Avis juridique important
80/1186/CEE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 31/12/1980 pag. 0001 - 0109
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 28 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 14 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0003
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1980
relativa all ' associazione dei paesi e territori d ' oltremare alla Comunità economica europea
( 80/1186/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 136 ,
visto l ' accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità , firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979 , qui di seguito denominato « accordo interno » ,
vista la raccomandazione della Commissione ,
vista la raccomandazione della Commissione ,
considerando che è necessario stabilire per un nuovo periodo le disposizioni da applicare all ' associazione dei paesi e territori d ' oltremare alla Comunità economica europea , in appresso denominati « paesi e territori » ;
considerando che queste disposizioni rientrano nel contesto degli sforzi compiuti dalla Comunità economica europea per instaurare , in particolare mediante la seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 , in appresso denominata « convenzione » , un nuovo modello di relazioni fra regioni sviluppate e regioni in via di sviluppo , compatibile con le aspirazioni della comunità internazionale per un ordine economico più giusto e più equilibrato ;
considerando che le necessità di sviluppo dei paesi e territori e le esigenze della promozione del loro sviluppo industriale giustificano il mantenimento della possibilità di riscuotere dazi doganali e di stabilire restrizioni quantitative ;
considerando che , per quanto riguarda il rum , l ' arak e il tafia , della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune , si devono prevedere disposizioni particolari ;
considerando che l ' articolo 185 della convenzione prevede la possibilità per un paese o territorio di cui alla parte quarta del trattato , divenuto indipendente , di accedere alla convenzione ; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di adattare la presente decisione ;
considerando che l ' articolo 1 dell ' accordo interno prevede che , nel caso in cui un paese o territorio divenuto indipendente acceda alla convenzione , gli importi dell ' aiuto finanziario sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo previsti per i paesi e territori siano diminuiti e gli importi previsti per gli Stati ACP siano aumentati corrispondentemente con decisione del Consiglio ;
considerando che , per facilitare l ' applicazione futura di tale disposizione e per garantire la massima equità nell ' assegnazione dell ' aiuto finaziario , occorre procedere ad una ripartizione fra , da un lato , i paesi e territori della Repubblica francese e , dall ' altro , i paesi e territori del Regno Unito e , infine , le Antille olandesi ,
DECIDE :
Articolo 1
La presente decisione ha lo scopo di facilitare lo sviluppo economico e sociale e di rafforzare le strutture economiche dei paesi e territori elencati nell ' allegato I , in particolare mediante lo sviluppo degli scambi commerciali , delle relazioni economiche e della cooperazione agricola e industriale fra la Comunità e i paesi e territori , mediante un contributo alla salvaguardia degli interessi di quei paesi e territori la cui economia dipende in misura rilevante dall ' esportazione dei prodotti di base e mediante l ' attuazione di interventi finanziari e di cooperazione tecnica .
TITOLO I
COOPERAZIONE COMMERCIALE
Capitolo 1
Regime degli scambi
Articolo 2
Nel settore della cooperazione commerciale , l 'obiettivo della presente decisione è di promuovere gli scambi fra i paesi e territori e la Comunità , tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo , nonché gli scambi fra i paesi e territori .
Nel perseguimento di questo obiettivo , sarà riservata una attenzione particolare alla necessità di garantire effettivi vantaggi supplementari agli scambi commerciali fra i paesi e territori e la Comunità al fine di accelerare il ritmo di sviluppo del loro commercio e in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunità e di migliorare le condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato comunitario , assicurando così un miglior equilibrio degli scambi delle parti interessate .
A questo scopo le parti interessate applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate , enunciate nei titoli III , IV e V .
Articolo 3
1 . I prodotti originari dei paesi e territori sono ammessi all ' importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente .
2 . a ) I prodotti originari dei paesi e territori :
- riportati nell ' elenco dell ' allegato II del trattato che siano oggetto di un ' organizzazione comune di mercato a norma dell ' articolo 40 del trattato , o
- soggetti , all ' importazione nella Comunità , ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all ' attuazione della politica agricola comune ,
sono importati nella Comunità , in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi , alle seguenti condizioni :
i ) sono ammessi in esenzione dai dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell ' importazione non prevedono , oltre alla riscossione dei dazi doganali , l ' applicazione di altre misure relative all ' importazione ;
ii ) per i prodotti diversi da quelli contemplati sub i ) , la Comunità adotta le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello concesso ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita per gli stessi prodotti .
b ) Questo regime entra in vigore contemporaneamente alla presente decisione e resta applicabile per tutta la durata della stessa .
Tuttavia , se la Comunità , nel periodo di applicazione della presente decisione ,
- sottopone uno o più prodotti ad un ' organizzazione comune di mercato o ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all ' attuazione della politica agricola comune , essa si riserva di adattare il regime d ' importazione di questi prodotti originari dei paesi e territori . In tal caso , si applica la lettera a ) ,
- modifica un ' organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica introdotta in seguito all ' attuazione della politica agricole comune , essa si riserva di modificare il regime fissato per i prodotti originari a favore dei paesi e territori . In tal caso , la Comunità mantiene a favore dei prodotti originari dei paesi e territori un vantaggio paragonabile a quello di cui essi fruivano in precedenza nei confronti dei prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita .
c ) Qualora , durante il periodo di applicazione della presente decisione , le competenti autorità dei paesi e territori ritengano che taluni prodotti agricoli di cui alla lettera a ) , diversi da quelli soggetti ad un regime particolare , giustifichino il beneficio di un tale regime , la Commissione presenta eventualmente al Consiglio una proposta .
Articolo 4
1 . La Comunità non applica all ' importazione dei prodotti originari dei paesi e territori restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente .
2 . Tuttavia , il paragrafo 1 non pregiudica il regime d ' importazione riservato ai prodotti di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , lettera a ) , primo trattino .
Articolo 5
La presente decisione non pregiudica il trattamento che la Comunità riserva a taluni prodotti in applicazione di accordi internazionali relativi ai medesimi , di cui al Comunità è firmataria .
Articolo 6
Le autorità competenti di un paese o territorio possono mantenere o fissare , per quanto l ' importazione di prodotti originari della Comunità o degli altri paesi e territori , dazi doganali o restrizioni quantitative che esse reputano necessari , tenuto conto delle attuali esigenze dello sviluppo del paese o territorio .
Articolo 7
Gli articoli 4 e 6 non pregiudicano divieti o restrizioni all ' importazione , all ' esportazione o al transito , giustificati da motivi di moralità pubblica , di ordine pubblico , di pubblica sicurezza , di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali , di protezione del patrimonio artistico , storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale .
Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire nè un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio .
Articolo 8
1 . Il regime degli scambi applicato dai paesi e territori nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri né essere meno favorevole del trattamento della nazione più favorita .
2 . Il paragrafo 1 non pregiudica la concessione , da parte di un paese o territorio a certi altri paesi o territori o ad altri paesi in via di sviluppo , di un regime più favorevole di quello concesso alla Comunità .
Articolo 9
1 . Entro tre mesi dall ' entrata in vigore della presente decisione , la Francia , i Paesi Bassi e il Regno Unito trasmettono alla Commissione le tariffe doganali dei paesi e territori con i quali mantengono relazioni particolari .
Nella communicazione vengono specificati i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente che rimangono applicabili ai prodotti originari della Comunità e degli altri paesi e territori .
Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione anche le successive modifiche delle tariffe doganali dei paesi e territori man mano che esse vengono introdotte .
2 . La Commissione comunica agli Stati membri le tariffe doganali dei paesi e territori nonché le loro successive modifiche e trasmette eventualmente al Consiglio le proprie osservazioni in merito .
3 . Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione , si procede e consultazioni in sede di Consiglio su queste tariffe o sulle loro modifiche .
Articolo 10
1 . Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione , la Francia , i Paesi Bassi e il Regno Unito trasmettono alla Commissione gli elenchi delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalent mantenute dai paesi e territori con i quali essi mantengono relazioni particolari .
Gli Stati membri interessati comunicano altresì alla Commissione le successive modifiche a tali misure .
2 . La Commissione trasmette agli Stati membri gli elenchi di cui al paragrafo 1 e le successive modifiche e trasmette eventualmente al Consiglio le proprie osservazioni in merito .
3 . Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione si procede a consultazioni in sede di Consiglio sulle restrizioni quantitative e sulle misure di effetto equivalente applicate dai paesi e territori .
Articolo 11
1 . Ai fini dell ' applicazione del presente capitolo , la nozione di prodotti originari ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nell ' allegato II .
2 . Il Consiglio , deliberando all ' unanimità su raccomandazione della Commissione , adotta qualsiasi modifica dell ' allegato II .
3 . Qualora , per un prodotto determinato , la nozione di prodotti originari non sia ancora definita in applicazione di uno dei paragrafi precedenti , la Comunità e le autorità competenti dei paesi e territori continuano ad applicare le rispettive regolamentazioni .
Articolo 12
1 . Nel settore della politica commerciale , la Francia , i Paesi Bassi e il Regno Unito , ciascuno per quanto lo riguarda , tengono informata la Commissione delle misure relative agli scambi commerciali fra i paesi e territori e paesi terzi . La Commissione ne informa gli altri Stati membri .
2 . Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione si procede a consultazioni in sede di Consiglio quando dette misure rischiano di danneggiare gli interessi di uno o più Stati membri o della Comunità .
Articolo 13
1 . Qualora l ' applicazione della presente decisione comporti gravi perturbazioni in un settore dell ' attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l ' estero o qualora sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d ' attività in una regione della Comunità , la Commissione può , secondo la procedura di cui all ' allegato III , prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere le misure di salvaguardia necessarie .
2 . Nell ' applicare il paragrafo 1 , si deve dare la precedenza alle misure che turbano il meno possibile il funzionamento dell ' associazione e della Comunità . Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi .
Capitolo 2
Impegni particolari concernenti il rum e le banane
Articolo 14
Fino all ' entrata in vigore di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dell ' alcole e nonostante le disposizioni dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , l ' ammissione nella Comunità dei prodotti della sottovoce 22.09 C I ( rum , arack , tafia ) originari dei paesi e territori è disciplinata dalle disposizioni dell ' allegato IX .
Articolo 15
Per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione delle banane originarie dei paesi e territori , la Comunità conviene sugli obiettivi che figurano nell ' allegato VI .
Articolo 16
Il presente capitolo e gli allegati VI e I X non sono applicabili alle relazioni tra i paesi e territori ed i dipartimenti francesi d ' oltremare .
Capitolo 3
Promozione commerciale
Articolo 17
La Commissione attua azioni di promozione commerciale che vanno dalla fase della produzione alla fase finale della distribuzione . Tali azioni si prefiggono di aiutare i paesi e territori a partecipare , alle condizioni più favorevoli , ai mercati della Comunità e ai mercati interni , regionali ed internazionali , diversificando la gamma ed incrementando il valore ed il volume delle loro esportazioni .
Articolo 18
Le azioni di promozione commerciale di cui all ' articolo 17 comprendono la fornitura d ' assistenza tecnica e finanziaria per conseguire gli obiettivi sotto indicati :
a ) creazione e/o miglioramento delle strutture , valutazione del fabbisogno di personale , gestione finanziaria e metodi di lavoro delle organizzazioni , dei centri o delle imprese che partecipano allo sviluppo del commercio dei paesi e territori ;
b ) formazione di base , formazione di dirigenti , perfezionamento professionale di tecnici nel settore dello sviluppo e della promozione commerciale nazionale ed internazionale ;
c ) politica di prodotto comprendente la ricerca , la trasformazione , la garanzia e il controllo della qualità , imballaggio e presentazione ;
d ) sviluppo di infrastrutture di sostegno , comprese le attrezzature di trasporto e di magazzinaggio , al fine di facilitare il flusso di esportazione dei paesi e territori ;
e ) pubblicità ;
f ) instaurazione , promozione e miglioramento della cooperazione tra gli operatori economici dei paesi e territori , nonché fra questi ultimi e quelli degli Stati membri e dei paesi terzi , e creazione di meccanismi adeguati per promuovere siffatta cooperazione ;
g ) esecuzione ed utilizzazione di studi e ricerche di mercato e di « marketing » ;
h ) raccolta , analisi e diffusione di dati quantitativi e qualitativi sul commercio e attuazione di mezzi atti a facilitare il libero accesso ai sistemi e/o agli organi di informazione esistenti o che saranno istituiti nella Comunità e nei paesi e territori ;
i ) partecipazione dei paesi e territori a fiere , esposizioni e , in particolare , a saloni internazionali specializzati , il cui elenco sarà redatto in consultazione con i paesi e territori stessi , e all ' organizzazione di manifestazioni commerciali .
La partecipazione dei paesi e territori elencati nel paragrafo 3 dell ' articolo 133 alle varie attività di promozione commerciale viene incoraggiata da disposizioni speciali , riguardanti , in particolare , il pagamento delle spese di viaggio del personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre , in occasione della loro partecipazione alle fiere ed esposizioni ;
j ) assistenza speciale alle piccole e medie imprese per l ' individuazione e lo sviluppo dei prodotti , gli sbocchi di mercato e le imprese comuni di commercializzazione .
Articolo 19
Gli stanziamenti saranno destinati da ciascun paese e territorio al finanziamento delle operazioni di promozione commerciale , in funzione delle loro priorità e dei loro orientamenti di sviluppo .
Articolo 20
Le domande di finanziamento delle azioni di promozione commerciale vengono presentate alla Comunità alle condizioni di cui al titolo VI .
TITOLO II
PROVENTI DELL ' ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI BASE
Capitolo 1
Stabilizzazione dei proventi d ' esportazione
Articolo 21
1 . Per porre rimedio agli effetti nefasti dell ' instabilità dei proventi d ' esportazione e per aiutare i paesi e territori a superare uno dei principali ostacoli alla stabilità , alla redditività ed alla costante espansione delle loro economie , per sostenere i loro sforzi di sviluppo e consentir loro di provvedere in questo modo al progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni contribuendo a salvaguardare il loro potere d ' acquisto , viene istituito un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi che i paesi e territori realizzano esportando nella Comunità taluni prodotti dai quali dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi , dei quantitativi o di questi due fattori .
2 . Per conseguire questi obiettivi , le risorse trasferite devono essere destinate al mantenimento dei flussi finanziari nel settore in oggetto oppure , in un intento di diversificazione , essere dirette ad altri settori appropriati e service allo sviluppo economico e sociale .
Articolo 22
I proventi d ' esportazione che beneficiano del sistema di stabilizzazione sono quelli che derivano dall ' esportazione nella Comunità , da ciascun paese o territorio , di ciascuno dei prodotti riportati nell ' elenco dell ' articolo 23 , redatto tenendo conto di fattori quali l ' occupazione , il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunità e il paese o territorio interessato e il livello di sviluppo dei paesi o territori in causa .
Articolo 23
1 . Sono contemplati i seguenti prodotti :
Codice Nimexe
1 . Arachidi in guscio o decorticate * da 12.01-31 a 12.01-35 *
2 . Olio di arachidi * da 15.07-74 a 15.07-87 *
3 . Cacao in grani * 18.01-00 *
4 . Pasta di cacao * da 18.03-10 a 18.03-30 *
5 . Burro di cacao * 18.04-00 *
6 . Caffè , verde o torrefatto * da 09.01-11 a 09.01-17 *
7 . Estratti o essenze di caffè * da 21.02-11 a 21.02-15 *
8 . Cotone in massa * da 55.01-10 a 55.01-90 *
9 . Linter di cotone * da 55.02-10 a 55.02-90 *
10 . Noci di cocco * da 08.01-71 a 08.01-75 *
11 . Copra * 12.01-42 *
12 . Olio di cocco * 15.07-29 , 15.07-77 e 15.07-92 *
13 . Olio di palma * 15.07-19 , 15.07-61 e 15.07-63 *
14 . Olio di palmisti * 15.07-31 , 15.07-78 e 15.07-93 *
15 . Noci e mandorle di palmisti * 12.01-44 *
16 . Pelli grezze * da 41.01-11 a 41.01-95 *
17 . Cuoio e pelli di bovini * da 41.02-05 a 41.02-98 *
18 . Pelli ovine * da 41.03-10 a 41.03-99 *
19 . Pelli caprine * da 41.04-10 a 41.04-99 *
20 . Legno rozzo * da 44.03-20 a 44.03-99 *
21 . Legno semplicemente squadrato * da 44.04-20 a 44.04-98 *
22 . Legno semplicemente segato in lungo * da 44.05-10 a 44.05-79 *
23 . Banane fresche * 08.01-31 *
24 . Tè * da 09.02-10 a 09.02-90 *
25 . Sisal grezzo * 57.04-10 *
26 . Vaniglia * 09.05-00 *
27 . Garofani ( antofilli , chiodi e steli ) * 09.07-00 *
28 . Lane in massa * da 53.01-10 a 53.01-40 *
29 . Peli fini di capra mohair * 53.02-95 *
30 . Gomma arabica * 13.02-91 *
31 . Piretro ( fiori , foglie , steli , cortecce , radici ) nonché succhi ed estratti di piretro * 12.07-10 e 13.03-15 *
32 . Oli essenziali non deterpenati di garofano , di niaculi e d ' ylang-ylang * 33.01-23 *
33 . Semi di sesamo * 12.01-68 *
34 . Noci e mandorle di acagiù * 08.01-77 *
35 . Pepe * 09.04-11 e 09.04-70 *
36 . Gamberetti * 03.03-43 *
37 . Calamari * 03.03-68 *
38 . Semi di cotone * 12.01-66 *
39 . Panelli di semi e frutti oleosi * da 23.04-01 a 23.04-99 *
40 . Gomma * da 40.01-20 a 40.01-60 *
41 . Piselli * da 07.01-41 a 07.01-43 , 07.05-21 e 07.05-61 *
42 . Fagioli * da 07.01-45 a 07.01-47 , 07.05-25 e 07.05-65 *
43 . Lenticchie * 07.05-30 e 07.05-70
2 . All ' atto della presentazione di ciascuna domanda di trasferimento , il paese o territorio sceglie fra i seguenti sistemi :
a ) ciascun prodotto elencato all ' articolo 23 , paragrafo 1 , costituisce un prodotto a norma degli articoli 26 , 33 , 34 , 35 , 36 , 39 , 40 e 41 ;
b ) i gruppi di prodotti 1 e 2 , da 3 a 5 , 6 e 7 , 8 e 9 , da 10 a 12 , da 13 a 15 , da 16 a 19 e da 20 a 22 costituiscono ciascuno un prodotto a norma degli articoli 26 , 33 , 34 , 35 , 36 , 39 , 40 e 41 .
Articolo 24
Se dodici mesi dopo l ' entrata in vigore della presente decisione uno o più prodotti non elencati nell ' articolo 23 , dai quali però dipende in misura considerevole l ' economia di uno o più paesi e territori , subiscono forti fluttuazioni , il Consiglio si pronuncia circa l ' inclusione del prodotto o dei prodotti nell ' elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta da parte delle autorità competenti dei paesi e territori interessati .
Articolo 25
L ' autorità competente di ciascun paese e territorio interessato certifica che i prodotti ai quali si applica il sistema sono originari del suo territorio a norma dell ' articolo 2 dell ' allegato II .
Articolo 26
Il sistema si applica ai proventi che derivano dall ' esportazione da un paese o territorio dei prodotti elencati all ' articolo 23 se , nell ' anno che precede quello di applicazione , i provenienti da esportazione di ciascun prodotto per qualsiasi destinazione , al netto delle riesportazioni , hanno costituito almeno il 6,5 % dei proventi totali delle esportazioni di merci . Questa percentuale è del 5 % nel caso del sisal .
Articolo 27
1 . Il sistema si applica ai prodotti elencati all ' articolo 23 :
a ) che sono immessi al consumo nella Comunità , oppure
b ) ivi introdotti in regime di perfezionamento attivo per esservi trasformati .
2 . I proventi da esportazioni da considerare sono quelli che si ottengono moltiplicando i valori unitari delle esportazioni del paese o territorio interessato , quali risultano dalle statistiche di tale paese o territorio per i quantitativi importati dalla Comunità , quali risultano dalle statistiche comunitarie .
Articolo 28
Ai fini precisati nell ' articolo 21 , la Comunità destina al sistema , per la durata della presente decisione , fatto salvo il secondo comma dell ' articolo 30 , un importo di 9 milioni di ECU , per coprire il complesso dei suoi impegni nell ' ambito del sistema . Questo importo è amministrato dalla Commissione .
Articolo 29
1 . L ' importo globale di cui all ' articolo 28 è suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione .
2 . Qualsiazi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni di applicazione della presente decisione è riportata di diritto all ' anno successivo .
Articolo 30
Le risorse disponibili per ciascun anno di applicazione sono costituite dalla somma degli elementi sotto indicati :
1 . frazione annua , ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma dell ' articolo 31 , punto 1 ;
2 . stanziamenti riportati conformemente all ' articolo 29 , paragrafo 2 ;
3 . somme ricostituite in applicazione degli articoli 39 e 40 ;
4 . somme eventualmente rese disponibili in applicazione dell ' articolo 31 , punto 1 .
Tuttavia , quando il Consiglio esercita la competenza attribuitagli dall ' articolo 48 , paragrafo 3 , le risorse disponibili per l ' anno d ' applicazione in corso e/o gli anni d ' applicazione successivi possono essere ridotte secondo le modalità adottate dal Consiglio a norma di detto paragrafo .
Articolo 31
In caso d ' insufficienza delle risorse per un anno di applicazione , il Consiglio , basandosi sulla relazione presentatagli dalla Commissione , può :
1 . autorizzare ogni anno , tranne l ' ultimo , l ' utilizzazione anticipata , sino ad un massimo del 20 % , della frazione dell ' anno successivo ;
2 . ridurre l ' importo dei trasferimenti da effettuare .
Articolo 32
Prima della scadenza del periodo di cui all ' articolo 28 , il Consiglio decide in merito all ' utilizzazione di eventuali rimanenze dell ' importo globale di cui all ' articolo 28 nonché alle condizioni di utilizzazione successiva degli importi che i paesi e territori devono ricostituire a norma degli articoli 39 e 40 dopo la scadenza del periodo di cui all ' articolo 28 .
Articolo 33
1 . Per l ' applicazione del sistema , si calcola un livello di riferimento per ciascun paese e territorio e per ciascun prodotto .
2 . Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi d ' esportazione realizzati nei quattro anni che precedono ciascun anno di applicazione .
3 . Qualora , tuttavia , un paese o territorio :
- intraprenda la trasformazione di un prodotto tradizionalmente esportato allo stato grezzo , oppure
- cominci ad esportare un prodotto che tradizionalmente non produceva ,
il sistema può essere applicato in base a un livello di riferimento calcolato sui tre anni che precedono l ' anno di applicazione .
Articolo 34
L ' autorità competente di un paese o territorio ha diritto di chiedere un trasferimento se , in base ai risultati di un anno civile , i suoi proventi effettivi , quali definiti all ' articolo 27 , derivanti dall ' esportazione di ciascun prodotto nella Comunità nonché , nei casi contemplati dall ' articolo 44 , paragrafo 2 , dall ' esportazione per tutte le destinazioni , sono inferiori di almeno il 6,5 % al livello di riferimento .
Articolo 35
Le domande di trasferimento non sono ricevibili nei seguenti casi :
a ) se la domanda è presentata dopo il 31 marzo dell ' anno successivo all ' anno di applicazione ;
b ) se dall ' esame della domanda , cui la Commissione procede in collegamento con l ' autorità competente del paese o territorio interessato , risulta che il calo dei proventi derivanti dall ' esportazione nella Comunità e conseguente a una politica commerciale di tale autorità incidente in senso sfavorevole particolarmente sulle esportazioni verso la Comunità .
Possono inoltre essere dichiarate non ricevibili le domande di trasferimento se , previe consultazioni , risulta dal fascicolo che il paese o territorio richiedente ha registrato , per le sue esportazioni per tutte le destinazioni durante l ' anno di applicazione , proventi in eccedenza rispetto alla media dei suoi proventi da esportazione per tutte le destinazioni , per ciascun prodotto che costituisce oggetto di una richiesta , durante i quattro anni che precedono l ' anno di applicazione .
Articolo 36
1 . La domanda di trasferimento è inviata alla Commissione , che la esamina in collegamento con l ' autorità competente del paese o territorio interessato .
2 . La differenza fra il livello di riferimento e i proventi effettivi , maggiorata dell ' 1 % per eventuali errori ed omissioni statistici , costituisce la base del trasferimento .
3 . Qualora l ' esame dell ' andamento d ' esportazione verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto da parte del paese o territorio richiedente , nonché della domanda nella Comunità , riveli forti variazioni , hanno luogo consultazioni tra la Commissione e l ' autorità competente del paese o territorio interessato per determinare se ed in quale misura queste variazioni , possano incidere sull ' importo del trasferimento .
Articolo 37
1 . La Commissione adotta una decisione di trasferimento al termine dell ' istruzione congiunta con l ' autorità competente nel paese o territorio richiedente .
2 . Ciascun trasferimento da luogo alla conclusione di un « accordo di trasferimento » fra la Commissione e l ' autorità competente del paese o territorio interessato .
3 . La Commissione e l ' autorità competente del paese o territorio interessato prendono ogni disposizione utile per un rapido trasferimento . A tal fine sono in particolare previsti versamenti d ' anticipi .
4 . Le somme trasferite sono infruttifere .
Articolo 38
1 . L ' utilizzazione delle risorse trasferite viene decisa dall ' autorità competente del paese o territorio beneficiario in osservanza degli obiettivi definiti all ' articolo 21 .
2 . Durante l ' istruzione del fascicolo , e comunque prima della firma dell ' accordo di trasferimento , l ' autorità competente del paese o territorio richiedente fornisce alla Commissione indicazioni sulla probabile utilizzazione del trasferimento stesso .
3 . Entro i dodici mesi successivi alla firma dell ' accordo di trasferimento , l ' autorità competente del paese o territorio beneficiario informa la Commissione circa l ' utilizzazione fatta delle risorse trasferite .
Articolo 39
Fatto salvo l ' articolo 43 , nei sette anni successivi a quello durante il quale è stato pagato il trasferimento , le autorità competenti dei paesi e territori beneficiari del medesimo contribuiscono alla ricostituzione delle risorse che la Comunità ha messo a disposizione del sistema .
Articolo 40
1 . Quando lo consente l ' evoluzione dei proventi da esportazione per un prodotto che ha subito una diminuzione di tali proventi , che ha dato origine a un trasferimento , l ' autorità competente di ciascun paese o territorio contribuisce alla ricostituzione delle risorse del sistema .
2 . Ai fini del paragrafo 1 , la Commissione determina :
- all ' inizio di ciascun dei sette anni successivi a quello durante i quale il trasferimento è stato versato ,
- fino a quando la totalità del trasferimento non é stata riversata nel sistema ,
- nelle condizioni indicate all ' articolo 27 ,
se , per l ' anno precedente ,
a ) il valore unitario del prodotto considerato , esportato nella Comunità , supera il valore unitario medio registrato nei quattro anni anteriori all ' anno precedente ;
b ) il quantitativo dello stesso prodotto effettivamente esportato nella Comunità è perlomeno uguale alla media dei quantitativi esportati nella Comunità nei quattro anni anteriori all ' anno precedente ;
c ) i proventi per l ' anno e il prodotto in oggetto raggiungono almeno il 106,5 % della media dei proventi da esportazione nella Comunità realizzati durante i quattro anni anteriori all ' anno precedente .
3 . Se le tre condizioni elencate al paragrafo 2 sono soddisfatte contemporaneamente , l ' autorità competente del paese o territorio riversa al sistema un importo uguale alla differenza tra i proventi effettivi ricavati nell ' anno precedente dalle esportazioni nella Comunità e la media dei proventi da esportazione nella Comunità realizzati nei quattro anni anteriori all ' anno precedente , senza che tuttavia l ' importo del contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema possa superare il trasferimento in questione .
4 . Questo importo viene riversato al sistema nella misura di un quinto all ' anno dopo un biennio di dilazione che inizia nell ' anno durante il quale è stato constatato l ' obbligo di contribuire alla ricostituzione .
5 . Qualora l ' esame dell ' andamento delle esportazioni per tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in causa da parte del paese o territorio interessato , nonché della domanda nella Comunità , metta in luce forti variazioni , si procede a consultazioni tra la Comunità e l ' autorità competente del paese o territorio interessato per determinare se ed in quale misura siffatte vaziazioni possano giustificare un contributo alla ricostituzione del sistema .
In caso affermativo , l ' autorità competente del paese o territorio interessato riversa al sistema , alle condizioni precisate al paragrafo 4 , l ' importo deciso durante le consultazioni .
Articolo 41
Se allo scadere del periodo di sette anni di cui all ' articolo 39 non è raggiunta la ricostituzione totale , il Consiglio , prendendo in considerazione in particolare la situazione e le prospettive della bilancia dei pagamenti , delle riserve di cambio e dell ' indebitamento con l ' estero del paese o territorio interessato , può decidere :
- o la ricostituzione totale o parziale , immediata o scaglionata , degli importi dovuti
-o l ' abbandono del credito stesso .
Articolo 42
1 . Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione , viene istituita tra le autorità competenti di ciascun paese o territorio e la Commissione una cooperazione in materia statistica e doganale .
2 . Le autorità competenti dei paesi e territori e la Commissione decidono di comune accordo i provvedimenti di ordine pratico intesi a facilitare , tra l ' altro , lo scambio delle necessarie informazioni , la presentazione delle domande di trasferimento , le indicazioni relative all ' utilizzazione dei trasferimenti stessi e l' applicazione delle disposizioni relative alla ricostituzione e di qualsiasi altro elemento del sistema , servendosi nella più ampia misura di formulari tipo .
Articolo 43
Per i paesi e territori elencati nell ' articolo 133 , paragrafo 3 , come pure per la Polinesia francese , non vige il contributo alla ricostituzione delle risorse messe a disposizione del sistema .
Articolo 44
1 . Per i paesi e territori menzionati nell ' allegato I :
a ) la percentuale fissata all ' articolo 26 è il 2 % ;
b ) la percentuale fissata all ' articolo 34 è il 2 % ;
c ) nell ' applicazione degli articoli 22 , 31 e 34 , si tiene conto di loro speciali difficoltà .
2 . Per taluni paesi e territori elencati nell ' articolo 133 , paragrafo 3 , che non destinato la maggior parte delle loro esportazioni alla Comunità , il Consiglio può decidere che , in deroga agli articoli 22 e 27 , il sistema si applichi all ' esportazione dei prodotti in questione , qualunque ne sia la destinazione . Questa applicazione ha luogo allora in base alle statistiche d ' esportazione del paese o territorio interessato .
Capitolo 2
Impegni speciali concernenti lo zucchero
Articolo 45
1 . La Comunità acquista e importa , a prezzi garantiti , quantitativi specificati di zucchero di canna , grezzo o bianco , originario dei paesi e territori , che detti paesi e territori le forniscono .
2 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite nell ' allegato IV .
3 . Il presente articolo e l ' allegato IV di cui al paragrafo 2 non si applicano alle relazioni tra i paesi e i territori ed i dipartimenti francesi d ' oltremare .
TITOLO III
PRODOTTI MINERARI
Capitolo 1
Aiuti a progetti e programmi
Articolo 46
Per contribuire alla creazione di basi più solide per lo svilupo dei paesi e territori , e specialmente per aiutare questi ultimi a far fronte alla degradazione delle loro capacità di esportazione di prodotti minerari nella Comunità , nonché alla conseguente perdita dei proventi da esportazione , viene istituito un sistema per aiutare questi paesi e territori nello sforzo che essi compiono per ovviare alle conseguenze nefaste che esercitano sui loro redditi gravi turbamenti temporanei ed indipendenti dalla volontà dei paesi e territori interessati , quando detti turbamenti incidono sui settori minerari , dai quali dipende in ampia misura la loro economia .
Articolo 47
Il sistema previsto all ' articolo 46 si applica ai seguenti prodotti :
- rame , compresa la produzione di cobalto ad esso connessa ;
- fosfati ;
- manganese ;
- bauxite ed allumina ;
- stagno ;
- piriti di ferro arrostite e minerale di ferro agglomerato o meno ( comprese le graniglie ) .
Se entro un minimo di dodici mesi dopo l ' entrata in vigore della presente decisione uno o più prodotti non riportati in questo elenco , ma dai quali dipende in ampia misura l ' economia di uno o più paesi e territori , risentono di serie perturbazioni , il Consiglio si pronuncerà in merito all ' inclusione di questo prodotto , entro un massimo di sei mesi dopo la presentazione di domanda in tal senso da parte delle autorità competenti dei paesi e territori interessati .
Articolo 48
1 . Ai fini precisati all ' articolo 46 e per tutta la durata di applicazione della presente decisione , viene istituito uno speciale di finanziamento destinato a coprire il complesso degli impegni della Comunità nel quadro del sistema .
2 . a ) Tale sistema speciale di finanziamento è gestito dalla Commissione ;
b ) esso è diviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione . In ciascun anno , salvo l ' ultimo , il Consiglio , basandosi su una relazione che gli sarà presentata dalla Commissione , può autorizzare , se necessario , l ' utilizzazione anticipata di un massimo del 50 % della frazione fissata per l ' anno successivo ;
c ) qualsiasi rimanenza esistente alla fine di ciascun anno di applicazione della presente decisione , ad eccezione dell ' ultimo , viene riportata di diritto all ' anno successivo ;
d ) in caso d ' insufficienza delle risorse per un dato anno di applicazione , gli importi dovuti sono ridotti in conseguenza ;
e ) le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dal complesso degli elementi sotto elencati ;
- la frazione annua , ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma della lettera b ) ;
- gli stanziamenti riportati in applicazione della lettera c ) .
3 . Quando , in applicazione dell ' articolo 50 , la Comunità e l ' autorità competente d ' un paese o territorio constatano per la prima volta l ' adempimento delle condizioni richieste per l ' intervento finanziario nel quadro del sistema speciale di finanziamento , il Consiglio stabilisce l ' importo globale destinato a detto sistema . Tale importo sarà finanziato , secondo modalità adottate dal Consiglio , tramite la dotazione assegnata al sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazioni a norma dell ' articolo 28 .
4 . Prima della scadenza del periodo di cui all ' articolo 141 , il Consiglio decide in merito alla destinazione di eventuali rimanenze .
Articolo 49
La possibilità di ricorso ai mezzi di finanziamento del sistema speciale di cui all ' articolo 48 viene aperta a favore dei paesi e territori che si trovano nelle condizioni necessarie a norma dell ' articolo 50 quando , per un prodotto contemplato dall ' articolo 47 ed esportato nella Comunità , viene constatata la possibilità che nei mesi successivi si verifichi una riduzione sostanziale delle loro capacità di produzione o di esportazione , oppure dei loro proventi da esportazione , in misura tale da incidere seriamente sulla politica governativa di sviluppo compromettendo gravemente la redditività di una produzione peraltro sana ed economica , impedendo così il normale rinnovo o il mantenimento dell ' apparato produttivo o della capacità di esportazione .
La predetta possibilità di ricorso è aperta anche quando si verifica oppure è prevista una sostanziale riduzione della capacità di produzione o di esportazione in seguito a gravi incidenti e difficoltà tecniche oppure a gravi eventi politici interni o esterni .
Una flessione del 10 % costituisce una riduzione sostanziale delle capacità di produzione o di esportazione .
Articolo 50
Un paese o territorio il quale nel quadriennio precedente ha realizzato in generale almeno il 15 % dei suoi proventi dall ' esportazione di un prodotto contemplato dall ' articolo 47 può chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nel quadro delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite all ' articolo 49 .
Nondimeno , per i paesi e territori di cui all ' articolo 133 , paragrafo 3 , il tasso di cui al primo comma sarà pari al 10 % .
La domanda d ' intervento è trasmessa alla Commissione , che l ' esamina congiuntamente con l ' autorità competente de paese o territorio interessato .
L ' osservanza delle condizioni viene constatata di comune accordo dalla Comunità e dall ' autorità competente del paese o territorio . Il relativo verbale notificato dalla Commissione all ' autorità competente del paese o territorio conferisce a quest ' ultimo il diritto all ' intervento della Comunità mediante ricorso al sistema speciale di finanziamento .
Articolo 51
L ' intervento di cui all ' articolo 50 è orientato verso gli obiettivi definiti all ' articolo 46 .
L ' importo di questo intervento destinato a finanziare progetti o programmi viene fissato dalla Commissione a seconda delle disponibilità di fondi del sistema speciale di finanziamento , della natura dei progetti o programmi proposti dalle autorità competenti dei paesi e territorio interessati e delle possibilità di cofinanziamento . Per fissare questo importo , si tiene conto dell ' entità della riduzione delle capacità di produzione e di esportazione nonché delle corrispondenti perdite subite dai paesi e territori quali sono individuate all ' articolo 49 .
In nessun caso , un solo paese o territorio può beneficiare di più del 50 % dei fondi disponibili come frazione annua .
Le procedure da applicare all ' assistenza nella succitate circostanze nonché le modalità di esecuzione sono fissate nel capitolo VI ; esse tengono conto della necessità di una rapida attuazione dell ' intervento .
Articolo 52
Per consentire l ' attuazione di misure conservative atte a limitare la degradazione dell ' apparato produttivo durante l ' istruzione o l ' esecuzione di questi progetti o programmi , la Comunità può concedere un anticipo all ' autorità competente del paese o territorio che ne faccia richiesta . Questa possibilità non esclude che il paese o il territorio possa far ricorso agli aiuti d ' urgenza di cui all ' articolo 117 .
Poiché l ' anticipo viene concesso a titolo di prefinanziamento dei progetti o programmi che esso precede e prepara , il suo importo viene fissato in funzione dell ' importanza e della natura dei progetti o programmi stessi .
L ' anticipo è dato sotto forma di forniture , prestazioni di servizi o versamenti i n contanti , se quest ' ultima modalità è ritenuta più adeguata .
Esso viene incorporato nell ' importo degli interventi della Comunità in forma di progetti o programmi al momento della firma dell ' accordo di finanziamento relativo agli interventi stessi .
Articolo 53
Gli aiuti concessi mediante il ricorso al sistema speciale di finanziamento sono rimborsati con le stesse modalità e alla stesse condizioni dei prestiti speciali , tenendo conto delle disposizioni decise a favore degli Stati di cui all ' articolo 133 , paragrafo 3 .
Capitolo 2
Sviluppo del potenziale minerario ed energetico dei paesi e territori
Articolo 54
La Comunità è disposta a fornire la propria assistenza tecnica e finanziaria per aiutare a valorizzare il potenziale minerario ed energetico dei paesi e territori secondo le modalità specifiche di ciascuno degli strumenti di cui essa dispone ed in conformità della presente decisione .
Articolo 55
Su richiesta delle autorità competenti di uno o più paesi o territori , la Comunità intraprenderà azioni di assistenza tecnica intese a rafforzare la loro capacità scientifica e tecnica nei settori geologico e minerario per consentir loro di sfruttare meglio le conoscenze disponibili e di orientare di conseguenza i loro programmi di ricerca e di esplorazione .
Se del caso , la Comunità darà inoltre la propria assistenza tecnica e finanziaria per la creazione nei paesi e territori di fondi di esplorazione .
Nel settore delle ricerche e degli investimenti preparatori all ' avviamento dei progetti minerari ed energetici , la Comunità può intervenire con capitali di rischio , anche congiuntamente con apporti di capitali dei paesi o territorio interessati ed altre fonti di finanziamento , secondo le modalità fissate all ' articolo 88 .
Articolo 56
La Banca europea per gli investimenti , in appresso denominata « Banca » , può , in conformità del proprio statuto , impegnare caso per caso le sue risorse proprie oltre l ' importo fissato all ' articolo 83 in progetti di investimenti minerari ed energetici di cui sia riconosciuto il reciproco interesse da parte dell ' autorità competente del paese o territorio interessato e della Comunità .
TITOLO IV
COOPERAZIONE INDUSTRIALE
Articolo 57
La Comunità , riconoscendo l ' imperiosa necessità di promuovere lo sviluppo industriale dei paesi e territori , prenderà tutti i provvedimenti necessari per realizzare un ' efficace cooperazione industriale .
Articolo 58
La cooperazione industriale tra la Comunità e i paesi e territori si propone i seguenti obiettivi :
a ) promuovere nuovi legami industriali e commerciali tra l industrie della Comunità e quelle dei paesi e territori ;
b ) promuovere lo sviluppo e la diversificazione di tutti di tipi di industrie dei paesi e territori e , a tal fine , favorire la cooperazione a livello sia regionale sia interregionale ;
c ) promuovere la creazione di industrie di integrazione atte a favorire i collegamenti fra vari settori industriali dei paesi e territori in modo da fornire a questi ultimi la base essenziale per lo sviluppo della loro tecnologia ;
d ) favorire la complementarità tra l ' industrie e gli altri settori dell ' economia , con particolare riguardo all ' agricoltura , sviluppando industrie connesse con l ' agricoltura , in modo da rallentare l ' esodo rurale , stimolare la produzione alimentare e le altre attività di produzione e promuovere la creazione di altre industrie basate sulle risorse naturali ;
e ) facilitare il trasferimento della tecnologia e promuovere il suo adattamento alle condizioni ed alle esigenze specifiche dei paesi e territori , assistere questi ultimi nel precisare , valutare e selezionare le tecnologie necessarie al loro sviluppo , nonché nei loro sforzi per aumentare le loro capacità in fatto di ricerca applicata ai fini dell ' adeguamento della tecnologia ed in materia di formazione di specialisti industriali a tutti i livelli ;
f ) promuovere la partecipazione dei cittadini soggetti alla legislazione propria al paese o territorio in questione , ivi stabiliti , a tutti i tipi di attività industriali che vis si stanno sviluppando ;
g ) contribuire per quanto possibile al fine di creare posti di lavoro per i cittadini di cui alla lettera precedente , di offrire a tali paesi e territori mercati locali ed esteri e di procurare loro proventi in valuta estera ;
h ) facilitare lo sviluppo industriale generale dei paesi e territori in particolare la loro produzione di manufatti ;
i ) incoraggiare nei paesi e territori la creazione di imprese industriali comuni con la CEE ;
j ) incoraggiare e promuovere nei paesi e territori lo stabilimento ed il rafforzamento di associazioni industriali e commerciali che contribuiscano allo sfruttamento integrale delle loro risorse interne allo scopo di sviluppare le industrie locali ;
k ) assistere nei paesi e territori la creazione ed il funzionamento di istituzioni destinate a fornire servizi all ' industria in materia di regolamentazione e consulenza ;
l ) rafforzare gli istituti di finanziamento esistenti e creare le condizioni favorevoli ai prestiti in capitali per stimolare l ' espanzione e lo sviluppo delle industrie dei paesi e territori , ivi compresa la promozione delle piccole medie industrie di base rurali ed a largo impiego di manodopera .
Articolo 59
Per conseguire gli obiettivi enunciati all ' articolo 58 la Comunità contribuisce , con tutti i mezzi offerti a tal fine dalla presente decisione , all ' attuazione di programmi , progetti ed azioni che le saranno presentati nei settori della formazione industriale , delle piccole e medie imprese industriali , della trasformazione sul posto delle materie prime dei paesi e territori , della cooperazione in materia di tecnologia , delle infrastrutture industrali , della promozione commerciale , della cooperazione in materia di energia , dell ' informazione e della promozione industriali .
Articolo 60
La Comunità fornisce , con tutti i mezzi di cui dispone nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica , l ' assistenza necessaria nel settore della formazione industriale compresa la formazione in rapporto con gli investimenti industriali , specialmente della Comunità e dei suoi Stati membri , per consentire ai paesi e territori di acquisire , sviluppare ed adattare le competenze tecnologiche essenziali per la loro espanzione industirale ed il miglioramento della qualità di vita delle loro popolazioni .
Articolo 61
La Comunità contribuisce all ' insediamento ed allo sviluppo di tutti i tipi di piccole e medie imprese industriali che i paesi e territori considerano importanti per i loro obiettivi di sviluppo , mediante iniziative di cooperazione finanziaria e tecnica adeguate alle esigenze specifiche di queste imprese in detti paesi e territori ed incoraggiando , per mezzo di appropriati incentivi , il trasferimenti di adeguate risorse in provenienza dalle imprese private della Comunità , specialmente per il tramite di imprese comuni , tra le piccole e medie imprese industriali della Comunità e dei paesi e territori . Queste azioni hanno come scopo precipuo :
1 . la valutazione del potenziale di sviluppo del settore delle piccole e medie imprese industriali ;
2 . la creazione ed il rafforzamento di istituti d ' informazione , di promozione , di consultazione , di controllo e di credito , nonché degli strumenti atti a promuovere la commercializzazione esterna ed interna ;
3 . la creazione di infrastrutture adeguate e di parchi industriali ;
4 . l ' organizzazione di una formazione di base e di perfezionamento ;
5 . la creazione di strutture adeguate volte ad appropriati trasferimenti , adeguamenti ed innovazioni in materia tecnologica ;
6 . l ' individuazione delle possibilità di subappalto e partecipazione al loro concretamento ;
7 . il finanziamento di azioni per le piccole e medie imprese industriali .
Articolo 62
Nel quadro della cooperazione globale per lo sviluppo industriale , particolare attenzione merita la trasformazione interna delle materie prime dei paesi e territori , in modo da riservare alle materie prime trasformate un parte equa e più importante tanto nella produzione quanto nelle esportazioni di questi ultimi . In questo contesto sarà tenuto conto , se del caso , delle specifiche esigenze settoriali prestando la necessaria attenzione al settore dell ' industria alimentare . La Comunità contribuisce , con i vari mezzi della cooperazione finanziaria e tecnica :
1 . alla promozione , allo sviluppo e al finanziamento delle industrie di trasformazione dei paesi e territori ;
2 . agli studi di fattibilità ;
3 . alla valutazione delle possibilità di trasformazione e comunicazione di informazioni sulle tecnologie di trasformazione ;
4 . alla promozione , nella Comunità e in altri mercati , delle esportazioni di prodotti trasformati dai paesi e territori .
Articolo 63
Per aiutare i paesi e territori a rafforzare la loro capacità interna di sviluppo scientifico e tecnologico , e per facilitare loro l ' acquisizione , il trasferimento e l ' adattamento della tecnologia a condizioni tali da massimizzare i benefici e minimizzare i costi , la Comunità è disposta , facendo ricorso agli strumenti di cooperazione finanziaria e tecnica , a contribuire in particolare a quanto segue :
a ) creare e rafforzare nei paesi e territori le strutture scientifiche e tecniche connesse con l ' industria ;
b ) definire ed attuare programmi di ricerca e di sviluppo ;
c ) individuare e creare possibilità di collaborazione tra istituti di ricerca , istituti di istruzione superiore ed imprese dei paesi e territori , della Comunità , degli Stati membri e di altri paesi ;
d ) individuare , valutare ed assimilare la tecnologia , ivi compresa la negoziazione , a condizioni favorevoli , di tecnologie , brevetti ed altre propiretà industriali straniere , specialmente mediante finanziamento e/o altri adeguati accordi con imprese ed istituti all ' interno della Comunità ;
e ) fornire ai paesi e territori strutture di consultazione per l ' elaborazione di regolamentazioni che disciplinino il trasferimento di tecnologie e la trasmissione dei dati disponibili , specialmente in materia di termini e condizioni dei contratti nel settore tecnologico , tipi e fonti di tecnologia ed esperienza dei paesi e territori e degli altri paesi in fatto di utilizzazione di talune tecnologie ;
f ) promuovere la cooperazione tecnologica fra i paesi e territori nonché fra questi ultimi ed altri paesi in via di sviluppo , per trarre il maggior vantaggio da tutte le possibilità scientifiche e tecniche particolarmente adeguate che questi paesi e territori detenessero .
Articolo 64
La Comunità contribuisce con tutti i mezzi di cui dispone nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica a creare ed ampliare nei paesi e territori le infrastrutture necessarie allo sviluppo industriale , specialmente nei settori dei trasporti e delle comunicazioni , dell ' energia , della ricerca e dell ' adeguamento tecnologico , della formazione industriale e dell ' insediamento di industrie .
Articolo 65
1 . La Comunità contribuisce a creare ed ampliare nei paesi e territori imprese che operino in particolare nei settori sottoindicati :
a ) industrie di integrazione atte a creare legami fra i vari settori dell ' economia ;
b ) industrie di trasformazione delle risorse naturali dei paesi e territori ;
c ) industrie connesse con lo sviluppo dell ' agricoltura e con la promozione della produzione agricola ;
d ) qualsiasi altro tipo di produzione atto ad aumentare il valore aggiunto localmente , ad esercitare benefici influssi sull ' occupazione o sulla bilancia commerciale , a facilitare la diversifiazione o l ' equilibrio regionale dell ' industria o favorire la cooperazione industriale o interregionale .
2 . Il finanziamento da parte della Comunità è effettuato in via prioritaria mediante prestiti della Banca e con capitali di rischio , che sono i modi fi finanziamento specifici per le imprese industriali . Le modalità per l ' impiego dei capitali di rischio sono definite al titolo VI e sono adattate alle specifiche difficoltà del finanziamento delle imprese industriali nei paesi e territori .
Articolo 66
Per consentire ai paesi e territori di trarre pieno profitto dal regime degli scambi e dalle altre disposizioni della presente decisione , si darà corso ad azioni di promozione commerciale per favorire la commercializzazione dei prodotti industriali dei paesi e territori tanto sul mercato della Comunità quanto sugli altri mercati esteri , anche per stimolare sviluppare il commercio dei prodotti industriali fra i paesi e territori conformemente all ' articolo 81 .
Articolo 67
I programmi , progetti ed azioni di cooperazione industriale che comportano un finanziamento comunitario si attuano conformemente al titolo VI , tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli interventi nel settore industriale .
Articolo 68
1 . Al fine di sviluppare il potenziale energetico , tradizionale o meno , e l 'autosufficienza dei paesi e territori , la Comunità darà il suo aiuto in particolare alle seguenti attività :
a ) preparazione di inventari delle risorse e della domanda di energia , prestando sufficiente attenzione alla domanda di energia non commerciale ;
b ) attuazione di strategie alternative in materia di energia in programmi e progetti che terranno specialmente conto dell ' esperienza dei paesi e territori e che riguarderanno in particolare le fonti di energia eolica , solare , geotermica ed idraulica ;
c ) sviluppo di un potenziale d ' investimento per l ' esplorazione ed il potenziamento di fonti di energia nazionali e regionali , nonché per la realizzazione di aree di produzione energetica eccezionale che consentano l ' insediamento di industrie ad alta intensità di energia ;
d ) rafforzamento della gestione e del controllo dei paesi e territori sulle loro risorse di energia conformemente ai loro obiettivi di sviluppo con tutti i mezzi previsti dalla presente decisione ;
e ) compilazione di un programma di energia rurale che riservi particolare attenzione alle tecnologie energetiche rurali e alla pianificazione energetica rurale rispondente ad esigenze essenziali ;
f ) promozione della ricerca , dell ' adeguamento e della diffusione della tecnologia appropriata nonché della formazione necessaria per soddisfare il fabbisogno di manodopera nel settore dell ' energia ;
g ) produzione nei paesi e territori delle attrezzature necessarie per la produzione e per la distribuzione dell ' energia nonché per l ' applicazione delle tecniche volte ad economizzare energia ;
h ) attuazione di misure che consentano di ridurre al minimo gli effetti negativi della produzione energetica sull ' ambiente e di promuovere i progetti positivi per la tutela di detto ambiente ;
i ) conservazione delle risorse di energia presenti e future dei paesi e territori , siano esse tradizionali o no .
2 . I programmi , progetti ed azioni di cooperazione nel settore dell ' energia che richiedano un finanziamento comunitario vengono attuati conformemente al titolo VI .
Articolo 69
Vengono intraprese attività d ' informazione e di promozione industriali per attuare ed intensificare tra la Comunità ed i paesi e territori il regolare scambio di informazioni e per organizzare i necessari contatti nel settore industriale .
Articolo 70
Su richiesta delle autorità dei paesi e territori competenti in materia di industrializzazione , la Comunità prende le misure di promozione atte a creare e a raffozare le imprese industriali di tali paesi e territori , in particolare favorendo le iniziative degli operatori economici della Comunità e dei paesi e territori .
Articolo 71
Nel quadro dell ' applicazione del presente titolo , la Comunità andrà incontro alle esigenze ed ai problemi specifici dei paesi e territori meno sviluppati , specialmente per la trasformazione delle loro materie prime , lo sviluppo , il trasferimento e l ' adeguamento della tecnologia , lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali , lo sviluppo della loro infrastruttura e delle loro risorse minerarie ed energetiche , ed una adeguata formazione nei settori scientifico , tecnologico e tecnico .
TITOLO V
COOPERAZIONE AGRICOLA
Articolo 72
1 . La cooperazione agricola tra la Comunità e i paesi e territori deve avere come obiettivo essenziale l ' assistenza a questi ultimi nello sforzo che compiono per risolvere i problemi relativi allo sviluppo rurale e al miglioramento ed all ' incremento della produzione agricola destinata al consumo interno ed all ' esportazione , nonché i problemi che essi possono incontrare in materia di sicurezza degli approvvigionamenti alimentari delle rispettive popolazioni .
2 . A questo scopo , la cooperazione nel settore dello sviluppo rurale contribuisce , all ' interno degli obiettivi generali della cooperazione finanziaria e tecnica , in particolare a quanto segue :
a ) miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali , specialmente con l ' aumento dei redditi e la creazione di posti di lavoro , mediante l ' aumento della produzione agricola in generale ;
b ) rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari dei paesi e territori , e soddisfacimento del fabbisogno nutrizionale delle loro popolazioni , grazie tra l ' altro al miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione alimentare ;
c ) miglioramento della produttività delle attività rurali e loro diversificazione , specialmente col trasferimento di idonee tecnologie e con un razionale sfruttamento delle risorse vegetali ed animali , tenendo presenti le esigenze di protezione dell ' ambiente ;
d ) valorizzazione sul posto delle produzioni agricole , in particolare mediante trasformazione dei prodotti di origine vegetale ed animale in questi paesi ;
e ) sviluppo socio-culturale della comunità rurale , tra l ' altro mediante azioni integrate nel settore della sanità , dell ' istruzione e della formazione ;
f ) aumento della capacità delle popolazioni a provvedere a proprio sviluppo , in particolare migliorando la loro conoscenza dell ' ambiente tecnico ed economico .
Articolo 73
Per contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati all ' articolo 72 le azioni di cooperazione nel settore dello sviluppo rurale comprendono tra l ' altro :
a ) progetti di sviluppo rurale integrato che interessano i particolare le aziende familiari e le cooperative rurali favorendo inoltre le attività artigianali e commerciali nell ' ambiente rurale ;
b ) lavori di sistemazione idro-agricola di vario tipo sfruttando le risorse idriche disponibili : microprogetti di idralulica di villaggio , regimentazione dei corsi d ' acqua e sistemazione dei comprensori con controllo totale o parziale delle acque ;
c ) interventi nel settore della protezione delle colture , della conservazione e del magazzinaggio dei raccolti , nonché della commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di concretare condizioni tali da incitare gli agricoltori alla produzione ;
d ) creazione di unità agro-industriali che combinino la produzione agricola primaria , la sua trasformazione , il suo condizionamento e la commercializzazione del prodotto finito ;
e ) interventi nel settore dell ' allevamento ; protezione , sfruttamento e miglioramento del patrimonio zootecnico , valorizzazione dei prodotti ;
f ) interventi nel settore della pesca e della piscicoltura ; sfruttamento delle risorse naturali e sviluppo di nuove produzioni , conservazione e commercializzazione dei prodotti ;
g ) sfruttamento e sviluppo delle risorse forestali a fini di produzione o di protezione dell ' ambiente ;
h ) attuazione di misure per migliorare le condizioni di vita nell ' ambiente rurale , quali infrastrutture sociali , adduzione di acqua potabile , reti di comunicazione , ecc . ;
i ) interventi nel settore della ricerca agraria e zootecnica applicata che possano rivelarsi necessari preventivamente oppure nel corso dell ' azione di cooperazione agricola ;
j ) interventi nel settore della formazione a tutti i livelli dei dirigenti nazionali destinati ad assumere responsabilità di concezione , attuazione e gestione delle operazioni di sviluppo rurale , nonché nel settore della ricerca agraria e zootecnica applicata .
Articolo 74
I programmi , progetti e azioni di cooperazione agricola che comportano un finanziamento comunitario si attuano conformemente al titolo VI , tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli interventi nel settore agricolo .
Articolo 75
Per l ' attuazione delle azioni di cooperazione di cui all ' articolo 73 , ed allo scopo di migliorare l ' efficienza dei vari servizi dei paesi e territori d ' oltremare che trattano dello sviluppo rurale , detti servizi possono ricorrere ad una assistenza tecnica sotto forma di singoli esperti o di gruppi di consulenti tra l ' altro per i seguenti compiti :
- formazione delle politiche di sviluppo rurale ;
- individuazione ed elaborazione dei progetti in questo settore ;
- esecuzione , gestione e valutazione di questi progetti ;
- attività di ricerca applicata ;
- formazione di personale nazionale .
L ' assistenza tecnica viene messa a disposizione nell ' ambito di un mandato che definisce i suoi compiti e per una durata determinata conformemente alle disposizioni del titolo VI .
Articolo 76
Su richiesta delle autorità dei paesi e territori competenti per lo sviluppo agricolo , la Comunità adotta le misure atte a facilitare a tali paesi e territori l ' accesso all ' informazione , ai risultanti della ricerca e alla ricerca stessa , alla formazione nonché alle innovazioni nel settore agricolo e rurale .
Articolo 77
Per consentire ai paesi e territori di trarre maggior vantaggio dalle possibilità di azione nel settore dello sviluppo rurale , la Comunità è disposta a contribuire , con stanziamenti destinati alla cooperazione regionale , ad iniziative inerenti a progetti di produzione , di ricerca o di formazione concepite ed attuate da almeno due paesi e territorio o da un paese e territorio e uno Stato ACP .
Articolo 78
Nell ' attuazione delle disposioni del presente titolo , viene concessa una speciale priorità ai problemi e difficoltà specifici dei paesi e territori meno sviluppati , particolarmente per quanto riguarda produzione , trasformazione , formazione , ricerca , trasporto , commercializzazione , condizionamento e creazione di infrastrutture di magazzinaggio .
TITOLO IV
COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA
Capitolo 1
Disposizioni generali
Articolo 79
1 . Obiettivo della cooperazione finanziaria e tecnica è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori .
2 . Tale cooperazione è complementare ed armonizzata con gli sforzi dei paesi e territori . Essa verte sulla preparazione , sul finanziamento e sull ' esecuzione dei progetti e programmi di azioni che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e la cui natura è adeguata al fabbisogno ed alle caratteristiche di ciascuno di essi .
3 . Essa deve aiutare i paesi e territori meno sviluppati a superare gli ostacoli specifici che frenano i loro sforzi di sviluppo .
4 . Essa deve favorire la cooperazione regionale .
Articolo 80
1 . La cooperazione finanziaria e tecnica tiene conto della necessità di rispettare le condizioni particolari di ogni paese e territorio soprattutto per quel che riguarda la sua politica di sviluppo , le strategie da seguire , le priorità che si è prefisse , nonché le potenzialità ed i mezzi propri .
2 . In questo contesto , in progetti e programmi devono contribuire al conseguimento totale o parziale dei seguenti risultati :
a ) fornire ai paesi e territori i mezzi per migliorare e meglio controllare le condizioni del loro sviluppo economico e sociale ;
b ) contribuire ad un ' espansione armoniosa e costante dell ' economia dei paesi e territori , con l ' aumento quantitativo e qualitativo della produzione ed il conseguente accrescimento del reddito nazionale , nonché la rettifica degli squilibri strutturali mediante la diversificazione e l ' integrazione delle loro economie ;
c ) migliorare il tenore di vita delle popolazioni dei paesi e territorio ;
d ) permettere di beneficiare di aiuti d ' urgenza ai paesi e territori che devono far fronte a difficoltà economiche e sociali gravi , di carattere eccezionale , risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili .
Articolo 81
1 . I progetti e programmi possono riguardare :
- investimenti , compresi gli aiuti di accompagnamento e supplementari definiti agli articolo 130 e 131 ;
- azioni di cooperazione tecnica .
2 . Detti progetti e programmi possono applicarsi , nel quadro delle priorità prescelte a livello della programmazione ed in quello della cooperazione regionale , in particolare ai seguenti fini :
- sviluppo rurale , industrializzazione , artigianato , energia , miniere , turismo ed infrastruttura economica e sociale ;
- miglioramento strutturale dei settori economici produttivi ;
- protezione dell ' ambiente ;
- ricerca , esplorazione e valorizzazione delle risorse naturali ;
- formazione , ricerca scientifica e tecnica applicate , adeguamento od innovazione delle tecnologie e trasferimento delle stesse ;
- promozione ed informazione industriali ;
- commercializzazione e promozione delle vendite ;
- promozione delle piccole e medie imprese nazionali ;
- microprogetti di sviluppo di base .
3 . Gli aiuti finanziari possono coprire le spese esterne e le spese locali necessarie all ' attuazione dei progetti e programmi .
4 . La cooperazione finanziaria e tecnica può riguardare le spese correnti di amministrazione , manutenzione e funzionamento , che sono a carico dei paesi e territori o degli altri eventuali beneficiari , soltanto alle condizioni fissate agli articoli 130 e 131 .
5 . La Comunità , consapevole delle difficoltà particolari che incontrano i paesi e territori insulari , specialmente per quanto concerne i trasporti e le comunicazioni all ' interno del loro territorio , tra di loro e con la Comunità , accorda priorità a opportune misure miranti a :
a ) promuovere , nel settore dei trasporti marittimi ed aerei , il movimento dei beni e delle persone ,
b ) sviluppare le attività alieutiche in mare ,
c ) contribuire , se necessario , all ' esplorazione e allo sviluppo delle risorse energetiche .
Articolo 82
1 . La cooperazione finanziaria e tecnica è offerta :
a ) ai paesi e territori ;
b ) agli organismi regionali od interstatali di cui fanno parte uno o più paesi e territori autorizzati dalle autorità competenti di questi ultimi .
2 . La cooperazione finanziaria e tecnica è inoltre offerta , con l ' accordo dell ' autorità competente del paese e territorio interessati , e per progetti o programmi approvati da questi ultimi :
a ) agli organismi di sviluppo , pubblici o a partecipazione pubblica , dei paesi e territori , in particolare le loro banche di sviluppo ;
b ) agli enti locali ed organismi privati che contribuiscono , nei paesi e territori interessati , allo sviluppo economico e sociale ;
c ) alle imprese che esercitano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in società di un paese o territorio a norma dell ' articolo 138 ;
d ) alle associazioni di produttori dei paesi e territori o ad organismi analoghi e , in mancanza di tali associazioni od organismi , ai produttori stessi ;
e ) ai borsisti e tirocinanti , per le azioni di formazione .
Capitolo 2
Mezzi e modalità di finanziamento
Articolo 83
Per la durata delle presente decisione , l ' importo globale dei contributi finanziari della Comunità è di 109 milioni di ECU .
Detto importo comprende :
1 . 94 milioni di ECU provenienti dal Fondo europeo di sviluppo , in appresso denominato « Fondo » , così ripartiti :
a ) ai fini precisati negli articoli 79 e 80 , 85 milioni di ECU di cui :
- 51 milioni di ECU in forma di sovvenzioni ,
- 27 milioni di ECU in forma di prestiti speciali ,
- 7 milioni di ECU in forma di capitali di rischio ,
- ( p.m . ) in forma di sistema di finanziamento speciale , conformemente alle disposizioni relative ai prodotti minerari ; b ) ai fini precisati nel titolo II , fino a 9 milioni di ECU in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi di esportazione .
2 . Ai fini precisati negli articoli 79 e 80 , fino a 9 milioni di ECU in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto . Tali prestiti fruiscono di un abbuono d ' interese al tasso del 3 % , alle condizioni di cui all ' articolo 87 , il cui onere è imputato all ' importo delle sovvenzioni di cui al punto 1 , lettera a ) .
3 . Gli importi previsti in forma di sovvenzioni e di prestiti speciali , ossia 78 milioni di ECU , tolte le dotazioni per le azioni di cooperazione regionale e gli aiuti urgenti , previsti rispettivamente negli articoli 114 , paragrafo 2 , e 117 , come pure l ' importo da prevedere eventualmente per gli abbuoni dei prestiti della Banca , sono ripartiti come segue :
- territori francesi d ' oltremare : 20 milioni di ECU ,
- Antille olandesi : 20 milioni di ECU ,
- paesi e territori britannici d ' oltremare : 20 milioni di ECU .
Articolo 84
1 . I progetti o programmi possono essere finanziati mediante sovvenzione , prestito speciale , capitali di rischio , prestito della Banca sulle sue risorse proprie , combinando due o più di questi modi di finanziamento .
2 . Il finanziamento dei progetti di investimenti produttivi dei settori industriale , agrio-industriale , turistico , minerario e di produzione d ' energia connessa con un investimento in detti settori è assicurato in via prioritaria mediante prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e capitali di rischio .
3 . Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione , il modo od i modi di finanziamento sono determinati di comune accordo in funzione del livello di sviluppo e della situazione geografica , economica e finanziaria del paese e territorio o dei paesi e territori interessati , in modo da garantire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili . Si potrà altresì tener conto del loro impatto economico e sociale .
4 . Per le risorse gestite dalla Banca , i modi di finanziamento sono determinati in base alla natura del progetto , alle sue prospettive di redditività economica e finanziaria nonché al livello di sviluppo e alla situazione economica e finanziaria del paese e territorio o dei paesi e territori interessati . Si tiene inoltre conto di fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili .
5 . Di concerto con l ' autorità competenti dei paesi o territori interessati , l ' aiuto finanziario della Comunità può assumere la forma di cofinanziamenti cui partecipano in particolare organi e istituti di credito e sviluppo , imprese , Stati membri , paesi e territori , paesi terzi od organismi finanziari internazionali .
Articolo 85
I prestiti speciali sono concessi per un periodo di 40 anni , con una dilazione di ammortamento di 10 anni , all ' interesse annuo dell ' 1 % .
Articolo 86
1 . Le sovvenzioni o i prestiti speciali possono essere concessi ad un paese o territorio o , per il suo tramite , ad un beneficiario finale .
2 . In quest ' ultimo caso , le condizioni della concessione dei mezzi finanziari da parte del destinatario intermedio al beneficiario finale sono fissati nell ' accordo di finanziamento .
3 . Qualsiasi utile spettante al beneficiario intermedio , proveniente sia da una sovvenzione , sia da un prestito con tasso d ' interesse o termine di rimborso più favorevole del prestito finale , deve essere da esso utilizzato a fini di sviluppo alle condizioni previste dall ' accordo di finanziamento .
4 . Tenuto conto della domanda del paese o territorio interessato , la Banca può , conformemente alle disposizioni dell ' articolo 84 , concedere i finanziamenti di cui assume la gestione sia direttamente al beneficiario finale , sia tramite una banca di sviluppo del paese o territorio interessato .
Articolo 87
1 . L ' esame della Banca sull ' ammissibilità di progetti e la concessione di prestiti sulle sue risorse proprie avvengono di concerto con le autorità competenti del paese o territorio o dei paesi e territori interessati secondo la modalità , condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e dalla presente decisione , nonché in considerazione della situazione economica e finanziaria del paese o territorio o dei paesi o territori interessati e , inoltre , dei fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili . PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 380D1186.1
2 . I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono soggetti a condizioni di durata stabilite sulla base delle carateristiche economiche e finanziarie del progetto ; tale durata può prolungarsi per un massimo di 25 anni .
3 . Il tasso d ' interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ogni contratto di prestito . Tale tasso è ridotto del 3 % con un abbuono d ' interesse , salvo se i prestiti sono destinati ad investimenti nel settore petrolifero .
Detto tasso di abbuono è tuttavia automaticamente adeguato in modo che il tasso d ' interesse effettivamente sostenuto dal mutuatario non sia inferiore al 5 % né superiore all ' 8 % .
4 . L ' importo globale degli abbuoni d ' interesse , calcolato al valore al momento della firma del contratto di prestito , ad un tasso e secondo modalità che la Comunità dovrà fissare , è imputato all ' importo delle sovvenzioni di cui all ' articolo 83 ed è versato direttamente alla Banca .
Articolo 88
1 . Per la realizzazione di progetti nell ' industria , in attività agro-industriali , miniere , turismo e , in circostanze eccezionali , nei settori dei trasporti e delle telecomunicazioni , nonché nella produzione di energia connessa con l' investimento in detti settori , che presentino un interesse generale per l ' economia del paese o territorio o dei paesi e territori interessati , la Comunità può concedere contributi finanziari in forma di capitali di rischio .
2 . I contributi in forma di capitali di rischio possono essere versati in particolare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi :
- incremento diretto od indiretto dei fondi propri o assimilati delle imprese pubbliche , private o ad economia mista e concessione di contributi in quasi capitale a dette imprese ;
- finanziamento di studi specifici per la preparazione e la messa a punto di progetti nonché assistenza alle imprese nel periodo iniziale ;
- finanziamento di ricerche e di investimenti preparatori alla fase di sfruttamento di progetti nei settori minerario ed energetico .
3 . Per conseguire tali obiettivi , la Comunità può acquistare partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale delle imprese interessate o a quello di istituti per il finanziamento dello sviluppo nel paese o territorio . Gli acquisti di partecipazioni possono effettuarsi congiuntamente con un prestito della Banca o con un ' altra forma di contributo in capitali di rischio . Non appena sussistano le condizioni , dette partecipazioni vengono cedute preferibilmente a cittadini dei paesi o territori .
4 . I contributi in quasi capitale possono assumere la forma di :
a ) prestiti subordinati il cui rimborso e l ' eventuale pagamento di interessi avvengono soltanto dopo l ' estinzione degli altri debiti bancari ;
b ) prestiti condizionali il cui rimborso o la cui durata siano subordinati al verificarsi di determinate condizioni al momento della concessione del prestito . I prestiti condizionali possono essere concessi direttamente con l ' accordo del paese o territorio interessato ad una determinata impresa . Possono altresì essere concessi ad un paese o territorio o ad istituti nei paesi o territori specializzati nel finanziamento dello sviluppo per consentir loro di acquistare una partecipazione al capitale di imprese nei settori citati al paragrafo 1 non appena tale operazione s ' inserisca nel finanziamento di investimenti preparatori o di nuovi investimenti produttivi e possa essere completata da un altro intervento finanziario della Comunità , con eventualmente altre fonti di finanziamento , nel quadro di un cofinanziamento ;
c ) prestiti da concedere ad istituti nei paesi o territori , specializzati nel finanziamento dello sviluppo , quando lo consenta la natura delle loro attività e gestione . I prestiti possono essere retrocessi ad altre imprese e servire ad acquistare partecipazioni in altre imprese .
5 . Le condizioni dei contributi in quasi capitale di cui al paragrafo 4 vengono determinate caso per caso in base alle caratteristiche dei progetti finanziati . Tuttavia , le condizioni di concessione di contributi in quasi capitale sono in genere più favorevoli di quelle dei prestiti con abbuono concessi dalla Banca . Il tasso d ' interesse non può superare quello di detti prestiti con abbuono .
6 . Qualora siano concessi a società di studi o servano al finanziamento di ricerche o di investimenti preventivi all ' attuazione di un progetto , i contributi di cui al presente articolo possono essere incorporati nell ' assistenz in capitale di cui può beneficiare la società promotrice in caso di attuazione del progetto .
Articolo 89
1 . Uno speciale trattamento è concesso ai paesi e territori meno sviluppati nella determinazione del volume delle risorse finanziarie che questi Stati possono aspettarsi dalla Comunità .
2 . Tali risorse finanziarie sono abbinate a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli , tentuto conto della situazione economica e della natura del fabbisogno propri ad ogni paese o territorio . Consistono essenzialmente in sovvenzioni e , in determinati casi , in prestiti speciali o in capitali di rischio .
3 . I prestiti speciali per i paesi e territori meno sviluppo sono concessi per un periodo di 40 anni , con una dilazione di pagamento di 10 anni . Essi comportano un tasso d ' interesse ridotto dello 0,75 % all ' anno .
4 . La Comunità agevola in via prioritaria l ' accesso dei paesi e territori meno sviluppati ai contributi in capitali d rischio gestiti dalla Banca .
5 . Possono essere inoltre concessi prestiti sulle risorse proprie della Banca nei paesi e territorio meno sviluppati tentuto conto dei criteri definiti dall ' articolo 87 .
Capitolo 3
Responsabilità
Articolo 90
1 . Le autorità competenti dei paesi e territori e la Comunità attuano , in stretta cooperazione , gli interventi finanziati dalla Comunità stessa .
2 . Spetta alle autorità competenti dei paesi e territori :
a ) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i progetti finanziati dalla Comunità ;
b ) scegliere i progetti e programmi che esse decidono di presentare alla Comunità per il finanziamento ;
c ) preparare e presentare alla Comunità i fascicoli dei progetti e programmi ;
d ) elaborare , negoziare e stipulare i contratti di appalto ;
e ) eseguire i progetti e programmi finanziati dalla Comunità ;
f ) gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica .
3 . Su richiesta delle autorità competenti dei paesi e territori , la Comunità può fornire loro assistenza tecnica per quanto riguarda i compiti di cui al paragrafo 2 . Essa esamina i provvedimenti specifici intesi a ridurre le particolari difficoltà incontrate dai paesi e territori meno sviluppati nell ' attuazione dei loro progetti e programmi di azioni .
4 . Spetta alle autorità competenti dei paesi e territori ed alla Comunità congiuntamente :
a ) istruire i progetti e programmi e l ' esame dell ' adeguamento di questi ultimi agli obiettivi ed alle priorità nonché della loro conformità alle disposizioni della presente decisione :
b ) attuare le misure di applicazione idonee ad assicurare la parità delle condizioni per la partecipazione alle gare ed agli appalti ;
c ) valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi condotti a termine o in corso di esecuzione ;
d ) accertarsi che l ' attuazione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunità sia conforme alle destinazioni decise ed alle disposizioni della presente decisione .
5 . Spetta alla Comunità elaborare e prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e programmi , come pure definire la politica generale e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica .
6 . Purché si tratti dei finanziamenti di progetti di competenza della Banca , le modalità e procedure relative all ' attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica , definite ai capitoli 4 , 6 , 7 e 8 , possono , di concerto con le autorità competenti dei paesi e territori interessati , subire adeguamenti per tener conto della natura dei progetti finanziati dalla Banca , e consentirle , all ' interno delle sue procedure statutarie , di svolgere le operazioni conformemente agli obiettivi della presente decisione .
Capitolo 4
Programmazione , istruzione , esecuzione e valutazione
Articolo 91
1 . Gli interventi finanziati dalla Comunità , complementari agli sforzi propri dei paesi e territori , s ' intengrano nel constesto dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di detti Stati e concordano con gli obiettivi è le priorità di sviluppo che essi determinano sul piano nazionale e regionale .
2 . A tal fine , le autorità competenti dei paesi e territori informano la Commissione , per quanto possibile sin dall ' entrata in vigore della presente decisione , dei loro piani e programmi di sviluppo , nonché degli interventi per i quali contano chiedere un contributo finanziario .
Esse le comunicano tutte le successive modifiche dei loro piani e programmi di sviluppo .
3 . In base a questi diversi elementi si stabilisce ogni anno , per ciascun paese e territorio , un ritmo ottimale d ' impegno globale , in modo che l ' ammontare complessivo delle somme da impegnare annualmente sia ripartito il più ripartito il più regolarmente possibile sull ' intera durata d ' applicazione della presente decisione .
4 . Le eventuali rimanenze del Fondo non ancora impegnate alla fine dell ' ultimo anno d ' applicazione della presente decisione saranno utilizzate sino al loro esaurimento , a condizioni identiche a quelle previste dalla presente decisione .
Articolo 92
1 . Spetta ai paesi e territori interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati elaborare i fascicoli dei progetti e programmi .
I fascicoli devono contenere tutte le informazioni necessarie per l ' istruzione del progetto .
Qualora gliene venga fatta richiesta , la Comunità può fornire la sua assistenza per la preparazione dei fascicoli .
2 . I fascicoli sono trasmessi ufficialmente alla Comunità delle autorità competenti dei paesi o territori o dagli altri beneficiari di cui all ' articolo 82 , paragrafo 1 . Quando si tratti di beneficiari di cui all ' articolo 82 , paragrafo 2 , è necessario l ' accordo esplicito delle autorità competenti del paese o territorio o dei paesi o territori interessati .
3 . Tutti i progetti o programmi ufficialmente trasmessi in conformità del paragrafo 2 sono portati a conoscenza dell ' organo della Comunità incaricato di prendere le decisioni di finanziamento .
Articolo 93
1 . a ) La Comunità istruisce i progetti o programmi in stretta collaborazione con i paesi e territori o gli altri eventuali beneficiari .
b ) L ' istruzione verte sui vari aspetti dei progetti e programmi , in particolare sugli aspetti economici , sociali , tecnici , finanziari ed amministrativi .
c ) Essa deve permettere di accertare che i progetti e programmi rispondano effettivamente ai criteri definiti al paragrafo 2 .
2 . I criteri utilizzati per l ' istruzione dei progetti e programmi sono i seguenti :
a ) i progetti o programmi devono rispondere agli obiettivi ed alle priorità dei paesi o territori . Devono tener conto degli sforzi nazionali e delle altre fonti , di origine esterna ed essere coerenti con essi e con le disposizioni della presente decisione ;
b ) l ' efficacia dei progetti e programmi è valutata in base ad un ' analisi comparativa dei mezzi d ' intervento previsti con gli effetti attesi , dal punto di vista tecnico , sociale , economico e finanziario ; vengono esaminate le possibili varianti ;
c ) la possibilità di esecuzione dei progetti e programmi è valutata per i vari operatori economici interessi , che si tratti dello Stato , di un ' impresa o di enti locali . Questa parte dell ' istruzione deve consentire di accertarsi che il progetto produrrà gli effetti attesi nel periodo ritenuto normale per il tipo di azione in questione .
Essa deve inoltre consentire di accertarsi della disponibilità effettiva sul posto del personale e degli altri mezzi , soprattutto finanziari , necessari al funzionamento ed alla manutenzione degli investimenti , nonché alla copertura degli eventuali oneri finanziari del progetto .
A tal fine sono elaborati bilanci di previsione e sono valutate le possibilità di adeguamento del progetto alle esigenze e risorse locali ;
d ) quanto alla redditività , l ' istruzione è diretta ai vari effetti attesi del progetto , soprattutto sugli effetti fisici , economici , sociali e finanziari , possibilmente in base ad un ' analisi costi-vantaggi ;
e ) l ' istruzione deve tener conto degli effetti non quantificabili dei progetti . Essa considera con particolare attenzione gli effetti del progetto sull ' ambiente .
3 . Le difficoltà ed esigenze specifiche dei paesi e territori meno sviluppati e che incidono sull ' efficacia , sulla vitalità e sulla redditività dei progetti e programmi sono prese in considerazione al momento dell ' istruzione di questi ultimi .
Articolo 94
1 . Le conclusioni dell ' istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento , che costituirà la base per la decisione della Comunità .
2 . Le proposte di finanziamento , redatte dai servizi competenti della Comunità , sono trasmesse ai paesi e territori interessati .
Articolo 95
1 . Nell ' intento di accelerare le procedure , le proposte di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali o su importi globali quando si tratti di finanziare :
a ) complessi di azioni di formazione ,
b ) programmi di microprogetti ,
c ) complessi di azioni di cooperazione tecnica e di promozione commerciale .
Le decisioni di finanziamento sulle azioni e sui singoli progetti sono prese nell ' ambito di detti programmi ed importi globali .
2 . Per lo stesso motivo , per progetti e programmi di importo limitato si può ricorrere ad una procedura accelerata di decisione .
3 . Per il complesso dei progetti e programmi da realizzare a norma della presente decisione , verranno presi comunque i necessari provvedimenti di snellimento ed accelerazione delle procedure .
Articolo 96
1 . Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione , qualsiasi progetto o programma per cui è stata presa una decisione di finanziamento , dà luogo all ' elaborazione di un accordo di finanziamento tra la Commissione , che agisce a nome della Comunità , e le autorità competenti del paese o territorio o dei paesi o territori interessati . Tale accordo precisa in particolare l ' impegno finanziario del Fondo , nonché le modalità e condizioni di finanziamento . Uno scadenzario degli impegni e dei pagamenti è allegato all ' accordo di finanziamento .
2 . Qualsiasi progetto o programma finanziato mediante prestito speciale dà luogo inoltre all ' elaborazione di un contratto di prestito fra la Commissione , che agisce a nome della Comunità , ed il mutuatario .
Articolo 97
Le rimanenze riscontrate all ' atto della chiusura dei cont relativi ai progetti e programmi finanziati sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono acquisite dal paese o territorio interessato e distinte a tale effetto nelle scritture del Fondo . Possono essere utilizzate alle condizioni previste nella presente decisione per il finanziamento di progetti e programmi .
Articolo 98
1 . I superi intervenuti durante l ' esecuzione dei progetti e programmi finanziati sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono a carico del paese o territorio o dei paesi o territori interessati , ferme restando le disposizioni che seguono .
Gli accordi di finanziamento prevedono tuttavia per ogni progetto stanziamenti di riserva destinati a far fronte agli aumenti dei costi ed alle spese impreviste .
2 . Non appena si manifesti un rischio di supero , l ' ordinatore territoriale ne informa l ' ordinatore principale tramite il delegato della Commissione rendendogli noti i provvedimenti che conta di prendere per far fronte a tale supero , vale a dire riduzione del progetto o programma ovvero ricorso alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie .
3 . Qualora risultasse impossibile ridurre il progetto o programma oppure coprire il supero con risorse locali o con altre risorse non comunitarie , l ' organo della Comunità incaricato di prendere le decisioni di finanziamento può , caso per caso , prendere una decisione d ' impegno supplementare e finanziare le relative spese .
4 . Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e di concerto con l ' ordinatore principale , l ' ordinatore territoriale assegna le rimanenze di cui all ' articolo 97 per coprire il supero riscontrato su un progetto o programma nel limite di un massimale fissato al 15 % dell ' impegno finanziario previsto per detto progetto o programma .
Articolo 99
1 . I progetti e programmi possono essere sottoposti , nel corso della loro esecuzione , ad una valutazione concomitante . I paesi e territori interessati e la Comunità redigono congiuntamente , secondo una periodicità convenuta , un rapporto di valutazione concernente i diversi aspetti dell ' andamento del progetto ed i suoi risultati .
In base a tale rapporto , può essere deciso di comune accordo un riorientamento del progetto in corso d ' esecuzione .
2 . I paesi e territori interessati e la Comunità procedono congiuntamente alla valutazione dei progetti e programmi condotti a termine . La valutazione verte sui risultati conseguiti , confrontati con gli obiettivi , nonché sulla gestione e sul funzionamento delle opere e sulla loro manutenzione . I risultati della valutazione sono studiati dalle due parti .
La autorità competenti della Comunità e dei paesi e territori interessati prendono , ognuna per quanto la concerne , i provvedimenti che s ' impongono alla luce dei lavori di valutazione .
Capitolo 5
Politica e linee direttrici
Articolo 100
1 . Il Consiglio esamina , almeno una volta all ' anno , la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica , nonché i problemi generali risultanti dall ' attuazione di detta cooperazione . L ' esame verte altresi sulla cooperazione regionale e sulle misure a favore dei paesi e territori meno sviluppati e insulari .
2 . A tal fine , la Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale sulla gestione dell ' aiuto finanziario e tecnico della Comunità . É redatta in collaborazione con la Banca , per le parti che la riguardano . Essa espone in particolare la situazione dell ' impegno , dell ' esecuzione e dell ' utilizzazione dell ' aiuto , distinta per tipo di finanziamento e per paese o territorio beneficiario , nonché i risultati dei lavori di valutazione dei progetti programmi .
3 . In base alle informazioni fornite dalla Commissione , il Consiglio definisce , se del caso , la politica generale e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica e adotta risoluzioni sulle misure che la Comunità e le autorità competenti dei paesi e territori devono attuare per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione .
Capitolo 6
Esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica
Articolo 101
I paesi e territori e gli altri beneficiari da essi autorizzati alle condizioni precisate all ' articolo 82 eseguono i progetti e programmi finanziati dalla Comunità .
Spetta pertanto ad essi elaborare , negoziare e stipulare in particolare i contratti di appalto necessari allo svolgimento delle operazioni .
Articolo 102
1 . La Commissione designa l ' ordinatore principale del Fondo che assicura l ' esecuzione delle decisioni di finanziamento ed è responsabile della gestione degli stanziamenti del Fondo stesso . A questo titolo egli impegna e liquida le spese , emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilità dei suddetti impegni ed ordinativi .
2 . In stretta collaborazione con l ' ordinatore territoriale , l ' ordinatore principale vigila affinché venga rispettata la parità delle condizioni nella partecipazione alle gare d ' appalto , l ' eliminazione delle discriminazioni e la scelta dell ' offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico . A questo titolo , dà il suo accordo sul capitolato , d ' appalto prima dell ' indizione della gara stessa , riceve i risultati dello spoglio delle offerte ed approva la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto , fatte salve le competenze esercitate dal delegato della Commissione a norma dell ' articolo 104 .
3 . Ferme restando le competenze esercitate dall ' ordinatore territoriale a norma dell ' articolo 103 , l ' ordinatore principale prende i provvedimenti di adeguamento e le decisioni d ' impegno che si rivelassero necessari per garantire che i progetti e programmi approvati siano eseguiti alle migliori condizioni economiche e tecniche .
Articolo 103
1 . Le autorità competenti di ciascun paese o territorio designano un ordinatore territoriale che le rappresenti in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione .
L ' ordinatore territoriale può delegare una parte delle sue attribuzioni ; egli informa l ' ordinatore principale delle deleghe conferite .
2 . Oltre ad assumere determinate responsibilità nelle fasi di preparazione , presentazione ed istruzione dei progetti , l' ordinatore territoriale :
a ) in stretta cooperazione con l ' ordinatore principale , vigila affinché siano assicurate le parità delle condizioni nella partecipazione alle gare di appalto , l ' eliminazione delle discriminazione e al scelta dell ' offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico ;
b ) prepara il capitolato d ' appalto che sottopone all ' accordo del delegato prima dell ' indizione della gara ;
c ) indice le gare d ' appalto ;
d ) riceve le offerte , presiede al loro spoglio , approva i risultati dello spoglio delle offerte che trasmette al delegato con una proposta di aggiudicazione del contratto di appalto ;
e ) firma i contratti d ' appalto , le clausole aggiuntive ed i preventivi , notificandoli al delegato della Commissione .
3 . Nei limiti dei fondi per i quali gli è stata delegata la gestione , l ' ordinatore territoriale liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento . La sua responsabilità finanziaria resta impegnata fino a quando le Commissione regolarizza le operazioni di cui gli è affidata l ' esecuzione .
4 . Nel corso dell ' esecuzione dei progetti , fermo restando l ' obbligo di informarne il delegato della Commissione , l ' ordinatore territoriale prende i provvedimenti di adeguamento necessari per garantire che i progetti e programmi approvati siano eseguiti nelle migliori condizioni economiche e tecniche .
A questo titolo decide :
a ) gli adeguamenti e le modifiche di natura tecnica di dettaglio , purché non modifichino le soluzioni tecniche prescelte e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti di dettaglio ;
b ) le modifiche di dettaglio dei preventivi durante l ' esecuzione ;
c ) gli storni da un articolo all ' altro all ' interno dei preventivi ;
d ) cambiamenti di sede per progetti comportanti più unità se ciò è giustificato da motivi tecnici od economici ;
e ) l ' applicazione o la remissione delle penalità di mora ;
f ) gli atti per lo svincolo delle cauzioni ;
g ) gli acquisti sul mercato locale senza tener conto dell ' origine ;
h ) l ' impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri né dei paesi o territori dei quali non esiste una produzione comparabile negli Stati membri o nei paesi e territori ;
i ) i subappalti ;
j ) i collaudi definitivi ; il delegato è però tenuto ad assistere ai collaudi provvisori , di cui vista i verbali e , se del caso , ai collaudi definitivi , in particolare quando l ' ampiezza delle riserve formulare al collaudo provvisorio renda necessari lavori sostanziali di consolidamento .
5 . Per i contratti d ' appalto inferiori a 3,5 milioni di ECU e , in genere , per tutti i contratti d ' appalto oggetto di una procedura accelerata , le decisione prese dall ' ordinatore territoriale nell ' ambito delle attribuzioni conferitegli sono ritenute approvate dalla Commissione nei trenta giorni successivi alla loro notifica al delegato della Commissione .
Articolo 104
1 . Per agevolare l ' attuazione della presente decisione , la Commissione è rappresentata da delegati nei paesi e territori .
2 . La Commissione impartisce al suo delegato le istruzioni e conferisce le deleghe necessarie per agevolare ed accelerare la preparazione , l ' istruzione e l ' esecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo che essa gestisce . Il delegato esercita le sue funzioni in stretta cooperazione con l ' ordinatore territoriale di cui è l ' interlocutore a nome della Commissione . A questo titolo :
a ) approva il capitolato quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata o , negli altri casi , trasmette detto capitolato , per accordo , all ' ordinatore principale ;
b ) assiste all ' apertura delle offerte e riceve copia delle stesse nonché dei risultati del loro esame ;
c ) approva , nel termine di un mese , la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto elaborata dall ' ordinatore territoriale ogniqualvolta siano soddisfatte le seguenti tre condizioni : l ' offerta prescelta è la più bassa , essa costituisce l ' offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico e non supera gli stanziamenti assegnati al contratto di appalto stesso ;
d ) dà il suo accordo , in tutti i casi e nel termine di un mese , alla proposta di aggiudicazione del contratto di appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata ;
e ) trasmette , per accordo , all ' ordinatore principale l proposta di aggiudicazione del contratto d ' appalto quando non siano assolte le condizioni di cui alla lettera c ) . L ' ordinatore principale delibera entro due mesi dalla data in cui la delegazione della Commissione ha ricevuto il risultato definitivo dello spoglio delle offerte e la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto ;
f ) partecipa alla preparazione ed al negoziato dei contratti di servizi .
3 . Il delegato si accerta , per conto della Commissione , che i progetti ed i programmi di azione finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione siano stati correttamente eseguiti dal punto di vista finanziario e tecnico .
A questo titolo , vista i contratti , i protocolli aggiuntivi e preventivi , nonché gli ordinativi di pagamento emessi dall ' ordinatore territoriale .
4 . Il delegato procede ad una sintesi annuale degli interventi del Fondo nel paese o territorio presso i quali è designato . Le relazioni redatte a tal fine sono inviate dalla Commissione all ' autorità competente del paese o territorio interessato .
5 . Il delegato collabora con le autorità locali alla valutazione dei progetti e programmi condotti a termine . Dette valutazioni danno luogo alla stesura di relazioni che vengono inviate alle autorità competenti dei paesi e territori interessati ed alla Commissione .
6 . Il delegato informa le autorità locali delle attività comunitarie che potrebbero interessare direttamente la cooperazione fra i paesi e territori e la Comunità .
7 . Il delegato mantiene un contatto permanente con l ' ordinatore territoriale per analizzare i problemi specifici incontrati durante l ' attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica al fine di ovviarvi .
8 . Invia alle autorità competenti del paese o territorio tutti i dati ed i documenti appropriati sulle procedure di attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica .
9 . Il delegato prepara le proposte di finanziamento .
Articolo 105
1 . Le prestazioni cui hanno dato luogo i progetti finanziati dal Fondo con aiuti non rimborsabili vengono pagate , su istruzione della Commissione , mediante prelievo sui conti del Fondo .
2 . A tal fine sono aperti a nome della Commissione conti presso un istituito finanziario , il quale svolge le funzioni di delegato ai pagamenti .
3 . Nel limite dei fondi disponibili , il delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato , previa verifica dell ' esattezza e della regolarità materiale dei documenti giustificativi e della validità della quietanza a saldo .
Capitolo 7
Concorrenza e preferenze
Articolo 106
1 . Per gli interventi finanziati dalla Comunità , possono partecipare alle gare d ' appalto ed ai contratti , a parità di condizioni , tutte le persone fisiche e società che rientrano nel campo di applicazione del trattato , nonché tutte le persone fisiche e società dei paesi e territori .
Le società di cui al comma precedente sono quelle conformi alla definizione data all ' articolo 138 .
2 . Sono messe in atto misure intese a favorite la partecipazione delle imprese dei paesi e territori all ' esecuzione dei contratti d ' appalto per consentire la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane di detti paesi e territori .
3 . Il paragrafo 1 non implica che i fondi versati alla Comunità debbano essere utilizzati esclusivamente per l ' acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri e nei paesi e territori .
4 . L ' eventuale partecipazione dei paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità deve rivestire carattere eccezionale ed essere autorizzata , caso per caso , su richiesta motivata del paese o territorio interessato , dall ' organo competente della Comunità . A meno che prevalgano altri elementi adeguati , si tiene conto della preoccupazione di evitare un rincaro eccessivo del costo delle opere dovuto alle distanze e alle difficoltà dei trasporti , oppure ai termini di consegna , specie nel caso dei paesi e territori meno sviluppati .
5 . La Commissione e le autorità competenti del paese o territorio interessato prendono i provvedimenti adeguati perché l ' organo competente della Comunità disponga degli elementi necessari per una decisione sulle deroghe . Tale organo esamina questi elementi con particolare attenzione nel caso dei paesi e territori la cui posizione geografica riduca fortemente la capacità di concorrenza dei fornitori ed assegnatari della Comunità e dei paesi e territori .
6 . Quando la Comunità partecipa al funzionamento di azioni di cooperazione regionale od interregionale che interessano paesi terzi nonché al finanziamento delle opere la partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità .
Articolo 107
1 . Le autorità competenti dei paesi e territori e la Commissione prendono i provvedimenti necessari ai fini di una partecipazione quanto più estesa possibili , a parità di condizioni , alle gare e contratti di appalto di opere e forniture finanziate mediante le risorse del Fondo gestire dalla Commissione .
2 . Detti provvedimenti si prefiggono in particolare :
a ) di provvedere alla preventiva pubblicazione dei bandi di gara , entro termini soddisfacenti , facendo ricorso alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , alle Gazzette ufficiali dei paesi e territori nonché a qualsiasi altro mezzo adeguato di informazione ;
b ) di eliminare le pratiche discriminatorie e le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un ' estesa partecipazione a parità di condizioni ;
c ) d ' incoraggiare la cooperazione fra le imprese degli Stati membri e dei paesi e territori , specie mediante la preselezione e la creazione di associazioni .
Articolo 108
1 . Di norma , i contratti di appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestire dalla Commissione sono stipulati previa gara d ' appalto pubblica .
2 . Tuttavia , per le operazioni per le quali si constati l ' urgenza ovvero quando la natura , la scarsa entità o le caratteristiche particolari dei lavori o delle forniture la giustifichino , i paesi e territori , d ' intesa con la Commissione , possono autorizzare a titolo eccezionale :
- la stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata ;
- la conclusione di contratti di appalto con trattativa privata ;
- l ' esecuzione in economia .
3 . Inoltre , per le operazioni il cui costo sia inferiore a 3,5 milioni di ECU , l ' esecuzione in economia può essere autorizzata qualora esista nel paese o territorio beneficiario una sufficiente disponibilità di attrezzature adeguate e di personale qualificato nei servizi nazionali .
Articolo 109
Per favorire la più ampia partecipazione delle imprese locali all ' esecuzione dei contratti di appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione :
a ) viene organizzata una procedura accelerata d ' indizione delle gare di appalto quando si tratti di eseguire lavori la cui stima sia inferiore a 3,5 milioni di ECU . Detta procedura comporta misure di pubblicazione limitate al paese o territorio interessato ed ai paesi e territori vicini nonché , per il deposito delle offerte , termini fissati conformemente alla regolamentazione vigente nel paese o territorio interessato .
L ' organizzazione di tale procedura accelerata non esclude la possibilità che la Commissione proponga alle autorità competenti del paese o territorio interessato una licitazione internazionale , quando risulta che la natura dei lavori da eseguire , o l ' interesse di ampliare la partecipazione , giustificano il ricorso alla concorrenza internazionale ;
b ) per l ' esecuzione di lavori di costo inferiore a 3,5 milioni ECU , le imprese dei paesi e territori beneficiano di una preferenza del 10 % nel tecnica equivalente .
Questa preferenza è riservata alle sole imprese locali dei paesi e territori , determinate secondo la legislazione nazionale di questi ultimi , a condizione che abbiano la residenza fiscale e la sede principale di attività in un paese o territorio e che una congrua parte del capitale e dei dirigenti sia fornita da uno o più paesi o territori ;
c ) per la consegna delle forniture , le imprese di produzione industriale o artigianale dei paesi o territori beneficiano di una preferenza del 15 % nel confronto con le offerte di qualità economica e tecnica equivalente .
Tale preferenza è riservata alle sole imprese locali dei paesi e territori che apportano un margine sufficiente di valore aggiunto .
Articolo 110
Ai fini un ' efficace e rapida esecuzione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunità in paesi e territori meno sviluppati , la Comunità accorda una priorità particolare all ' applicazione di provvedimenti specifici nei seguenti settori ;
- aggiudicazione di contratti di appalto in seguito a gare accelerate alle condizioni precisate all ' articolo 109 ;
- stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata e di contratti e trattativa privata alle condizioni precisate all ' articolo 108 ;
- esecuzione in economia alle condizioni precisate all ' articolo 108 ;
- stipulazione di contratti di servizi da parte della Commissione , d ' intesa con le autorità competenti del paese o territorio interessato , quando si tratti di azioni urgenti , di scarsa entità o di breve , in particolare per perizie ai fini della preparazione dei progetti e programmi ;
- predisposizione delle procedure di pagamento in modo da non lasciare alcun prefinanziamento a loro carico .
Articolo 111
Per ciascuna operazione , i criteri dei scelta dell ' offerta economicamente più vantaggiosa tengono conto in particolare delle qualifiche e delle garanzie presentate degli offerenti , della natura e delle condizioni di esecuzione delle opere o delle forniture , del prezzo delle prestazioni , del loro costo di utilizzazione e del loro valore tecnico .
Quando , con l ' applicazione dei suddetti criteri , due offerte vengano riconosciute equivalenti , viene data preferenza all ' offerta dell ' impresa nazionale di un paese o territorio o , in massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane dei paesi e territori .
Le autorità competenti dei paesi e territori e la Commissione di accertano che tutti i criteri di scelta siano citati nel capitolato d ' appalto .
Articolo 112
Le condizioni generali applicabili alla stipulazione ed all ' esecuzione dei contratti di appalto per opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono riprese nei capitolati generali di oneri che , su proposta della Commissione , sono approvati con decisione del Consiglio che delibera all ' unanimità .
Articolo 113
La composizione delle controversie fra l ' amministrazione di un paese o territorio ed un imprenditore , fornitore o prestatario di servizi in occasione della stipulazione o dell ' esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene mediante arbitrato , conformemente ad un regolamento di procedura che , su proposta della Commissione , viene approvato con decisione del Consiglio che delibera all ' unanimità .
Capitolo 8
Cooperazione regionale
Articolo 114
1 . Nell ' attuare la cooperazione finanziaria e tecnica , la Comunità apporta un efficace contributo al conseguimento degli obiettivi che i paesi e territori si prefiggono in materia di cooperazione regionale ed interregionale . Tale contributo si propone i seguenti scopi :
a ) accelerare la cooperazione e lo sviluppo economico all ' interno delle varie regioni dei paesi e territori e tra di esse ;
b ) accelerare la diversificazione delle economie dei paesi e territori ;
c ) ridurre la dipendenza economica dei paesi e territori dalle importazioni , sviluppando al massimo le produzioni per le quali essi hanno sicure potenzialità ;
c ) ridurre la dipendenza economica dei paesi e territori dalle importazioni , sviluppando al massimo le produzioni per le quali essi hanno sicure potenzialità ;
d ) creare mercati sufficientemente estesi all ' interno dei paesi e territori dei paesi vicini mediante l ' eliminazione degli ostacoli che intralciano lo sviluppo e l ' integrazione di tali mercati ;
e ) promuovere ed espandere il commercio fra paesi e i territori e con i paesi terzi vicini ;
f ) utilizzare al massimo le risorse ed i servizi esistenti nei paesi e territori ;
g ) potenziare gli organismi creati dai paesi e territori al fine di promuovere la cooperazione e l ' integrazione regionali ;
h ) attuare misure specifiche , specialmente in materia di trasporto e comunicazioni .
2 . A tale scopo , dei mezzi finanziari previsti all ' articolo 83 per lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori , una somma di 11 milioni di ECU è riservata al finanziamento dei loro progetti regionali ed interregionali .
Articolo 115
1 . A norma della presente decisione , la cooperazione regionale interviene nei rapporti tra più paesi o territori o tra uno o più paesi e territori ed uno o più paesi terzi vicini in via di sviluppo .
La cooperazione interregionale interviene nei rapporti tra uno o più paesi o territori ed un ' organizzazione regionale .
2 . A norma della presente decisione , per progetti regionali s ' intendono quelli che contribuiscono direttamente alla soluzione di un problema di sviluppo comune a più paesi mediante azioni locali coordinate .
Articolo 116
Il paese o territorio o il gruppo di paesi o territori che partecipa con paesi vicini in via di sviluppo ad un progetto regionale od interregionale può chiedere alla Comunità di finanziare la parte del progetto che gli compete .
Capitolo 9
Aiuti d ' urgenza
Articolo 117
1 . Aiuti d ' urgenza possono essere concessi ai paesi e territori che devono far fronte a difficoltà economiche e sociali gravi , di carattere eccezionale , risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili .
2 . Per il finanziamento degli aiuti d ' urgenza di cui al paragrafo 1 , viene costituita una dotazione speciale nell ' ambito del Fondo .
3 . a ) La dotazione speciale è inizialmente fissata ad una somma di 1 milione di ECU . Al termine di ogni anno di applicazione della presente decisione , tale dotazione è ricostituita al suo livello iniziale ;
b ) l ' importo complessivo degli stanziamenti del Fondo che possono essere stornati alla dotazione speciale per tutta la durata di applicazione della presente decisione non può superare 3,25 milioni di ECU ;
c ) allo scadere della presente decisione , gli stanziamenti stornati alla dotazione speciale e non impegnati per aiuti d ' urgenza saranno riversati alla massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni che rientrano nel campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica , salvo decisione contraria del Consiglio ;
d ) in caso di esaurimento della dotazione speciale prima dello scadere della presente decisione , i paesi e territori e la Comunità decidono le misure appropriate per far fronte alle situazioni di cui al paragrafo 1 .
4 . Gli aiuti d ' urgenza non sono rimborsabili e vengono concessi caso per caso .
5 . a ) Gli aiuti d ' urgenza devono contribuire a finanziare i mezzi più adeguati per ovviare in modo più efficace e rapido alle gravi difficoltà di cui al paragrafo 1 ;
b ) detti mezzi possono consistere in lavori , forniture o prestazioni di servizi , nonché in forniture o prestazioni di servizi , nonché in versamenti in contanti e , a titolo eccezionale , in rimborso totale o parziale delle somme già spese dal paese o territorio per l ' esecuzione delle operazioni di cui all ' accordo di finanziamento relativo all ' aiuto d ' urgenza in questione ;
c ) il paese o territorio beneficiario dell ' aiuto d ' urgenza di approvvigiona sui mercati comunitari , dei paesi o territori o dei paesi terzi alle condizioni di cui all ' articolo 106 ;
d ) tali aiuti d ' urgenza possono eventualmente , con l 'accordo delle autorità competenti del paese o territorio interessato , essere utilizzati tramite organismi specializzati o direttamente dalla Commissione .
6 . Gli aiuti d ' urgenza non si applicano agli effetti nefasti della instabilità dei proventi da esportazione di cui al titolo II .
7 . Per le modalità di concessione di detti aiuti si ricorre ad una procedura d ' urgenza . Le condizioni di pagamento e di utilizzazione sono fissate caso per caso ; quando si tratti di esecuzione su preventivo , l ' ordinatore territoriale può concedere anticipi .
8 . a ) Le operazioni oggetto di un aiuto d ' urgenza devono essere realizzate al più presto , e comunque , gli stanziamenti devono essere utilizzati entro sei mesi dall ' elaborazione delle modalità di utilizzazione , salvo indicazione contraria fissata da queste ultime e purché circostanze straordinarie non portino a convenire di comune accordo , durante il periodo di esecuzione , sulla proroga di tale termine ;
b ) qualora tutti gli stanziamenti aperti non siano stati utilizzati nei termini fissati , l ' impegno del Fondo può essere ricondotto all ' importo corrispondente agli stanziamenti utilizzati nei termini previsti ;
c ) i fondi non utilizzati sono quindi riassegnati alla dotazione speciale .
Capitolo 10
Cooperazione tecnica
Articolo 118
La cooperazione tecnica di cui all ' articolo 81 riguarda i seguenti settori :
a ) studi di carattere generale , in particolare nei settori tecnico , economico , organizzativo , della formazione o della gestione ;
b ) studi specifici ad un progetto o programma ;
c ) prestazioni di supervisione , consulenza , gestione o messa a disposizione di personale di assistenza tecnica nella fase esecutiva di un progetto o programma ;
d ) prestazioni di assistenza tecnica diverse da quelle connesse con l ' esecuzione di un progetto o programma .
Articolo 119
1 . La cooperazione tecnica può essere connessa con i progetti e programmi oppure essere generale .
2 . La cooperazione tecnica connessa con i progetti e programmi riguarda in particolare :
a ) studi di sviluppo ;
b ) studi tecnici , economici , finanziari e commerciali , nonché ricerche e prospezioni necessarie alla messa a punto dei progetti e programmi ;
c ) aiuto per la preparazione dei fascioli ;
d ) aiuto per l ' esecuzione e la sorveglianza dei lavori ;
e ) temporanea assunzione e carico delle spese per tecnici e fornitura dei mezzi necessari alla buona esecuzione della loro missione ;
f ) azioni di cooperazione tecnica che , a titolo temporaneo , possono consentire l ' esecuzione , la messa in funzione , la gestione , la manutenzione di un determinato investimento , compresa un ' adeguata assistenza tecnica e la formazione dei cittadini del paese o territorio o dei paesi o territori interessati .
3 . La cooperazione tecnica generale comprende in particolare :
a ) studi sulle prospettive e sui mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie dei paesi e territori nonché su problemi che interessano gruppi di paesi o territori o l ' insieme di questi ultimi ;
b ) studi settoriali e per prodotti ;
c ) invio nei paesi e territori di esperti , consultenti , tecnici ed istruttori degli Stati membri o dei paesi e territori , per missioni specifiche e per periodi limitati ;
d ) fornitura di materiale didattico , di sperimentazione e di dimostrazione ;
e ) informazione generale e documentazione destinate a favorire lo sviluppo dei paesi e territori ed il conseguimento degli obiettivi della cooperazione .
4 . Su richiesta delle autorità competenti dei paesi e territori meno sviluppati , la Comunità concede una priorità speciale alle azioni di cooperazione tecnica intese a :
a ) individuare , preparare ed eseguire progetti e programmi ;
b ) agevolare l ' attuazione del sistema di stabilizzazione dei proventi d ' esportazione ;
c ) sviluppare la cooperazione tecnica fra paesi e territori ;
d ) eseguire studi e ricerche orientati verso la soluzione di problemi specifici dello sviluppo economico e sociale , specie per quanto riguarda l ' adeguamento tecnologico alle condizioni e alle caratteristiche particolari dei paesi e territori meno sviluppati .
Articolo 120
1 . Per le azioni di cooperazione tecnica vengono stipulati contratti di servizi con un ufficio o una società di studi o di consulenza , con un tecnico consulente od un esperto , scelti soprattutto in base alle loro qualifiche professionali e alla loro esperienza pratica dei problemi che dovranno trattare . A parità di competenza , sarà data preferenza ad un esperto o ad un ufficio studi di un paese o territorio . Eccezionalmente , esse possono essere realizzate in economia .
2 . Per accelerare le procedure , i contratti di servizi , ivi compresi gli atti per l ' assunzione di consultenti ed altri specialisti dell ' assistenza tecnica , possono essere negoziati , elaborati e conclusi dalla Commissione d ' intesa con le autorità competenti del paese o territorio interessato quando si tratti di azioni urgenti , di scarsa entità o di breve durata , soprattuto per le perizie che devono servire per la preparazione dei progetti e programmi .
Articolo 121
1 . Le azioni si cooperazione tecnica nel campo della formazione si attuano in base a programmi pluriennali di formazione e ad azioni specifiche .
2 . I programmi pluriennali si prefiggono :
a ) la formazione dei cittadini dei paesi o territori secondo le priorità stabilite da questi ultimi in materia d ' istruzione e
b ) la formazione dei dirigenti , in particolare di tipo intermedio e tecnico , in relazione con i vari progetti di sviluppo finanziati dalla Comunità nei singoli paesi o territori per poter progressivamente sostituire il personale di assistenza tecnica ed affidare interamente e stabilmente a cittadini dei paesi e territori la gestione degli investimenti .
3 . Le azioni specifiche consistono in operazioni ad hoc nei settori della formazione professionale , della recerca e dell ' innovazione tecnologica , a livello dei paesi e territori o degli organismi regionali . Esse si prefiggono la qualificazione ed il perfezionamento del personale dei servizi e degli enti pubblici o delle imprese agricole , industriali , commerciali e di servizi , nonché la formazione degli istruttori per questi stessi settori .
4 . La cooperazione tecnica nel campo della formazione si attua attraverso :
a ) l ' assegnazione di borse di studio e di tirocinio a cittadini dei paesi e territori ;
b ) l ' invio nei paesi e territori di esperti ed istruttori , cittadini degli Stati membri o dei paesi e territori , per missioni specifiche e per periodi limitati ;
c ) l ' organizzazione di seminari e di corsi di formazione o di perfezionamento per i cittadini dei paesi e territori ;
d ) la fornitura di materiale pedagogico , didattico , di sperimentazione , dimostrazione e ricerca .
Queste azioni di svolgono preferibilmente nel paese o territorio beneficiario o sul piano regionale . Se necessario , esse possono svolgersi in un altro paese o territorio o in uno Stato membro . Per formazioni specializzate e particolarmente adatte alle esigenze dei paesi e territori , alcune azioni di formazione possono svolgersi eccezionalmente in un altro paese in via di sviluppo .
5 . Su richiesta delle autorità competenti dei paesi e territori meno sviluppati , la Comunità concede una priorità speciale alle azioni che si prefiggono :
a ) la formazione dei dirigenti e di altro personale delle amministrazioni del settore pubblico e dei servizi tecnici responsabili della sviluppo economico e sociale allo scopo di aumentarne l ' efficacia e trarre in tal modo pienamente profitto dalle possibilità offerte dalla presente decisione ;
b ) la formazione ed il perfezionamento dei dirigenti e di altro personale del settore privato .
Articolo 122
Le norme in materia di attribuzione e stipulazione dei contratti di servizi sono determinate con una decisione del Consiglio che delibera all ' unanimità .
Fino all ' entrata in vigore di tale decisione , tuttavia , le disposizioni degli articoli da 2 a 24 , dell ' allegato V , della decisione 76/568/CEE , nonché la dichiarazione comune relativa all ' articolo 23 del succitato allegato , sono applicabili ai contratti di servizi conclusi dopo il 1° marzo 1980 .
Articolo 123
Quando un paese o territorio dispone , quali dirigenti amministrativi e tecnici , di elementi nazionali in numero tale da rappresentare una parte sostanziale del personale necessario per l ' esecuzione in economica di un ' azione di cooperazione tecnica , la Comunità può , in casi eccezionali , contribuire alle spese delle azioni in economia assumendo a proprio carico il costo di determinati mezzi materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti cittadini di uno Stato membro o di un altro paese o territorio per completare l ' organico .
La partecipazione della Comunità si limita all ' assunzione dei costi di pezzi complementari e delle spese temporanee di esecuzione il cui costo è limitato al solo fabbisogno dell ' azione in questione , esclusa qualsiasi spesa permanente di funzionamento .
Capitolo 11
Assistenza tecnico e finanziamento delle piccole e medie imprese
Articolo 124
1 . La Comunità finanzia azioni a favore delle piccole e medie imprese dei paesi e territori . I modi di finanziamento sono determinati in funzione delle caratteristiche del programma di azione presentato .
2 . L ' assistenza tecnica della Comunità contribuisce a rafforzare l ' attività degli organismi dei paesi e territori orientati verso lo sviluppo delle piccole e medie imprese e ad assicurare la formazione professionale necessaria a dette imprese .
3 . I finanziamenti della Comunità , mediante aiuto rimborsabile o eventualmente non rimborsabile , prendono di norma la forma di contributi globali , ma possono anche assumere la forma di contributi diretti . I contributi globali sono attribuiti in via prioritaria ogniqualvolta esista , nel paese o territorio interessato , una banca od altro organismo nazionale che partecipi al conseguimento dell ' obiettivo prefisso . Tali contributi globali possono essere concessi :
- dalla Banca , con i fondi da essa gestiti , a banche o istituti finanziari a favore delle piccole e medie imprese industriali , agro-industriali o turistiche ;
- dalla Commissione , con le risorse che gestisce , ad organismi pubblici , enti locali o cooperative che si propongono lo sviluppo dei settori artigiano , commerciale ed agricolo .
4 . Nel caso di un finanziamento tramite un organismo intermedio , questo è responsabile della presentazione dei progetti particolari all ' interno del programma precedentemente approvato , nonché della gestione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione . Le modalità e le condizioni di finanziamento ai beneficiari finali sono decise di comune accordo fra le autorità competenti del paese o territorio interessato , l ' organo competente della Comunità e l ' organismo intermedio .
5 . I progetti vengono istruiti dall ' organismo finanziario che decide , sotto la propria responsabilità finanziaria , la concessione dei prestiti finali a condizioni fissate in armonia con quelle applicate ad operazioni simili nel paese o territorio considerato .
6 . Le condizioni di finanziamento concesse dalla Comunità all ' organismo finanziario tengono conto della necessità che quest ' ultimo copra le proprie spese di gestione , i rischi di cambio ed i rischi finanziari , nonché il costo dell ' assistenza tecnica fornita alle imprese o ad altri mutuatari finali .
Capitolo 12
Microprogetti
Articolo 125
1 . Per rispondere concretamente alle esigenze di sviluppo degli enti locali , il Fondo partecipa al finanziamento di microprogetti su richiesta delle autorità competenti dei paesi e territori .
2 . Gli importi a tal fine necessari sono prelevati dalle sovvenzioni previste all ' articolo 83 , punto 1 , lettre a ) , primo trattino , per far fronte agli impegni corrispondenti a questo tipo di azioni .
3 . Speciale priorità è data alla preparazione ed attuazione di microprogetti nei paesi e territori meno sviluppati .
Articolo 126
1 . Per poter beneficiare di un finanziamento della Comunità , i microprogetti devono :
- rispondere ad una necessità reale e prioritaria constata a livello locale ;
- comportare la partecipazione attiva degli enti locali .
L ' intervento del Fondo in ciascun microprogetto non può superare 150 000 ECU .
2 . I programmi di microprogetti riguardano piccoli progetti con un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni e collettività dei paesi o territori . Detti progetti sono di massima rurali , ma la Comunità può partecipare anché al finanziamento di microprogetti nelle zone urbane .
I microprogetti riguardano in particolare : dighe , pozzi ed adduzioni d ' acqua , sili e magazzini per il deposito di viveri e raccolti , elettrificazione rurale , strade poderalie e ponti , piste di atterraggio rurali , gettate , parchi e corridoi di vaccinazione , scuole elementari , scuol di apprendistato , attività artigiane quali centri e cooperative , maternità , centri sociali , centri di animazione , capannoni merci , risanamenti e lottizzazioni urbani , locali destinati ad incoraggiare le attività commerciali ed altri progetti rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 1 .
Articolo 127
Ciascun progetto per il quale viene chiesto il contributo della Comunità deve essere originato da un ' iniziativa dell ' amministrazione locale che ne beneficerà . Il finanziamento di microprogetti ha di massima una struttura tripartita con le seguenti provenienze :
- amministrazione beneficiaria , in forma di contributo in contanti , in natura o si prestazioni di servizio , adeguate alla sua capacità contributiva ;
- paese o territorio , in forma di partecipazione finanziaria , di partecipazione in attrezzature pubbliche o di prestazione di servizi ;
- Fondo .
Il totale delle parti a carico del paese o territorio e dell ' amministrazione locale interessata deve , di massima , essere almento pari alla sovvenzione richiesta al Fondo . La disponibilità delle prestazioni dei tre partecipanti sarà concomitante . L' amministrazione ed al funzionamento di ciascun progetto , eventualmente con il sostegno delle autorità locali .
Articolo 128
1 . L ' autorità competente del paese o territorio interessato prepara e presenta alla Commissione un programma annuale contenente le grandi linee dei progetti da attuare .
Dopo essere stato esaminato dai servizi della Commissione , questo programma viene sottoposto , per la decisione di finanziamento , agli organo competenti della Comunità , a norma dell ' articolo 94 .
2 . Nel quadro dei programmi annuali così definiti , le decisioni di finanziamento relative a ciascun microprogetto sono prese dall ' autorità competente del paese o territorio interessato con l ' accordo del delegato della Commissione , accordo che si considera acquisito entro un mese dalla notifica di tali decisioni .
3 . Per ciascun programma di microprogetti che venga portato a termine , il paese o territorio beneficiario , d ' intesa con il delegato della Commissione , inoltra ai servizi della Commissione una relazione sull ' esecuzione .
Capitolo 13
Regime fiscale e doganale
Altre disposizioni
Il regime fiscale e doganale applicabile nei paesi e territori ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità è riportato nell ' allegato VII .
Articolo 130
1 . Il finanziamento dei progetti e programmi può riguardar le spese relative e strettamente limitate al periodo di avviamento quali manutenzione e funzionamento degli impianti non ancora pienamente produttivi , purché tali spese , specificate nella proposta di finanziamento , siano ritenute necessarie per l ' impianto , l ' avviamento e la gestione degli investimenti .
2 . Speciale priorità è concessa all ' utilizzazione degli aiuti di accompagnamento nei paesi e territori meno sviluppati .
Articolo 131
1 . In applicazione dell ' articolo 81 , paragrafo 4 , si possono concedere aiuti supplementari alle condizioni di cui ai paragrafi 2 , 3 e 4 del presente articolo .
2 . Gli aiuti supplementari possono coprire le spese di funzionamento , manutenzione e gestione degli investimenti precedentemente eseguiti per garantire la loro piena utilizzazione , soprattutto con la fornitura di materiale di manutenzione e/o con l ' esecuzione di grosse riparazioni .
3 . Tali aiuti sono utilizzati in modo temporaneo e decrescente .
4 . Essi devono conservare carattere eccezionale , tenuto conto del fabbisogno e dei mezzi propri a ciascun paese o territorio interessato .
5 . Speciale priorità è concessa per l ' utilizzazione degli aiuti supplementari nei paesi e territori meno sviluppati , nonché nei paesi e territori insulari , purché rientrino nella categoria dei paesi e territori meno sviluppati .
Articolo 132
Allo scadere della presente decisione :
- gli stanziamenti di cui all ' articolo 83 in forma di capitali di rischio , non impegnati , si aggiungono a quelli previsti allo stesso articolo in forma di prestiti speciali ;
- gli stanziamenti di cui all ' articolo 114 per finanziare progetti regionali , non ancora impegnati , diventano disponibili per il finanziamento degli altri progetti e programmi della stessa sottoregione .
TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI I PAESI E TERRITORI MENO SVILUPPATI
Articolo 133
1 . Nel quadro della presente decisione , viene riservato u particolare trattamento ai paesi e territori mano sviluppati perché possano superare le difficoltà e gli ostacoli specifici risultanti dalla natura delle loro necessità e trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte dalla presente decisione .
2 . Le disposizioni specifiche stabilite in applicazione del presente titolo a favore dei paesi e territori meno sviluppati sono riportate nei seguenti articoli : 43 , 44 , 89 , 90 , 93 , 106 , 110 , 119 , 121 , 125 , 130 e 131 .
3 . A seconda delle loro necessità e caratteristiche ; beneficiano del particolare trattamento stabilito in applicazione del presente articolo i paesi e territori qui elencati :
Anguilla * Sant ' Elena
Antigua * St . Kitt-Nevis
Belize * Turks e Caicos
Mayotte * Wallis e Futuna
Montserrat *
4 . L ' elenco dei paesi e territori contenuto al paragrafo 3 può essere modificato con decisione del Consiglio qualora la situazione economica di un paese o territorio si modifichi in maniera significativa e durevole o in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria dei paesi e territori meno sviluppati ovvero in modo da non giustificare più una tale inclusione .
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI RELATIVE AI PAGAMENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI , ALLO STABILIMENTO E AI SERVIZI
Capitolo 1
Disposizioni relative ai pagamenti correnti e movimenti di capitali
Articolo 134
Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli investimenti , le autorità competenti dei paesi e territori e gli Stati membri si astengono dal prendere , nel settore delle operazioni di cambio , provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall ' applicazione delle disposizioni della presente decisione relative a scambi , servizi , stabilimento e cooperazione industriale . Tali obblighi non impediscono tuttavia di attuare , per ragioni connesse con gravi difficoltà economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti , le necessarie misure di salvaguardia .
Articolo 135
Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti , le autorità competenti dei paesi e territori , da una parte , e gli Stati membri , dall ' altra , si astengono per quanto possibile dal prendere , gli uni nei confronti degli altri , misure discriminatorie o dal riservare un trattamento più favorevole a Stati terzi , tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale , dell ' esistenza di specifiche intese montearie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti .
Ove tali misure o trattamenti risultassero inevitabili , essi sarebbero mantenuti od istituiti conformemente alle norme monetarie internazionali ; cercando di ridurre al minimo i loro effetti negativi per la parti interessate .
Articolo 136
Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all ' articolo 83 , le autorità competenti dei paesi e territori sono tenute :
- a rendere disponibili per i beneficiari di cui all ' articolo 82 le divise necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per l ' ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per inerventi sul loro territorio ;
- a mettere a disposizione della Banca le divise necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunità al capitale delle imprese .
Capitolo 2
Disposizioni relative allo stabilimento ed ai servizi
Articolo 137
Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi , le autorità competenti dei paesi e territori riservano un trattamento non discriminatorio ai cittadini e alle società degli Stati membri . Tuttavia , se per un ' attività determinata uno Stato membro non può assicurare un trattamento dello stesso tipo ai cittadini o alle società della Repubblica francese , del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda de Nord , stabiliti in un paese o territorio , nonché alle società soggette alla legislazione del paese o territorio in questione ed in esso stabilita , l ' autorità competente di questo paese o territorio non è tenuta ad assicurare tale trattamento .
Articolo 138
Ai sensi della presente decisione , per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale , ivi comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato , ad eccezione delle società senza scopo di lucro .
Le società degli Stati membri sono le società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro , che abbiano la sede sociale , l ' amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro ; tuttavia , qualora abbiano in uno Stato membro soltanto la sede sociale , la loro attività deve presentare un nesso effettivo e continuo con l ' economica di detto Stato membro .
Le società della Repubblica francese , del Regno dei Paesi Bassi o del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , stabilite in un paese o territorio , sono le società che , costituite in conformità secondo i casi , della legislazione francese , olandese o britannica , hanno in questo paese o territorio la sede sociale , l ' amministrazione centrale o il centro di attività principale ; tuttavia , qualora abbiano in questo paese o territorio soltanto la sede sociale , la loro attività deve presentare un nesso effettivo e continuo con l ' economia di detto paese o territorio .
Le società soggette alla legislazione del paese o territorio in questione ed in esso stabilite sono le società che , costituite in conformità della legislazione in vigore in un dato paese o territorio , hanno in questo paese o territorio la sede sociale , l ' amministrazione centrale o il centro di attività principale ; tuttavia , qualora esse abbiano in questo paese o territorio soltanto la sede sociale , la loro attività deve presentare un nesso effettivo e continuo con l ' economia di detto paese o territorio .
TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 139
Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra i paesi e territori e i dipartimenti francesi d ' oltremare ivi enunciate , la presente decisione si applica ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea e alle condizioni precisate da detto trattato , da una parte , e ai territori dei paesi e territori , dall ' altra .
Articolo 140
La presente decisione entra in vigore simultaneamente alla seconda convenzione ACP-CEE , firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 .
Articolo 141
La presente decisione scade il 28 febbraio 1985 .
Articolo 142
1 . I paesi e territori ai quali si applica la presente decisione sono enumerati nell ' allegato I .
2 . Il Consiglio , deliberando all ' unanimità su proposta della Commissione , può modificare o completare tale allegato .
Il regime previsto dalla presente decisione potrà continuare ad essere applicato provvisoriamente , alle condizioni fissate dal Consiglio , ai paesi e territori che accedano all ' indipendenza .
Articolo 143
Se un paese o territorio accede all ' indipendenza , il Consiglio , deliberando all ' unanimità su proposta della Commissione , decide le modifiche necessarie alla presente decisione in particolare per quanto riguarda l ' adeguamento degli importi di cui all ' articolo 83
Articolo 144
Prima della scadenza della presente decisione , il Consiglio , deliberando all ' unanimità , decide le disposizioni necessarie per l ' applicazione dei principi enunciati negli articoli da 131 a 135 del trattato .
Articolo 145
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1980 .
Per il Consiglio
Il Presidente
Colette FLESCH
ALLEGATO I
Elenco dei paesi e territori di cui all ' articolo 1
( Quest ' elenco non pregiudica lo statuto di questi paesi e territori né la sua evoluzione )
1 . Paesi d ' oltremare nella sfera del Regno dei Paesi Bassi :
- Antille olandesi ( Aruba , Bonaire , curaçao ; Saint Martin , Saba , Saint Eustatius ) .
2 . Territori d ' oltremare della Repubblica francese :
- Nuova Caledonia e dipendenze ,
- Isole Wallis e Futuna ,
- Polinesia francese ,
- Terre australi e antartiche francesi .
3 . Collettività territoriale della Repubblica francese :
- Mayotte .
4 . Paesi e territori d ' oltremare nella sfera del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :
- Belize ,
- Stati associati del Mar dei Caraibi ( Anguilla , Antigua , Saint Kitts-Nevis ) ,
- Isole Cayman ,
- Isole Falkland e dipendenze ,
- Isole Turks e Caicos ,
- Isole Vergini britanniche ,
- Montserrat ,
- Pitcairn ,
- Sant ' Elena e dipendenze ,
- Territorio antartico britannico ,
- Territorio britannico dell ' Oceano Indiano .
5 . Paese che intrattiene relazioni speciali con il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
- Brunei .
ALLEGATO II
relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa
TITOLO I
Definizione della nozione di prodotti originari
Articolo 1
1 . Per l ' applicazione della presente decisione e fatti salvi i paragrafi 3 e 4 , sono considerati :
a ) come prodotto originari della Comunità :
1 . i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ,
2 . i prodotti ottenuti nella Comunità e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunità , a condizione che tali prodotti abbiano costituito oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti a norma dell ' articolo 3 ;
b ) come prodotti originari dei paesi e territori :
1 . i prodotti totalmente ottenuti in uno o più paesi o territori ,
2 . i prodotti ottenuti in uno o più paesi o territori e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nei paesi e territori , a condizione che tali prodotti abbiano costituito oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti a norma dell ' articolo 3 .
2 . Per l ' applicazione del paragrafo 1 , lettera b ) , i paesi e territori sono considerati come un unico territorio .
3 . Per l ' applicazione del paragrafo 1 , lettera a ) , punto 1 , quando prodotti totalmente ottenuti in uno o più paesi o territori costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nella Comunità , essi vengono considerati come totalmente ottenuto nella Comunità .
Per l ' applicazione del paragrafo 1 , lettera a ) , punto 2 , si considera che le lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno o più paesi o territori siano state effettuate nella Comunità , quando i prodotti ottenuti sono sottoposti ad ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità .
Il presente paragrafo è applicabile a condizione che i prodotti interessati siano stati trasportati in conformità dell ' articolo 5 .
4 . Per l ' applicazione del paragrafo 1 , lettera b ) , punto 1 , quando prodotti totalmente ottenuti nella Comunità o in uno o più Stati ACP costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o più paesi o territori , essi vengono considerati come totalmente ottenuti in tale o tali paesi o territori .
Per l ' applicazione del paragrafo 1 n lettera b ) , punto 2 , si considera che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o in uno o più Stati ACP siano state effettuate in uno o più paesi o territori , quando i prodotti ottenuti sono sottoposti ad ulteriori lavorazioni o trasformazioni in uno o più paesi o territori .
Il presente paragrafo è applicabile a condizione che i prodotti interessati siano stati trasportati in conformità dell ' articolo 5 .
5 . Per l ' applicazione dei precedenti paragrafi , ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute , i prodotti ottenuti in due o più paesi o territori o nella Comunità sono considerati come prodotti originari del paese o territorio nel quale è stata effettuata l ' ultima lavorazione o trasformazione o come prodotti originari della Comunità , quando vi è stata effettuata l 'ultima lavorazione o trasformazione . A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni né quelle di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , lettere a ) , b ) , c ) e d ) , né una loro combinazione .
6 . I prodotti di cui all ' elenco C allegato 4 sono temporaneamente , esclusi dall ' applicazione del presente allegato . Ciò nonostante a questi prodotti si applicano , mutatis mutandis , le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa .
Articolo 2
Sono considerati come « totalmente ottenuti » in uno o più paesi o territori , nella Comunità o in uno o più Stati ACP , ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , punto 1 , e lettera b ) , punto 1 e paragrafo 3 :
a ) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico ,
b ) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti ,
c ) gli animali vivi , ivi nati ed allevati ,
d ) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati ,
e ) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate ,
f ) i prodotti della pesca mirittima e altri prodotti estratti dal pare con loro navi ,
g ) i prodotti fabbricati a bordo della loro navi-officina , esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f ) ,
h ) gli articoli usati a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime ,
i ) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate ,
j ) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a ) a i ) .
Articolo 3
1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , punto 2 , e lettera b ) , punto 2 , sono considerate sufficienti :
a ) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l ' effetto di classificare le merci ottenute in una voce diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti utilizzati ad eccezione , tuttavia , di quelle di cui all ' elenco A dell ' allegato 2 , alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco ;
b ) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell ' elenco B dell ' allegato 3 .
Per sezioni , capitoli e voci s ' intendono quelli della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali .
2 . Quando , per un determinato prodotto ottenuto , una regola di percentuale dell ' elenco A e dell ' elenco B limita il valore di parti e pezzi che possono essere utilizzati , il valore totale di questi prodotti , che abbiano o meno cambiato voce nel corso delle lavorazioni , trasformazioni o del montaggio - entro i limiti e alle condizioni di cui nei singoli elenchi - non può superare , rispetto al valore del prodotto ottenuto , il valore corrispondente al tasso comune , se i tassi sono identici nelle due liste , o al più elevato dei due tassi , se sono differenti .
3 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera a ) , le lavorazione o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario , indipendentemente dal cambiamento o meno della voce :
a ) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il loro trasporto e magazzinaggio ( ventilazione , spanditura , essiccazione , refrigerazione , immersione in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze , estrazione di parti avariate e operazioni analoghe ) ;
b ) le semplici operazioni di spolveratura , vagliatura , cernita , classificazione , assortimento ( ivi inclusa la composizione di serie di merci ) , lavaggio , verniciatura , riduzione in pezzi ;
c ) i ) il cambiamento di imballaggi , nonché le divisioni le le riunioni di colli ,
ii ) le semplici operazioni di messa in bottiglie , boccette , sacchi , nonché la semplice sistemazione in astucc e scatole , o su tavolette , ecc . , e ogni altra semplice operazione di condizionamento ;
d ) l 'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi , etichette , o altri segni distinitivi similari ;
e ) i )la semplice miscela di prodotti della miscela non risponda alle condizioni prescritte dal presente allegato per essere considerati originari della Comunità o di un paese o territorio o di uno Stato ACP ;
ii ) la semplice miscela di prodotti di specie diverse , a meno che uno o più componenti soddisfino alle condizioni previste sal presente allegato per essere considerati originari dalla Comunità o di un paese o territorio o di uno Stato ACP ed a condizione che questo o questi componenti contribuiscano a determinare le caratteristiche essenziali del prodotto finito ;
f ) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo ;
g ) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a ) a f ) ;
h ) la macellazione degli animali .
Articolo 4
Quando gli elenchi A e B di cui all ' articolo 3 dispongono che le merci ottenute nella Comunità o in uno o più paesi o territori ne sono considerate originarie solo a condizione che il valore dei prodotti utilizzati non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute , i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono :
- da un lato n per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l ' importazione : il loro valore in dogana al momento dell ' importazione ; per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nella Comunità o in uno dei paesi e territori in cui avviene la fabbricazione ;
- dall ' altro , il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute , al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione .
Articolo 5
1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 1 paragrafi 1 , 3 e 4 , sono considerati direttamente trasportati dai paesi e territori o dagli Stati ACP nella Comunità o dalla Comunità o dagli Stati ACP nei paesi e territori , i prodotti di cui si effettua il trasporto senza passare su territori diversi da quelli della Comunità , dei paesi e territori o degli Stati ACP . Tuttavia , il trasporto di prodotti originari consistente in una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopra indicati , all ' occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo nei medesimi , a condizione che l ' attraversamento di questi ultimi dia giustificato da ragioni geografiche o da necessità di trasporto e che i prodotti non vi siano immessi in commercio o al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato .
Le interruzioni e modifiche del trasporto dovute alle condizioni del mare o a casi forza maggiore non possono impedire l ' applicazione del regime preferenziale stabilito nel presente allegato se , in occasione di tali modifiche o durante tali interruzioni , i prodotti non sono immessi in commercio o al consumo e subiscono soltanto operazioni dirette a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato .
2 . La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita presentando alle autorità doganali competenti della Comunità :
a ) un titolo giustificativo del trasporto unico , predisposto nello Stato membro , paese o territorio di esportazione , in base al quale è stato attraversato il paese di transito ;
b ) o un ' attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente :
- la descrizione esatta delle merci ,
- la data dello scarico e del ricarico delle merci o , eventualmente , la data del loro imbarco e del loro sbarco , con l ' indicazione delle navi utilizzate ,
- la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci ;
c ) oppure , in mancanza , qualsiasi documento probatorio .
TITOLO II
Metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 6
1 . a ) La prova del carattere originario dei prodotti ai sensi del presente allegato è fornita da un certificato di circolazione della merci EUR . 1 il cui modello trovasi nell ' allegato 5 ;
b ) tuttavia , per prodotti oggetto di spedizioni postali ( compresi i pacchi postali ) , purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi le 1 420 unità di conto europee la prova del carattere originario ai sensi del presente allegato è fornita da un formulario EUR . 2 il cui modello trovasi nell ' allegato 6 ;
c ) sino al 30 aprile 1981 incluso , l ' unità di conto europea da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro della Comunità è l ' equivalente in quella moneta nazionale dell ' unità di conto europea in vigore alla data del 30 giugno 1978 . Per ciascun biennio successivo , essa avrà il controvalore , in quella moneta nazionale , in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell ' anno che precede detto biennio ;
d ) importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in UCE sopra indicati nonché all 'articolo 16 , paragrafo 2 , possono , se necessario , essere introdotti dalla Comunità all ' inizio di ciascun biennio successivo . Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espresso nella moneta nazionale di un dato paese ;
e ) se la merce è futturata nella moneta di un altro Stato membro , lo Stato membro o il paese e territorio importatore riconosce l ' importo notificato dallo Stato membro interessato .
2 . Quando a richiesta del dichiarante di dogana , un prodotto smontato o non montato rientrante nei capitoli 84 e 85 della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale è importato con spedizioni scaglionate , alle condizioni fissate dalle autorità competenti , esso viene considerato come un solo prodotto e un certificato di circolazione delle merci può essere presentato per il prodotto completo al momento dell ' importazione della prima spedizione parziale .
3 . Gli accessori , i pezzi di ricambio e gli utensili , consegnati con un ' attrezzatura , una macchina , o un veicolo , che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi o non è fatturato a parte , formano un tutto unico con l ' attrezzatura , la macchina o il veicolo considerato .
Gli assortimenti di cui alla regola generale 3 della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che entrano nella loro composizione siano originari . Tuttavia , un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato come originario nel suo complesso purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del valore totale dell ' assortimento .
Articolo 7
1 . Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro o del paese o territorio d ' esportazione al momento dell ' esportazione delle merci alle quali si riferisce . Esso è tenuto a disposizione ha effettivamente luogo o è assicurata .
2 . In via eccezionale , il certificato di circolazione delle merci cui si riferisce , quand ' esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione in seguito ad errore , omissione involontaria o circostanze particolari . In tal caso il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato . PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 380D1186.2
3 . Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell ' esportatore . Si redige tale domanda su un formulario il cui modello compare nell ' allegato 5 compilandolo conformemente a quest ' ultimo .
4 . Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 può essere rilasciato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l ' applicazione della decisione .
5 . Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato membro , del paese o territorio d ' esportazione .
Articolo 8
1 . Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro , paese o territorio d ' esportazione se le merci possono essere considerate come prodotti originari ai sensi del presente allegato .
2 . Allo scopo di verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procede a qualsiasi controllo che ritengano utile .
3 . Spetta alle autorità doganali dello Stato membro , paese o territorio di esportazione controllare che i formulari di cui all ' articolo 9 siano debitamente compilati . Esse devono in particolare verificare se la parte riservata alla descrizione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta . A questo fine , la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinea . Qualora tale parte non sia completamente utilizzata , si deve tracciare una linea orizzontale sotto l ' ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee .
4 . La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana .
Articolo 9
1 . Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 è redatto sul formulario il cui modello figura nell ' allegato 5 . Tale formulario è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità . Il certificato è redatto in una di tali lingue in conformità del diritto interno dello Stato membro , paese o territorio di esportazione ; se lo si compila a mano , si deve scrivere con inchiostro e a lettere maiuscole .
2 . Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297 ; è ammessa una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno per la lunghezza . La carta da usare è carta collata bianca per scritture , non contenete pasta meccanica , del peso minimo di grammi 25 il m2 . Il certificato deve , essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici .
3 . Gli Stati membri d ' esportazione e le autorità competenti dei paesi e territori d ' esportazione possono riservarsi la facoltà di stampare i certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate . In quest ' ultimo caso , su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione . Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell ' indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l ' identificazione . Il certificato deve recare inoltre un numero di serie , stampato o meno , destinato a contraddistinguerlo .
Articolo 10
1 . Sotto la responsabilità dell ' esportatore , spetta a lui o la suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 .
2 . L ' esportatore o il suo rappresentante presenta , congiuntamente alla domanda , qualsiasi documento giustificativo utile , atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 .
Articolo 11
1 . Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 deve essere presentato , entro un termine di dieci mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana delle Stato membro , paese o territorio d ' esportazione , all ' ufficio doganale Stato membro , paese o territorio d ' importazione in cui sono presentate le merci .
2 . Uno o più certificati di circolazione delle merci EUR . 1 possono essere sostituiti da uno o più altri certificati EUR . 1 , purché la sostituzione venga effettuata presso l ' ufficio doganale nel quali si trovano le merci .
Articolo 12
Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato membro , paese o territorio d ' importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti . Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione . Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d ' importazione sia completata da un attestato dell ' importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l ' applicazione della decisione .
Articolo 13
1 . I certificati di circolazione delle merci EUR . 1 , presentati alle autorità doganali dello Stato membro , paese o territorio di importazione una volta scaduto il termine di presentazione previsto all ' articolo 11 , possono essere accettati ai fini dell ' applicazione del regime preferenziale quando l ' inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali .
2 . A parte tali casi , le autorità doganali dello Stato membro , paese o territorio d ' importazione possono accettare i certificati se le merci sono state presentate prima della scadenza di detto termine .
Articolo 14
L ' accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione delle merci EUR . 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all ' ufficio doganale per l ' adempimento delle formalità d ' importazione delle merci non comporta ipso facto l ' invalidità del certificato , se è debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate .
Articolo 15
Il formulario EUR . 2 , il cui modello figura nell ' allegato 6 , è compilato dall ' esportatore . Esso è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità in conformità del diritto interno del paese o territorio d ' esportazione .
Se lo si compila a mano , si scrive con inchiostro e in stampatello . Il formulario EUR . 2 è costituito da un unico foglio del formato di mm 210 × 148 . La carta da usare è carta collata bianca per scritture , non contenente pasta meccanica , del peso minimo di 64 g/m2 .
Gli Stati membri e le autorità dei paesi e territori d ' esportazione possono riservarsi la facoltà di stampare i formulari o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate . In quest ' ultimo caso , su ciascun formulario debbono essere indicati gli estremi dell ' autorizzazione . Su ciascun formulario deve figurare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata , nonché un numero di serie , stampato o meno , destinato a contraddistinguerlo .
Per ciascuna spedizione postale deve essere redatto un formulario EUR . 2 . Nel caso di spedizione per pacco postale , l ' esportatore compila e firma il formulario e quindi lo acclude alla bolletta di spedizione . Nel caso di spedizioni per lettera , l ' esportatore inserisce il formulario all ' interno del plico .
Le presenti disposizione non dispensano l ' esportatore dall ' espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali .
Articolo 16
1 . Sono ammesse al beneficio delle disposizioni del presente allegato , come prodotti originari , senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 o compilare un formulario EUR . 2 , le merci oggetto di picole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale , quando tali merci sono dichiarate rispondenti alla condizioni richieste per l ' applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione .
2 . Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all ' uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali , per la loro natura o quantità , non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale . Inoltre , il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 90 unità di conto europee quando si tratta di piccole spedizioni , o a 285 unità di conto europee , quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori .
Articolo 17
1 . Le merci spedite da uno Stato membro o da un paese o territorio per un ' esposizione in un paese diverso da uno Stato membro , paese o territorio , o Stato ACP e vendute , dopo l ' esposizione , per essere importate nella Comunità à in un altro paese o territorio , beneficiano , all ' importazione , delle disposizioni del presente allegato purché soddisfino le condizioni richieste al presente allegato per essere riconosciute originarie di un paese o territorio e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova :
a ) che un esportatore ha spedito dette merci dalla Comunità o da un paese o territorio nel paese dell ' esportazione e ve le ha esposte ;
b ) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario nella Comunità o in un paese o territorio ;
c ) che le merci sono state spedite durante l ' esposizione , o subito dopo , nella Comunità o in un paese o territorio , nello stato in cui erano state inviate all ' esposizione ;
d ) che dal momento in cui sono state inviate alla mostra, le merci non sono state utilizzate per scopidiversi dall ' esposizione a tale mostra .
2 . In condizioni normali alla autorità doganali deve essere presentato un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 con indicazione della denominazione e dell ' indirizzo dell ' esposizione . All ' occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte .
3 . Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione , fiera o manifestazione pubblica analoga , di carattere commerciale , industriale , agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalità private in negozio locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - , durante la quale le merci restano sotto il controllo della dogana .
Articolo 18
1 . Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell ' articolo 7 , paragrafo 2 , dopo l ' effettiva esportazione delle merci cui il certificato si riferisce , sulla domanda di cui all ' articolo 7 , paragrafo 3 , l ' esportatore deve :
- indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce ,
- attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR . 1 al momento dell ' esportazione di dette merci e precisarne i motivi .
2 . Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 soltanto dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell ' esportatore siano conformi alla documentazione corrispondente .
I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni : « DELIVRÉ A POSTERIORI » , «RILASCIATO A POSTERIORI » .
Articolo 19
In caso di furto , perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 , l ' esportatore può chiedere alle autorità doganali che l ' hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso . Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni : « DUPLICATA » .
Articolo 20
1 . Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 si applica l ' articolo 1 , paragrafi 2 , 3 e 4 , l ' ufficio doganale competente dello Stato membro o del paese o territorio cui si chiede il rilascio di detto certificato per merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stat membri , da altri paesi e territori o dagli Stati ACP , prende in considerazione la dichiarazione dell ' esportatore dello Stato , paese o territorio di provenienza , redatta , conformemente al modello di cui all ' allegato 7 , sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un allegato della medesima .
2 . L ' ufficio doganale competente può tuttavia chiedere all ' esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all ' articolo 21 , il cui modello figura nell ' allegato 8 , o per controllare l ' autenticità e l ' esattezza dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni complementari .
Articolo 21
La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati è rilasciata su richiesta dell ' esportatore dei medesimi nei casi di cui all ' articolo 20 , paragrafo 2 , o su iniziativa di detto esportatore , dall ' ufficio doganale competente dello Stato , paese o territorio da cui detti prodotti sono stati esportati . Essa è redatta in due esemplari , uno dei quali è rilasciato al richiedente , cui spetta farlo pervenire o all ' esportatore dei prodotti finali , o all ' ufficio doganale cui si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 per tali prodotti . Il secondo esemplare è conservato per almeno tre anni nell ' ufficio di rilascio .
Articolo 22
Gli Stati membri e le autorità competenti dei paesi e territorio prendono le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 che , durante il trasporto , sostano in una zona franca situata sul loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle in buono stato .
Articolo 23
Ai fini di una corretta applicazione del presente titolo , gli Stati membri , le autorità competenti dei paesi e territori e gli Stati ACP collaborano reciprocamente , tramite le rispettive amministrazioni doganali , al controllo dell ' autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR . 1 , nonché dell ' esattezza delle informazioni sulla vera origine dei prodotti di cui trattasi , delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR . 2 e dell ' autenticità e della regolarità delle schede informative di cui all ' articolo 20 .
Articolo 24
Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che , per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale , redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 o un formulario EUR . 2 contenente dati inesatti .
Articolo 25
1 . Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR . 1 o dei formulari EUR . 2 viene effettuato , mediante campionamento , ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato membro , paese o territorio d ' importazione abbiano dubbi fondati sull ' autenticità del documento o sull ' esattezza delle informazioni relative alla vera origine delle merci in questione .
2 . Ai fini dell ' applicazione del paragrafo 1 , le autorità doganali dello Stato membro , paese o territorio d ' importazione ripediscono alle autorità doganali dello Stato membro , paese o territorio d ' esportazione , il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 o il formulario EUR . 2 , oppure una loro fotocopia , indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un ' inchiesta . Esse allegano al certificato EUR . 1 oppure al formulario EUR . 2 la fattura o una copia di questa , qualora la fattura sia stata presentata , e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazione contenute in detto certificato o formulario .
Qualora decidano di soprassedere all ' applicazione della decisione , in attesa dei risultati del controllo , le autorità doganali dello Stato membro , paese o territorio d ' importazione offrono all ' importatore la possibilità di ritirare le merci , riservandosi però di prendere le misure di conservazione ritenute necessarie .
3 . I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorità alle autorità doganali dello Stato membro , paese o territorio d ' importazione entro un termine massimo di tre mesi . Essi devono permettere di acertare se il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 o il formulario EUR . 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale .
Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato membro , paese o territorio d ' importazione e quelle dello Stato membro , pese o territorio di esportazione o qualora pongano un problema d ' interpretazione del presente allegato , le contestazioni vengono sottoposte al comitato dell ' origine istituito dal regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo alla nozione di origine delle merci ( 1 ) .
La composizione delle controversie tra l ' importatore e le autorità doganali dello Stato membro , paese o territorio d ' importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest ' ultimo .
Articolo 26
Si procede al controllo a posteriori delle schede informative di cui all ' articolo 20 e secondo metodi analoghi a quelli ivi stabiliti .
Articolo 27
Il Consiglio procede , se necessario oppure ogni qualvolta le autorità competenti della Comunità o di un paese e territorio ne facciano richiesta , all ' esame dell ' applicazione delle disposizioni del presente allegato e dei suoi effetti economici , allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari .
Il Consiglio terrà conto di vari elementi , fra cui l ' incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine .
Le decisioni prese vengono attuate quanto prima .
Articolo 28
1 . Il consiglio può adottare , deroghe al presente allegato quando esse siano rese necessarie dallo sviluppo di industrie esistenti in un paese o territorio o dall ' insediamento di nuovo industrie in un paese o territorio .
Lo Stato membro o , se del caso , le autorità competenti dei paesi e territori interessati informano la Comunità in base ad una documentazione giustificativa elaborata conformemente alla nota esplicativa n . 10 .
