Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_526/2007 /biz Decreto del 15 ottobre 2007 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Schneider, Presidente, cancelliera Ortolano Parti A.________, ricorrente, contro Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino. Oggetto Infrazione alla legge sulla circolazione stradale, ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 6 agosto 2007 dal Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino. Il Presidente della Corte di diritto penale, considerato: che con lettera raccomandata del 9 ottobre 2007 il ricorrente ritirava il gravame; che il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF); che, in caso di desistenza, il Tribunale federale puň rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); che nella fattispecie si puň rinunciare a prelevare spese processuali; decreta: 1. La causa 6B_526/2007 č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione e al Presidente della Pretura penale. Losanna, 15 ottobre 2007 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: La cancelliera: