Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.213/2005 /viz Sentenza dell'11 novembre 2005 Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Giudici federali Hohl, presidente, Meyer, Marazzi, cancelliere Piatti. Parti A.________, ricorrente, contro Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. Oggetto stato di riparto, ricorso LEF contro la decisione emanata il 27 settembre 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, ha respinto, in quanto ricevibile, un ricorso presentato da A.________ contro lo stato di riparto allestito nel suo fallimento. L'autoritŕ di vigilanza ha fra l'altro rilevato che, salvo casi eccezionali non ricorrenti e fatta salva la facoltŕ di insinuare nuovi crediti fino alla chiusura del fallimento, la graduatoria cresciuta in giudicato non puň piů essere modificata in sede di riparto. Per questo motivo ha ritenuto in ogni caso tardive le censure del ricorrente relative alle insinuazioni dei coniugi B.________, atteso che queste corrispondono esattamente a quelle riportate nella graduatoria. 2. Con scritto 6 ottobre 2005 A.________ dichiara di ricorrere contro la decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e afferma di aver stipulato con i coniugi B.________ un contratto (che allega), con cui questi si obbligavano a versare fr. 80'000.-- per l'inventario di un albergo. Sostiene che i predetti coniugi non hanno "mai ossequiato" l'impegno assunto e di essersi trasferito nei Grigioni per non doverli piů incontrare giornalmente. Aggiunge di essere stato invitato una sola volta nei locali dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e di essersi trovato di fronte all'avvocato dei coniugi B.________. Asserisce altresě di non essere sotto tutela e che tutte le decisioni sarebbero state prese a sua insaputa. Termina la sua missiva indicando di rinviare al mittente lo stato di riparto. 3. Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG, l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione. In concreto il ricorso, che non si confronta in alcun modo con gli argomenti menzionati nella decisione dell'autoritŕ di vigilanza ed č privo di conclusioni, non soddisfa manifestamente i suddetti requisiti di motivazione e si rivela quindi di primo acchito inammissibile. Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Il ricorso č inammissibile. 2. Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Losanna, 11 novembre 2005 In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale svizzero La presidente: Il cancelliere: