Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.144/2005 /viz Sentenza del 10 agosto 2005 Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Giudici federali Hohl, presidente, Meyer, Marazzi, cancelliere Piatti. Parti A.________, p.i. Municipio di Bellinzona, Servizio sociale, ricorrente, contro Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. Oggetto sospensione delle procedure esecutive, ricorso LEF contro la decisione emanata il 16 giugno 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Considerando: che il 10 maggio 2005 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha respinto una richiesta di sospensione delle esecuzioni avviate nei confronti di A.________; che con sentenza 16 giugno 2005 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, ha respinto un ricorso del debitore contro la predetta decisione; che con scritto del 24 luglio 2005, trasmesso dall'autoritŕ di vigilanza il 2 agosto 2005, A.________ ha comunicato al Tribunale federale di far "uso della possibilitŕ di ricorso"; che il ricorrente indica di aver ricevuto la decisione cantonale solo il 15 luglio 2005 e che vi sarebbero delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto; che con quest'ultima affermazione egli misconosce l'inapplicabilitŕ in materia di esecuzione e fallimenti (art. 34 cpv. 2 OG) della sospensione dei termini prevista dall'art. 34 cpv. 1 OG; che nella fattispecie non entrano nemmeno in linea di conto le ferie esecutive previste dalla LEF (DTF 115 III 11 consid. 1); che pertanto, visto come il termine di ricorso di 10 giorni di cui all'art. 19 cpv. 1 LEF č scaduto, il ricorrente non ha alcuna possibilitŕ - contrariamente a quanto pare implicitamente affermare - di completare l'impugnativa (DTF 126 III 30 consid. 1b); che in concreto l'allegato del 24 luglio 2005 non soddisfa le esigenze poste dall'art. 79 cpv. 1 OG ad un atto di ricorso; che infatti esso non indica né le modificazioni della decisione impugnata desiderate, né una qualsiasi motivazione concernente una violazione del diritto federale; che pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile; Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Losanna, 10 agosto 2005 In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale svizzero La presidente: Il cancelliere: