[AZA 0/2] 7B.271/2001 CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI **************************************** 10 gennaio 2002 Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente, Escher e Meyer. Cancelliere: Piatti. _________ Visto il ricorso del 30 novembre 2001 presentato dalla W.________ AG, contro la sentenza emanata il 19 novembre 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, in merito all'operato dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nella causa che oppone il ricorrente a M.________, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, Bellinzona, in materia di esecuzione in via di pignoramento; Ritenuto in fatto : A.- La W.________ AG ha escusso M.________ con un precetto esecutivo fatto spiccare il 23 marzo 2000 dall' Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno. Il 12 marzo 2001 la Pretura di Locarno-Campagna, dopo aver preso atto che con scritto 19 febbraio 2001 il debitore ha ritirato l'opposizione interposta per il capitale, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione per quanto attiene agli interessi e alle spese esecutive. Il 23 aprile seguente l'Ufficio, dopo aver ricevuto la domanda di proseguimento dell'esecuzione, ha inviato al debitore l'avviso del pignoramento previsto per il 22 maggio successivo. B.- Con sentenza 19 novembre 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza, ha accolto un ricorso del debitore (dispositivo n. 1), ha annullato sia il precetto esecutivo che l'avviso di pignoramento (dispositivo n. 1.1) e ha ordinato all'Ufficio di Locarno di trasmettere la domanda di esecuzione della creditrice con il relativo anticipo spese all'Ufficio di Bellinzona (dispositivo n. 1.2), il quale dovrŕ procedere negli incombenti esecutivi connessi a tale domanda (dispositivo n. 1.3). I giudici cantonali hanno accertato che l'escusso č domiciliato presso i suoi genitori a Bellinzona e non a Gordola come invece indicato sul precetto esecutivo. Quest'ultimo č pertanto stato emesso da un Ufficio (quello di Locarno) territorialmente incompetente, motivo per cui dev'essere annullato parimente all'avviso di pignoramento. C.- Il 30 novembre 2001 la W.________ AG ha presentato al Tribunale federale un ricorso con cui postula l'annullamento della decisione dell'autoritŕ di vigilanza e la conferma della validitŕ del precetto esecutivo e della sentenza di rigetto dell'opposizione. La ricorrente indica che un precetto esecutivo fatto spiccare da un Ufficio incompetente non č nullo, ma solo annullabile mediante un ricorso inoltrato all'autoritŕ di vigilanza entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 17 LEF. Ne segue che il precetto non poteva essere annullato in accoglimento di un ricorso presentato quasi tredici mesi dalla sua notifica. Con osservazioni 10 dicembre 2001 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno afferma che sia il precetto esecutivo sia il rigetto dell'opposizione devono essere considerati validi. M.________ propone invece con risposta del 14 dicembre 2001 di respingere il rimedio. Dei motivi si dirŕ, in quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei considerandi di diritto. Considerando in diritto : 1.- a) La legittimazione della ricorrente, quale creditrice procedente che si vede annullata dall'autoritŕ di vigilanza la procedura esecutiva da essa avviata, appare pacifica. Il ricorso, tempestivo, si rivela in linea di principio ammissibile. b) La ricorrente domanda pure che la sentenza di rigetto dell'opposizione del Pretore di Lugano (recte: Locarno) - Campagna sia confermata. Tale richiesta si rivela inammissibile nella presente procedura, poiché la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti, come del resto l'autoritŕ di vigilanza cantonale, non puň confermare una decisione giudiziaria. 2.- a) L'autoritŕ di vigilanza ha dapprima richiamato l'art. 46 cpv. 1 LEF, secondo cui il debitore va escusso al suo domicilio. Dagli accertamenti esperiti in sede ricorsuale il debitore, sebbene non si sia mai annunciato al controllo abitanti di Bellinzona, č domiciliato presso i genitori in tale comune e non a Gordola come invece indicato sul precetto esecutivo. Ne segue che l'Ufficio competente per territorio risulta essere quello di Bellinzona, motivo per cui - secondo i giudici cantonali - sia il precetto esecutivo che l'avviso di pignoramento emanati dall'Ufficio di Locarno vanno annullati. Quest'ultimo Ufficio deve perň trasmettere la domanda di esecuzione e l'anticipo spese al primo, che darŕ seguito a tale domanda. b) La ricorrente afferma invece che il precetto esecutivo non poteva in concreto essere annullato, poiché non č stato impugnato con un ricorso entro dieci giorni dalla sua notifica. L'escusso, che ha pure ritirato l'opposizione in precedenza interposta, ha infatti atteso oltre un anno per sollevare obiezioni sulla validitŕ dell'esecuzione. c) Giŕ nella DTF 68 III 33 il Tribunale federale, fondandosi su di una prassi ancora piů anziana (vedi DTF 56 III 228 pag. 232 con rinvii), ha esplicitamente statuito che l'annullamento di un precetto esecutivo spiccato da un ufficio incompetente č pronunciato soltanto su ricorso interposto tempestivamente; non esistono infatti motivi per ritenere nullo un siffatto precetto, il quale - se restato incontestato per la durata del termine ricorsuale - costituisce pertanto una valida base per la continuazione dell' esecuzione da parte del competente Ufficio. Tale giurisprudenza č stata confermata in DTF 82 III 63 consid. 4 pag. 74, 83 II 41 consid. 5 pag. 50, 88 III 7 consid. 3, 96 III 89 consid. 2 e 3 ed č condivisa dalla dottrina dominante (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 32 ai cenni introduttivi agli art. 46-55 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 6 ad art. 46 LEF; Schmid, Commento basilese, n. 25 all'art. 46 LEF). Per contro, il proseguimento dell'esecuzione (in particolare l'avviso e il susseguente pignoramento) da parte di un Ufficio territorialmente incompetente č inficiato di nullitŕ. Con riferimento alle operazioni di pignoramento, la nullitŕ č in sostanza giustificata dalla tutela degli interessi di eventuali altri creditori, che possono segnatamente partecipare al pignoramento conformemente agli art. 110 e 111 LEF (DTF 105 III 60 consid. 1, 96 III 31 consid. 2, 91 III 47 consid. 3; Gilliéron, op. cit. , n. 33 ai cenni introduttivi agli art. 46-55 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. , n. 5 all'art. 46 LEF; Schmid, op. cit. , n. 28 all'art. 46 LEF). Nella fattispecie nemmeno l'escusso pretende di aver contestato la competenza territoriale dell'Ufficio di esecuzione entro dieci giorni dalla ricezione del precetto esecutivo. Con le proprie osservazioni egli ritiene perň che si giustifica ritenere nullo il precetto esecutivo perché un'esecuzione promossa presso un ufficio territorialmente incompetente č suscettibile di cagionare un pregiudizio a terzi che non sono parte nella procedura: infatti tale esecuzione non figura presso l'Ufficio del domicilio dell'escusso e come tale non puň essere comunicata a terzi che chiedono informazioni su di lui in virtů dell'art. 8a LEF. Senonché tale argomentazione č senza pertinenza ai fini del presente giudizio. Innanzi tutto l'escusso pare misconoscere che la domanda di proseguimento dell'esecuzione sarŕ trasmessa all'Ufficio territorialmente competente (cfr. sull'obbligo generale dell'autoritŕ incompetente di trasmettere gli atti a quella competente il consid. 3b della sentenza del 29 novembre 2001 in re A. [causa 7B.229/2001] della scrivente Camera destinata alla pubblicazione), il quale dovrŕ iscriverla negli appositi registri. L'esecuzione in discussione risulterŕ pertanto pure presso l'Ufficio competente, che, se sono adempiuti i requisiti di cui all'art. 8a LEF, informerŕ un eventuale terzo richiedente. Si puň inoltre rilevare che, anche nell' ipotesi di un cambiamento di domicilio del debitore intervenuto dopo la ricezione del precetto esecutivo, ma prima della notifica del pignoramento, l'Ufficio che ha steso il precetto non sarŕ necessariamente quello che, dopo aver inviato il relativo avviso, effettuerŕ il pignoramento; tale circostanza non obbliga perň il creditore a rifare l'intera procedura (cfr. art. 53 LEF; DTF 89 III 7; Schmid, op. cit. , n. 2 all'art. 53 LEF). Non essendo il precetto esecutivo inficiato di nullitŕ, lo stesso non poteva quindi essere annullato in seguito a un rimedio inoltrato oltre un anno dopo la sua notifica. Il ricorso si rivela pertanto fondato e dev'essere accolto su questo punto. A giusta ragione invece la ricorrente non contesta l'annullamento dell'avviso di pignoramento notificato da un ufficio territorialmente incompetente, che va quindi confermato. 3.- Da quanto precede segue che la decisione impugnata dev'essere cassata nella misura in cui annulla il precetto esecutivo e ordina la trasmissione della domanda di esecuzione all'Ufficio di Bellinzona, affinché esso effettui gli incombenti connessi a tale domanda. Il giudizio cantonale dev'essere riformato nel senso che l'Ufficio di Locarno farŕ pervenire la domanda di proseguimento dell' esecuzione a quello di Bellinzona, affinché esso proceda alle operazioni legate a tale richiesta. Per questi motivi la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia : 1. Nella misura in cui č ammissibile, il ricorso č accolto. I dispositivi 1, 1.1, 1.2 e 1.3 della sentenza cantonale sono annullati e riformati nel seguente modo: 1. Il ricorso 4 maggio 2001 di M.________, Bellinzona, č parzialmente accolto. 1.1 L'avviso di pignoramento del 23 aprile 2001 riferito all'esecuzione inerente al precetto esecutivo n. 511'091 del 23 marzo 2000 dell' UEF di Locarno č annullato. 1.2 L'UEF di Locarno trasmetterŕ la domanda 11 aprile 2001 di proseguire la predetta esecuzione all'UEF di Bellinzona, che procederŕ nei suoi incombenti esecutivi connessi a tale domanda. 2. Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore della controparte, agli Uffici di esecuzione e fallimenti di Locarno e di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autoritŕ di vigilanza. Losanna, 10 gennaio 2002 MDE In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: La Presidente, Il Cancelliere,