Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.126/2006 /biz Sentenza del 10 agosto 2006 Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Giudici federali Meyer, giudice presidente, Escher, Marazzi, cancelliere Piatti. Parti A.________S.A., rappresentata dall'amministratrice unica Manuela Di Martino, ricorrente, contro Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. Oggetto dichiarazione di fallimento, ricorso LEF contro la decisione emanata il 5 luglio 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con sentenza 5 luglio 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, respingendo un appello contro una pronunzia di fallimento del Pretore del distretto di Lugano, ha dichiarato il fallimento della A.________S.A. a far tempo dall'11 luglio 2006; che con un ricorso "ex art. 78 OG" del 21 luglio 2006, depositato presso la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la A.________S.A. ha chiesto al Tribunale federale di annullare il fallimento, previo conferimento dell'effetto sospensivo; che l'art. 78 OG disciplina le modalitŕ di deposito (presso l'autoritŕ cantonale di vigilanza) di un ricorso a norma dell'art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale; che pertanto, nonostante la menzione dell'art. 94 OG nell'ambito della richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo, non possono sussistere dubbi sull'intenzione di proporre al Tribunale federale un ricorso fondato sull'art. 19 LEF, norma di legge del resto espressamente invocata dalla ricorrente con riferimento alla tempestivitŕ del rimedio; che in virtů dell'art. 19 cpv. 1 LEF solo la decisione dell'autoritŕ superiore di vigilanza puň essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla sua notifica per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento; che giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF il ricorso all'autoritŕ di vigilanza č ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore d'apprezzamento, ma non nei casi in cui la legge prescrive la via giudiziale; che per la dichiarazione di fallimento la LEF prescrive la via giudiziale (art. 166 segg. LEF); che la ricorrente aveva - rettamente - contestato con un appello e non con un ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF il fallimento pronunciato dal Pretore e che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha emanato la sentenza qui impugnata quale autoritŕ giudiziaria e non quale autoritŕ di vigilanza; che quindi il presente ricorso ai sensi dell'art. 19 LEF č diretto contro una decisione pronunciata da un'autoritŕ giudiziaria in un ambito in cui la LEF prescrive la via giudiziale e si rivela per questo motivo inammissibile; che una conversione del rimedio in esame in un ricorso di diritto pubblico, sola via di ricorso aperta per contestare innanzi al Tribunale federale una pronuncia di fallimento, appare giŕ esclusa in ragione dell'inadempimento delle esigenze di motivazione previste per un tale rimedio dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG; che con l'evasione del ricorso la domanda di effetto sospensivo č divenuta caduca; che questa sentenza non preclude tuttavia alla ricorrente la possibilitŕ di inoltrare un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la sentenza cantonale; che non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Comunicazione alla ricorrente e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 10 agosto 2006 In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale svizzero Il giudice presidente: Il cancelliere: