atti a confermare le sue accuse, sarebbero a disposizione delle autoritŕ giudiziarie; che con queste generiche argomentazioni il ricorrente solleva tutt'al piů sospetti vaghi e ipotetici di reato, ma non fa valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF; che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, puň essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 20 maggio 2015 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni