Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_790/2010 Decreto del 26 agosto 2011 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale, Schneider, Giudice unico, Cancelliera Ortolano Ribordy. Partecipanti al procedimento 1. A.________, 2. B.________, entrambi patrocinati dall'avv. Luigi Mattei e dall'avv. Alessia Dolci, ricorrenti, contro 1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 2. C.________, patrocinato dall'avv. Rossano Pinna, 3. D.________, patrocinato dall'avv. Emanuele Stauffer, 4. E.________, patrocinato dall'avv. Francesca Lanz, 5. F.________ SpA, patrocinata dall'avv. Mario Postizzi, 6. G.________, patrocinato dall'avv. John Noseda, opponenti. Oggetto Confisca, ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 18 giugno 2010 dalla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino. Considerando: che con ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 14 settembre 2010 A.________ e B.________ hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza emanata il 18 giugno 2010 dalla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino, postulandone l'annullamento; che con lettera del 23 agosto 2011 A.________ e B.________ hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il loro gravame; che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF); che, in caso di desistenza, il Tribunale federale puň rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); che nella fattispecie si puň rinunciare a prelevare spese processuali; per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. La causa 6B_790/2010 č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino. Losanna, 26 agosto 2011 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Schneider La Cancelliera: Ortolano Ribordy