Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.108/2002 /mde Sentenza del 24 giugno 2002 Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Giudici federali Nordmann, presidente, Escher, Meyer, cancelliere Piatti. P.________, ricorrente, contro Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, Via Pretorio 16, 6901 Lugano. annullamento dell'esecuzione (ricorso LEF dell'8 giugno 2002 contro la sentenza emanata il 14 maggio 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza) Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla I.________ nei confronti di P.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha pignorato un'autovettura di proprietŕ dell'escussa. Dopo che quest'ultima ha sospeso i propri versamenti nell'ambito della dilazione di pagamento ex art. 123 LEF concessa il 1o giugno 2001, l'Ufficio ha stabilito con avviso del 23 gennaio 2002 la vendita del bene pignorato. 2. Con sentenza del 14 maggio 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, ha respinto un ricorso dell'escussa contro tale provvedimento. L'autoritŕ di vigilanza ha reputato corretto l'operato dell'Ufficio e ha rilevato che questo non ha la competenza di accertare l'inesistenza del debito. Essa ha pure attirato l'attenzione dell'escussa sulla possibilitŕ di inoltrare sia un'azione giudiziaria ex art. 85a LEF per sospendere provvisoriamente l'esecuzione sia un'azione di ripetizione dell'indebito (art. 86 LEF). Pare infatti verosimile che non solo il debito sia stato estinto (in parte con pagamenti effettuati direttamente al legale della creditrice), ma che sia addirittura stato corrisposto piů del dovuto. 3. Con scritto dell'8 giugno 2002 P.________ ribadisce di aver pagato piů di quanto dovuto e chiede alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale di annullare l'esecuzione e di ordinare all'Ufficio risp. alla creditrice di restituirle quanto versato di troppo. Non č stata chiesta una risposta al ricorso. 4. In virtů dell'art. 85a LEF l'escussa puň domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione (cpv. 1); se l'azione č ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l'esecuzione (cpv. 3). L'art. 86 LEF prevede poi che colei che per omessa opposizione o per il rigetto di questa ha pagato il debito puň, entro un anno dal pagamento, ripetere con la procedura ordinaria la somma sborsata (cpv. 1) mediante un'azione di ripetizione dell'indebito, che puň essere promossa avanti al giudice del luogo di esecuzione o al foro ordinario del convenuto (cpv. 2). Da quanto precede discende che le richieste formulate nel ricorso sono - come indicato nell'impugnata decisione dell'autoritŕ di vigilanza - di competenza dell'autoritŕ giudiziaria. Ne segue che il ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale č inammissibile, poiché non č possibile esperire un ricorso ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LEF nei casi, come quello in esame, in cui la legge prescrive la via giudiziale (DTF 82 III 49). Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Comunicazione alla ricorrente, alla controparte (I.________,), all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Losanna, 24 giugno 2002 In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale svizzero La presidente: Il cancelliere: