[AZA] I 700/99 Ge IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere Sentenza dell'11 aprile 2000 nella causa R.________, Italia, ricorrente, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna F a t t i : A.- Mediante decisione 6 giugno 1986 la Cassa svizzera di compensazione respinse una prima domanda di rendita pre- sentata dalla cittadina italiana R.________, nata nel 1940, per carenza d'invaliditŕ rilevante giusta la legisla- zione svizzera. Il successivo gravame dell'interessata ven- ne dichiarato inammissibile dalla competente Commissione di ricorso per mancato versamento dell'anticipo spese, con pronunzia 4 settembre 1987, poi confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni per sentenza 2 marzo 1989. In data 26 giugno 1990 il Tribunale federale delle as- sicurazioni respinse una domanda di revisione della senten- za 2 marzo 1989. Gli atti vennero nondimeno retrocessi alla Cassa, poiché la Corte aveva ravvisato nell'istanza una nuova domanda di prestazioni. L'amministrazione, mediante decisione 3 luglio 1991, respinse nuovamente la richiesta di rendita dell'assicura- ta, sempre per carenza d'invaliditŕ rilevante secondo il diritto svizzero. Il provvedimento venne dapprima tutelato dalla Commissione di ricorso, per giudizio 6 aprile 1992, e successivamente anche da questa Corte, alla quale l'inte- ressata aveva presentato ricorso di diritto amministrativo, con sentenza 18 novembre 1992. In data 25 maggio 1994 il Tribunale federale delle as- sicurazioni respinse la domanda di revisione di quest'ulti- ma sentenza, che l'assicurata aveva presentato il 24 feb- braio 1994. B.- Il 29 dicembre 1997 R.________ ha proposto una terza domanda volta all'ottenimento di una rendita del- l'assicurazione per l'invaliditŕ svizzera. Esperiti i dovuti accertamenti d'ordine medico ed eco- nomico e sentito il parere del proprio medico, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, con decisione 26 ottobre 1998, ha posto l'assicurata al beneficio di una rendita intera con effetto dal 1° dicembre 1996. L'assegna- zione retroattiva della prestazione veniva limitata ai do- dici mesi precedenti l'inoltro della nuova richiesta. C.- R.________ ha prodotto gravame alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le perso- ne residenti all'estero, chiedendo il riconoscimento di una rendita intera sin dal 1984 e il pagamento degli interessi sulla somma versata e svalutata. Con pronunzia 5 ottobre 1999, l'autoritŕ giudiziaria commissionale ha respinto il gravame. D.- L'assicurata interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo, lamentando implicitamente di es- sere invalida da data anteriore a quella considerata nella decisione dell'Ufficio AI. L'amministrazione opponente propone la disattenzione dell'impugnativa. D i r i t t o : 1.- a) Nell'evenienza concreta l'amministrazione ha applicato la normativa dell'art. 48 cpv. 2 LAI, giusta il quale se l'assicurato si annuncia piů di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltan- to per i dodici mesi precedenti la richiesta. Esse sono as- segnate per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la ri- chiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza. b) Innanzi tutto occorre rilevare che questa Corte con precedente sentenza di merito 18 novembre 1992 aveva con- fermato la decisione della Cassa svizzera di compensazione 3 luglio 1991, che negava all'assicurata il diritto a una rendita per carenza d'invaliditŕ rilevante giusta la legi- slazione svizzera. Fino al 3 luglio 1991 non sussisteva quindi alcuna invaliditŕ di grado tale da giustificare l'erogazione di una prestazione. Č d'altra parte incontestabile che la ricorrente ha proposto formalmente solo il 29 dicembre 1997 una nuova do- manda volta all'ottenimento di una rendita. Nel fascicolo relativo all'istruzione di quest'ultima richiesta č allega- ta, tra l'altro, una relazione 2 settembre 1993, che il dott. C.________ aveva presentato alla Pretura di R.________, sulla cui scorta l'Ufficio AI ha stabilito di riconoscere all'assicurata un grado d'invaliditŕ dell'80% dal 2 settembre 1994, ma di erogare la rendita, conformemente all'art. 48 cpv. 2 LAI, soltanto dal 1° dicembre 1996. Non va perň dimenticato che il 24 febbraio 1994 l'in- teressata aveva inoltrato al Tribunale federale delle assi- curazioni una domanda di revisione della sentenza di merito 18 novembre 1992, in cui si accennava espressamente al- l'esito positivo che avrebbe avuto la vertenza promossa contro l'INPS e al rapporto della consulenza tecnica dispo- sta in quella sede, vale a dire alla relazione del dott. C.________. Appare quindi equo, tutto ben considerato, ritenere l'istanza di revisione 24 febbraio 1994 quanto meno come implicita nuova domanda di prestazioni. Attenersi nel presente caso alla domanda formale 29 dicembre 1997, ignorando del tutto quanto asserito nella circostanziata istanza di revisione 24 febbraio 1994, si- gnificherebbe invero anteporre l'aspetto meramente formale alla sostanza delle cose, a maggior ragione se si tien conto che la ricorrente, persona non cognita di nozioni procedurali, puň essere stata indotta ad attendere a pre- sentare la nuova richiesta di prestazioni in considerazione dell'esito negativo dell'istanza di revisione, in cui si faceva esplicito riferimento alla relazione del dott. C.________. La domanda ricorsuale č quindi accoglibile, nella mi- gliore delle ipotesi per l'assicurata, con effetto a decor- rere da dodici mesi prima del 24 febbraio 1994, vale a dire dal 1° febbraio 1993. 2.- Rimane ora da esaminare se l'interessata fosse in- valida in misura giustificante il riconoscimento di una rendita a partire da quest'ultima data. a) Giusta l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invaliditŕ č l'inca- pacitŕ di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermitŕ congenita, malattia o infortunio. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se č invalido almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se č invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se č invalido almeno al 40%, fermo restando che le rendite per un grado d'invaliditŕ inferiore al 50% sono versate, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, solo ad assicura- ti che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizze- ra. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita giusta l'art. 28 LAI nasce il piů presto nel momen- to in cui l'assicurato presenta un'incapacitŕ permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in cui č sta- to, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). b) In concreto, il medico dell'Ufficio AI, che ha esa- minato l'intero incarto della ricorrente, ammette, sulla scorta della dettagliata relazione del dott. C.________ 2 settembre 1993, una considerevole riduzione della capacitŕ lavorativa, non suscettibile di miglioramenti. Il dott. M.________ non si esprime tuttavia sul grado dell'inabilitŕ, poiché l'assicurata svolge la propria attivitŕ all'interno di un'azienda agricola a carattere familiare ed č estremamente difficile valutare in che misura le sue prestazioni contribuiscano al successo. Tutto ben ponderato, non da ultimo per ragioni di eco- nomia di giudizio, il Tribunale federale delle assicurazio- ni considera comunque di poter riconoscere alla ricorrente il diritto alla rendita intera sin dal 1° febbraio 1993, ovvero a partire da dodici mesi prima della nuova domanda di prestazioni implicita nell'istanza di revisione 24 feb- braio 1994. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- razioni p r o n u n c i a : I. II ricorso di diritto amministrativo č accolto, il giudizio querelato 5 ottobre 1999 e la decisione ammi- nistrativa 26 ottobre 1998 essendo riformati nel senso che alla ricorrente č riconosciuto un diritto a una rendita intera dell'assicurazione per l'invaliditŕ svizzera a decorrere dal 1° febbraio 1993. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 11 aprile 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere: