Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_393/2018 Sentenza del 24 aprile 2018 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Denys, Presidente, Cancelliere Gadoni. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6901 Lugano, opponente, Oggetto Decisione di collocamento, ricorso contro la decisione emanata il 2 marzo 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2018.43). Considerando: che, per quanto qui interessa, con decisione del 26 gennaio 2018, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha disposto il collocamento di A.________ nella sezione chiusa del penitenziario cantonale "La Stampa", per scontare una pena detentiva alla quale era stato condannato con precedenti decreti d'accusa; che, con sentenza del 2 marzo 2018, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________ contro la decisione di collocamento; che, avverso questa sentenza, A.________ ha presentato un ricorso, trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale al Tribunale federale; che non sono state chieste osservazioni sul gravame; che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso puň essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii); che contro la sentenza della CRP relativa all'esecuzione della pena č di principio data la via del ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 78 segg. LTF); che, tuttavia, il Tribunale federale esamina il gravame unicamente se il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla sua disamina, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 e rinvii); che in concreto l'esistenza di un simile interesse č dubbia, giacché dalla decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi risulta che il ricorrente dovrebbe avere terminato l'esecuzione della pena detentiva e dovrebbe quindi essere stato scarcerato; che la questione puň comunque rimanere indecisa; che in effetti, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale puň essere presentato per violazione del diritto; che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, siccome il ricorrente non si confronta puntualmente con la decisione di irricevibilitŕ del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale; che il ricorrente lamenta la mancanza di contatti con la figlia a seguito della sua carcerazione, ma non dimostra perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; che gli sarebbe infatti spettato spiegare per quali ragioni la CRP avrebbe violato l'art. 385 CPP accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso; che in tali circostanze il gravame non adempie le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF; che di conseguenza il ricorso, manifestamente inammissibile, puň essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; che in considerazione delle particolaritŕ del caso si giustifica di non prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 24 aprile 2018 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni