Urteilskopf
80 III 93
19. Sentenza 18 marzo 1954 nella causa Wessel.
Regeste
Rechtzeitigkeit der Arrestprosequierungsklage (Art. 278 SchKG). Abgrenzung der Entscheidungsbefugnisse zwischen Betreibungsbehörden und Gerichten.
Sachverhalt ab Seite 93
BGE 80 III 93 S. 93
A.- Il 5 marzo 1952, su istanza di Vittoria Percassi a Zurigo, il Pretore di Lugano-cittŕ decretň, a carico di Else Wessel in Rio de Janeiro, un sequestro di mobilia fondato sulla cifra 4 dell'art. 271 LEF.La debitrice fece opposizione al susseguente precetto esecutivo e la creditrice promosse l'azione di convalida del sequestro mediante petizione 1/2 aprile 1952 alla Pretura di Lugano-cittŕ.Nel corso della procedura Wessel eccepě di tardivitŕ la petizione e di conseguente caducitŕ il sequestro, e chiese all'Ufficio d'esecuzione di Lugano la liberazione degli oggetti sequestrati. L'Ufficio oppose perň un rifiuto, adducendo che incombeva al giudice adito di pronunciarsi sull'eccezione di tardivitŕ.La debitrice inoltrň un reclamo che l'Autoritŕ cantonale di vigilanza, invocando lo stesso motivo addotto dall'Ufficio di esecuzione di Lugano, respinse con decisione 23 ottobre 1952 che non fu deferita al Tribunale federale.BGE 80 III 93 S. 94 Con sentenza 10 agosto 1953 il Pretore di Lugano-cittŕ condannň la convenuta Wessel al pagamento di 2300 fr., osservando che l'eccezione d'incompetenza "ratione loci" (sollevata dalla debitrice a pag. 3 della sua risposta e motivata tra l'altro col fatto che l'azione di convalida del sequestro era stata inoltrata fuori del termine previsto dal diritto esecutivo) era proceduralmente tardiva e non poteva "quindi formare oggetto di decisione".Cresciuta in giudicato questa sentenza, la debitrice chiese nuovamente all'Ufficio la liberazione degli oggetti sequestrati e, visto il nuovo rifiuto oppostole, interpose un reclamo che l'Autoritŕ cantonale di vigilanza respinse, il 26 febbraio 1954, osservando in sostanza:Come giŕ dichiarato in data 23 ottobre 1952 in termini inequivocabili, č di competenza unica del giudice lo statuire sulla tempestivitŕ dell'azione giudiziaria. Ora siccome il Pretore di Lugano-cittŕ ha emanato la sua sentenza rimasta senz'appello, il giudizio č definitivo. Sta bene che il giudice non ha esaminato l'eccezione di tardivitŕ dell'azione, ma nulla impediva a Wessel di sollevarla in seconda sede; se non l'ha fatto, non puň sollevarla dinanzi ad autoritŕ incompetenti.
B.- Wessel ha deferito questa decisione alla Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, adducendo essere inammissibile che nč il giudice, nč l'Autoritŕ cantonale di vigilanza non abbiano deciso se l'azione di convalida del sequestro era stata promossa tempestivamente o no.
Erwägungen
Considerando in diritto:La decisione impugnata non tiene presente la delimitazione delle competenze tra le autoritŕ di esecuzione e il giudice.La questione se un sequestro sia stato convalidato tempestivamente mediante azione riguarda il giudice solo nella misura in cui la sua competenza "ratione loci", secondo il diritto processuale vigente al suo foro, dipende BGE 80 III 93 S. 95dall'esistenza d'un valido sequestro. Nei confronti del giudice l'osservanza del termine per promuovere l'azione č adunque un presupposto processuale. Ne segue che la portata della sentenza da lui prolata a questo riguardo si esaurisce nel fatto ch'egli dichiara l'azione ricevibile o irricevibile. S'egli entra nel merito della petizione, ritenendo che il termine per agire č stato osservato o credendo, come in concreto, di essere dispensato dall'indagare questo punto pregiudiziale per motivi di diritto processuale cantonale, ciň non puň impedire la caducitŕ d'un sequestro che non sia stato convalidato tempestivamente giusta le disposizioni in materia di esecuzione. Il suo giudizio č vincolante per le autoritŕ d'esecuzione solo in quanto si tratti di sapere se un atto processuale compiuto entro il termine dal creditore fosse idoneo, secondo le norme della procedura, a fondare la litispendenza dell'azione di riconoscimento del credito. Č invece una questione che dev'essere giudicata dalle autoritŕ di esecuzione se l'atto processuale ritenuto dal giudice come costitutivo della litispendenza sia stato compiuto tempestivamente a norma del diritto esecutivo. Se, per esempio, questo punto appare dubbio pel motivo che č incerto ciň che debba valere quale notificazione dell'opposizione a norma dell'art. 278 cp. 2 LEF, č da escludere che il giudice debba decidere a questo riguardo con effetto vincolante per le autoritŕ di esecuzione, tanto piů che la domanda diretta all'autoritŕ che ha effettuato il sequestro per ottenere, come conseguenza, la caducitŕ di esso, la liberazione degli oggetti sequestrati o del deposito prestato a norma dell'art. 277 LEF dipende puramente dal diritto esecutivo (cfr. RU 66 III 59).A torto quindi l'Autoritŕ cantonale di vigilanza rifiuta in concreto di decidere se la petizione 1/2 aprile 1952 sia stata promossa tempestivamente e fosse quindi idonea a convalidare il sequestro. Č irrilevante la circostanza che giŕ precedentemente, nella medesima procedura, l'Autoritŕ cantonale di vigilanza si č pronunciata nello stesso senso e BGE 80 III 93 S. 96che la ricorrente non č insorta allora davanti al Tribunale federale. L'illegale rifiuto di trattare nel merito un ricorso č un diniego di giustizia e, secondo l'art. 19 cp. 2 LEF, puň essere impugnato in ogni tempo (cfr. JÄGER, Kommentar z. SchKG, nota 8 all'art. 19). L'Autoritŕ cantonale di vigilanza non poteva quindi invocare la sua precedente sentenza per rifiutare l'esame dell'attuale reclamo. Un siffatto rifiuto non č che il rinnovo e la conferma dell'anteriore diniego di giustizia.Il presente ricorso dev'essere quindi accolto nel senso che all'Autoritŕ cantonale di vigilanza č ingiunto di esaminare il reclamo nel merito e di accertare la tempestivitŕ dell'azione di convalida del sequestro. Se quest'accertamento sarŕ negativo, l'Ufficio d'esecuzione di Lugano devrŕ accogliere la domanda di liberazione degli oggetti sequestrati.
Dispositiv
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:Il ricorso č accolto nel senso che la decisione querelata č annullata e gli atti sono rinviati all'Autoritŕ cantonale di vigilanza per un nuovo giudizio a norma dei considerandi.