2 . Nell ' esame delle domande si tiene conto in particolare
a ) del livello di sviluppo o della situazione geografica del paese o territorio interessato ;
b ) dei casi in cui l ' applicazione delle norme di origine esistenti comprometterebbe sensibilmente , per un ' industria esistente in un paese o territorio , la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità , e particularmente i casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attività ;
c ) dei casi specifici in cui si pu ò chiaramente dimostrar che importanti investimenti in una industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine e in cui una deroga che favorisca l ' attuazione di un programma di investimenti consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive .
3 . In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme di origine cumulativa non permettano di risolvere il problema .
Inoltre , le domande di deroga relative ad un paese o territorio meno sviluppato saranno esaminate con favorevole disposizione , tenendo conto in particolare dei seguenti fattori :
a ) ripercussioni economiche e sociali , specialmente in materia di occupazione , delle decisioni da prendere ;
b ) necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione del paese o territorio meno sviluppato e delle sue difficoltà .
4 . Nell ' esame delle domande caso per caso si tiene conto in particolare della possibilità di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi prodotti originari dei paesi in via di svilluppo vicini , purché possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa .
5 . Il Consiglio , in base a una relazione del comitato dell ' origine , esamina tali domande non appena possibile e prende tutte le disposizioni necessarie affinché una decisione possa essere presa al più presto , comunque non oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda .
6 . a ) Le deroghe hanno validità per un periodo che sarà di norma di due anni . Questo periodo può essere portato ad un massimo di tre anni per tener conto della situazione particolare del paese o territorio richiedente .
b ) Alle condizioni di cui al paragrafo 5 , la decisione di deroga può prevedere un rinnovo di un anno , a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo i paesi e territori interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente allegato che sono oggetto della deroga .
Articolo 29
Gli allegati al presente allegato ne costituiscono parte integrante .
( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 .
Allegato 1 dell ' allegato II
NOTE ESPLICATIVE
Nota 1 - ad articoli 1 e 2
Le espressioni « Stati membri » , « paesi e territori » e « Stati ACP » comprendono anche le acque territoriali .
Le navi operanti in altro mare , comprese le « navi-officina » a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro paese , sono considerate parte del territorio dello Stato membro , del paese o territorio o dello Stato ACP , cui appartengono purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 6 .
Nota 2 - ad articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , e paragrafi 3 e 4
Per stabilire se un prodotto sia originario della Comunità , o di paese o territorio o degli Stati ACP , non ha rilevanza il fatto che l ' energia elettrica , i combustibili , gli impianti e le attrezzature , le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere i prodotti finiti , nonché i prodotti utilizzati nel corso della fabbricazione ma che non sono destinati ad entrare nella composizione finale delle merci , siano o meno originari dei paesi terzi .
Nota 3 - ad articolo 1
Quando si applica una regola di percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato membro o in un paese o territorio , il valore aggiunto per delle lavorazioni o trasformazioni di cui all ' articolo 1 corrisponde al prezzo franco-fabbrica del prodotto ottenute , al netto del valore in dogana dei prodotti terzi importati nella Comunità o nei paesi e territori .
Nota 4 - ad articolo 3 , paragrafi 1 e 2 , e ed articolo 4
Quando il prodotto rientra nell ' elenco A , la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato .
Nota 5 - ad articolo 1
Per l ' applicazione delle regole d ' origine gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute . Tuttavia , tale disposizione non si applica agli imballaggi di tipo insolito per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d ' utilizzazione , di carattere durevole , indipendentemente dalla loro funzione d ' imballaggio .
Nota 6
L ' espressione « loro navi » si applica soltanto alle navi :
- immatricolate o registrate in uno Stato membro , paese o territorio o in Stato ACP,
- che battono bandiera d ' uno Stato membro , di un paese o territorio o d ' une Stato ACP ,
- che appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati membri , paesi e territori o Stati ACP o a una società avente la sede principale in uno di essi , in cui l ' « amministratore » o gli « amministratori » , il presidente del consiglio d ' amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini dei medesimi , e inoltre il cui capitale , relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limita , appartiene almeno per il 50 % a detti Stati , ad amministrazioni locali o a cittadini dei medesimi ;
- il cui equipaggio , capitano e ufficiali compresi , è composto almeno per il 50 % di cittadini degli Stati membri , paese e territori o Stati ACP .
Nota 7 - ad articolo 4
Per « prezzo franco fabbrica » s ' intende il prezzo pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata una lavorazione o transformazione , compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati .
Per « valore in dogana » si intende il valore definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci , firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 .
Nota 8 - ad articolo 23
Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione sulle condizioni in cui le norme d ' origine sono state osservate negli Stati membri , paesi e territori o Stati ACP interessati .
Nota 9 - ad articolo 1 , paragrafo 4
Ai sensi dell ' allegato II , per « Stati ACP » , si paesi denominati Stati ACP nella seconda convenzione ACP-CEE , firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 .
Nota 10 - ad articolo 27 , paragrafo 1
Per facilitare al Consiglio l ' esame delle domande di deroga , lo Stato membro interessato o il paese o territorio richiedente fornisce , a sostegno della sua domanda , una documentazione il più possibile completa , che risponda particolare ai punti riportati in appresso . Le stesse disposizioni sono applicabili ad eventuali proroghe .
- Denominazione del prodotto finito
- Natura e quantitativo di prodotti originari di paesi terzi
- Natura e quantitativo di prodotti originari della Comunità , dei paesi e territori o degli Stati ACP , ivi trasformati
- Processo di fabbricazione
- Valore aggiunto
- Personale impiegato interessata
- Volume delle esportazioni previste nella Comunità
- Altre possibilità d ' approvvigionamento in materie prime
- Giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuovo fonti d ' approvvigionamento
- Altre osservazioni .
Il termine di cui al paragrafo 5 dell ' articolo 28 decorre a partire dalla di presentazione della domanda .
Allegato 2 dell ' allegato II
ELENCO A
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che comportano un cambiamento di voce tariffaria , ma che non conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti derivanti da tali operazioni , oppure lo conferiscono soltanto a determinate condizioni
Prodotti ottenuti * N . della tariffa doganale * Designazione * Lavorazioni o transformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di « prodotti originari » * Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di « prodotti originari » *
02.06 * Carni e frattaglie , commestibili , di qualsiasi specie ( esclusi i fegati di volatili ) , salate o in salamoia , secche o affumicate * Salagione , immersione in salamoia , essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn . 02.01 e 02.04 * *
03.02 * Pesci secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura * Essiccazione , salagione , immersione in salamoia di pesci ; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura * *
04.02 * Latte e crema di latte , conservati , concentrati , o zuccherati * Conservazione , concentrazione del latte o della crema di latte della voce n . 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti * *
04.03 * Burro * Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema * *
04.04 * Formaggi e latticini * Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn . 04.01 , 04.02 e 04.03 * *
07.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati * Congelazione di ortaggi e piante mangerecce * *
07.03 * Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato * Immersione in acqua salata e addizionata di altre sostanze , di ortaggi e di piante mangerecce della voce n . 07.01 * *
07.04 * Ortaggi e piante mangerecce , disseccati , disidratati o evaporati , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati , ma non altrimenti preparati * Essiccazione , disidratazione , evaporazione , riduzione in pezzi , triturazione , polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn . 07.01 , 07.02 e 07.03 * *
08.10 * Frutta , anche cotte , congelate , senza aggiunta di zuccheri * Congelazione di frutta * *
08.11 * Frutta temporaneamente conservate ( ad esempio , mediante anidride solforosa o immersa nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ) , ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate * Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze , di frutta delle voci dal n . 08.01 al n . 08.09 incluso * *
08.12 * Frutta secche ( escluse quelle delle voci dal n . 08.01 al n . 08.05 incluso ) * Essiccazione di frutta * *
11.01 * Farine di cereali * Fabbricazione a partire da cereali * *
11.02 * Semole , semolini , cereali mondati , perlati , spezzati , schiacciati o in fiocchi , escluso il riso della voce n . 10.06 ; germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati * Fabbricazione a partire da cereali * *
11.04 * Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n . 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 ; farine e semolini di sago e di radici e di tuberi compresi nella voce n . 07.06 * Fabbricazione a partire da legumi secchi della voce n . 07.05 , da prodotti della voce n . 07.06 o da frutta del capitolo 8 * *
11.05 * Farina , semolino e fiocchi , di patate * Fabbricazione a partire da patate * *
11.07 * Malto , anche torrefatto * Fabbricazione a partire da cereali * *
11.08 * Amidi e fecole ; inulina * Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 , da patate o da altri prodotti del capitolo 7 * *
11.09 * Glutine di frumento , anche allo stato secco * Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento * *
15.01 * Strutto , altri grassi di maiale e grassi di volatili , pressati , fusi od estratti a mezzo di solventi * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 02.05 * *
15.02 * Sevi ( delle specie bovina , ovina e caprina ) greggi , fusi od estratti a mezzo di solventi , compresi i sevi detti « primo sugo » * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 02.01 e 02.06 * *
15.04 * Grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini , anche raffinati * Fabbricazione a partire da pesci o mammiferi marini * *
15.06 * Altri grassi ed oli animali ( olio di piedi di bue , grassi di ossa , grassi di cascami , ecc . ) * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 * *
ex 15.07 * Oli vegetali fissi , fluidi o concreti , greggi , depurati o raffinati , esclusi gli oli di legno della Cina , di abrasin , di Tung , di oleococca , di oiticica , la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari * Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12 * *
16.01 * Salsicce , salami e simili , di frattaglie o di sangue * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 * *
16.02 * altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 * *
16.04 * Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 * *
16.05 * Crostacei e molluschi ( compresi i testacei ) , preparati o conservati * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 * *
ex 17.01 * Zuccheri di barbabietole e di canna allo stato solido , aromatizzati o colorati * Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
ex 17.02 * altri zuccheri allo solido aromatizzati o colorati * Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
ex 17.02 * altri zuccheri allo stato solido non aromatizzati o colorati ; sciroppi di zucchero non aromatizzati o colorati ; succedanei del miele naturale ; zuccheri e melassi , caramellati * Fabbricazione a partire da prodotti di qualsiasi specie * *
ex 17.03 * Melassi , aromatizzati o colorati * Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
17.04 * Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao * Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
18.06 * cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao * Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
ex 19.02 * Estratti di malto * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 11.07 * *
ex 19.02 * Preparazioni per l ' alimentazione dei fanciulli , per usi dietetici o di cucina , a base di farine , semolini , amidi , fecole o estratti di malto , anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso * Fabbricazione a partire da cereali e derivati , carni , latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
19.03 * Paste alimentari * * Fabbricazione partendo da grano duro *
19.04 * Tapioca , compresa quella di fecola di patate * Fabbricazione a partire da fecola di patate * *
19.05 * Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed rice » , « corn-flakes » e simili * Fabbricazione a partire da prodotti diversi da : * *
* * - granturco del tipo Zea indurata , * *
* * - grano duro , * *
* * - prodotti del capitolo 17 , il cui valore non superi il 30 % del valore del prodotto finito , * *
* * - vitamine , sali minerali , prodotti chimici e sostanze naturali o altre , o preparati impiegati come additivi * *
19.07 * Pane , biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria , senza aggiunta di zuccheri , miele , uova , materie grasse , fromaggio o frutta ; ostie , capsule per medicamenti , ostie per sigilli , fogli di paste essiccate di farina di amido o di fecole e prodotti simili * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 * *
* * - prodotti del capitolo 17 , il cui valore non superi il 30 % del valore del prodotto finito , * *
19.08 * Prodotti della panetteria fine , della pasticceria e della biscotteria anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 * *
20.01 * Ortaggi , piante mangerecce e frutta preparati o conservati nell ' aceto o nell ' acido acetico , con o senza sale , spezie , mostarda o zuccheri * Conservazione degli ortaggi , freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell ' aceto * *
20.02 * Ortaggi e piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico * Conservazione degli ortaggi , freschi o congelati * *
20.03 * Frutta congelata , con aggiunta di zuccheri * Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
20.04 * Frutta , scorze di frutta , piante e partir di piante , cotte negli zuccheri o candite ( sgocciolate , ghiacciate , cristallizzate ) * Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
ex 20.05 * Puree e paste di frutta , gelatine , marmellate ottenute mediante cottura , anche con aggiunta di zuccheri * Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole : * *
* A . Frutta a guscio * * Fabbricazione , senza aggiunta di zucchero o di alcole , per la quale sono utilizzati « prodotti originari » dei nn . 08.01 , 08.05 e 12.02 , il cui valore rappresenta almeno il 60 % del valore del prodotto finito *
20.06 * B . Altre * Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
ex 20.07 * Succhi di frutta ( compresi i mosti d ' uva ) , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri * Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
ex 21.02 * Cicoria torrefatta e suoi estratti * Fabbricazione a partire da cicoria fresca o secca * *
21.05 * Preparazioni per zuppe , minestre o brodi ; zuppe , minestre o brodi preparati alimentari composte omogeneizzate * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 20.02 * *
ex 21.07 * Sciroppi di zucchero , aromatizzati o colorati * Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
22.02 * Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) e altre bevande non alcoliche , esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n . 20.07 * Fabbricazione a partire da succhi di frutta ( 1 ) in cui si fa uso di prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
22.06 * Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 * *
22.08 * Alcole etilico non denaturato di 80° e più ; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 * *
22.09 * Alcole eticolo non denaturato di meno di 80° ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione delle bevande * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 * *
22.10 * Aceti commestibili e loro succedanei commestibili * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 * *
ex 23.03 * Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco ( escluse le acque di macerazione concentrate ) , aventi tenore di proteine calcolato sulla sostanza secca , superiore a 40 % in peso * Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco * *
23.04 * Panelli , sansa di olive ed altri residui dell ' estrazione degli oli vegetali , escluse le morchie * Fabbricazione a partire da prodotti diversi * *
23.07 * Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell ' alimentazione degli animali * Fabbricazione a partire da cereali e derivati , carni , latte , zuccheri e melassi * *
ex 24.02 * Sigarette , tabacco da fumo * * Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso delle materie utilizzate della voce n . 24.01 sono « prodotti originari » *
30.03 * Medicamenti per la medicina umana o veterinaria * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
32.06 * Lacche coloranti * Tutte le fabricazioni a partire dai prodotti delle voci nn . 32.04 e 32.05 * *
32.07 * Altre sostanze coloranti ; prodotti inorganici del quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » * Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche , quali il solfato di bario , la creta , il carbonato di bario , il bianco satinato * *
ex 33.06 * Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali , anche medicinali * Fabbricazione a partire da oli essenziali ( deterpenati o no ) , liquidi o concreti , e resinoidi * *
35.05 * Destina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle di amido o di fecola * * Fabbricazione a partire da granturco o patate *
ex 35.07 * Preparazioni destinate a chiarificare la birra composte di papaina e di bentonite ; preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessili * * Fabbricazione per la quale sono utilizzate dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
37.01 * Lastre fotografiche e pellicole piane , sensibilizzate , non impressionate , diverse da quelle di carta , di cartone , di cartoncino o di tessuto * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 37.02 * *
37.02 * Pellicole sensibilizzate , non impressionate , anche perforate in rotoli o in strisce * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 37.01 * *
37.04 * Lastre e pellicole impressionate , non svilluppate , negative o positive * Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn . 37.01 o 37.02 * *
38.11 * Disinfettanti , insetticidi , fungicidi , rodenticidi , erbicidi , inibitori di germinazione , regolatori di crescita per piante e simili , presentati allo stato di preparazioni o in forme o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri , stoppini e candele solforati e carte moschicide * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del prodotto finito *
38.12 * Bozzime preparate , appretti preparati e preparazione per la mordenzatura , del tipo di quelli utilizzati nell ' industria tessile , nell ' industria della carta , nell ' industria del cuoio o in industrie simili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
38.13 * Preparazione per il decapaggio dei metalli ; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliare per la saldatura dei metalli ; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti ; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 38.14 * Preparazioni antidetonanti , inibitori di ossidazione , additivi peptizzanti , additivi per la viscosità , additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali , esclusi gli additivi preparati per lubrificanti * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * ex 38.15 * « Acceleranti di vulcanizzazione » preparati * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
38.17 * Preparazioni e cariche per apparecchi estintori ; granate e bombe estintrici * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
38.18 * Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 38.19 * Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse ( comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali ) , non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie connesse , non nominati né compresi altrove , esclusi : * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
* - gli oli di flemma e l ' olio di Dippel * * *
* - gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua ; gli esteri di acidi naftenici * * *
* - gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua ; gli esteri di acidi solfonaftenici * * *
* - i solfonati di petrolio , ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini , d ' ammonio o d ' etanolammine ; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi , tiofenici e loro sali * * *
* - gli alchilbenzoli o alchilnaftaline , in miscele * * *
* - gli scambiatori di ioni * * *
* - i catalizzatori * * *
* - le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche * * *
* - i cementi , le malte e composizioni simili , refrattari * * *
* - gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas * * *
* - i carboni ( esclusi quelli in grafite artificiale della voce n . 38.01 ) in composizioni metallografitiche od altre , presentati sotto forma di placchette , di barre , o di altri semiprodotti * * *
* - la sorbite diversa dalla sorbite della voce n . 29.04 * * *
* - le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante * * *
ex 39.02 * Prodotti di polimerizzazione * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 39.07 * Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 incluso , esclusi ventagli e ventole a mano , loro ossature e parti di ossature , e stecche per vestiti e accessori dell ' abbigliamento e simili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
40.05 * Lastre , fogli e nastri di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn . 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma , naturale o sintetica , sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione ; mescole , dette « mescole-madri » , costituite da gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , addizionata , prima o dopo coagulazione , di nero fumo ( con o senza oli minerali ) o di anidride silicilica ( con o senza oli minerali ) , sotto qualsiasi forma * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non è superiore al 50 % del valore del prodotti finito *
41.08 * Cuoio e pelli , verniciati o metallizzati * * Verniciatura o metallizzazione delle peli delle voci dal n . 41.02 al n . 41.06 incluso ( diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie , semplicemente conciate con sostanze vegetali , anche sottoposte ad altre preparazioni , ma evidentemente non utilizzati , in tale stato , per la fabbricazione di lavori di cuoio ) ; il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito *
43.03 * Pelliccerie lavorate o confezionate * Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole , sacchi , mappette , croci e similari della voce n . ex 43.02 * *
ex 44.21 * Casse , cassette , gabbie , cilindri e imballaggi simili , completi , di legno , esclusi quelli di pannelli di fibre * * Fabbricazione a partire da tavole non tagliate , in determinate misure *
ex 44.28 * Legno preparato per fiammiferi ; zeppe di legno per calzature * Fabbricazione a partire da legno in fuscelli * *
45.03 * Lavori di sughero naturale * * Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n . 45.01 *
ex 48.07 * Carta e cartoni semplicemente rigati , lineati o quadrettati , in rotoli o in fogli * * Fabbricazione a partire dalla pasta di carta *
48.14 * Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi , buste , biglietti postali non illustrate e cartoncini ; scatole , involucri a busta e simili , di carta o di cartone , contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato * * Fabbricazione a partire dalla pasta di carta *
ex 48.16 * Scatole , sacchi , sacchetti , cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
49.09 * Cartoline postali , cartoline per anniversari , cartoline di Natale e simili , illustrate , ottenute con qualsiasi procedimento , anche con guarnizioni od applicazioni * Fabbricazione a partire dai prodotti delle voce n . 49.11 *
49.10 * Calendari di ogni specie di carta o cartone , compresi i blocchi di calendari da sfogliare * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 49.11 * *
50.04 ( 2 ) * Filati di seta non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti diversi da quelli della voce n . 50.04 *
50.05 ( 2 ) * Filati di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 50.03 *
ex 50.07 ( 2 ) * Filati di seta , di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso *
ex 50.07 ( 2 ) * Imitazioni del catgut preparate con fili di seta * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 50.01 o da prodotti della voce n . 50.03 non cardati né pettinati *
50.09 ( 3 ) * Tessuti di seta , di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 50.02 o della voce n . 50.03 *
51.01 ( 2 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
51.02 ( 2 ) Monofili , lamette e simili ( paglia artificiale ) ed imitazioni del catgut di materie tessili sintetiche es artificiali * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili * PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 380D1186.3
51.03 ( 2 ) * Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
51.04 ( 3 ) * Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue ( compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn . 51.01 o 51.02 * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
52.01 ( 3 ) * Fili di metallo combinati con filati tessili ( filati metallici ) , compresi i filati tessili spiralati con metallo e filati tessili metallizzati * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici , da paste tessili o da fibre tessili naturali , da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami , non cardati né pettinati *
52.02 ( 3 ) * Tessuti di fili fi metallo , di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n . 52.01 , per l ' abbigliamento , l ' arredamento ed usi simili * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici , da paste tessili o da fibre tessili naturali , da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami *
53.06 ( 2 ) * Filati di lana cardata , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 53.01 e 53.03 *
53.07 ( 2 ) * Filati di lana pettinata , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 53.01 e 53.03 *
53.08 ( 2 ) * Filati di peli fini , cardati o pettinati , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da peli fini greggi della voce n . 53.02 *
53.09 ( 2 ) * Filati di peli grossolani o di crine , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da peli grossolani della voce n . 53.02 o da crini della voce n . 05.03 , greggi *
53.10 ( 2 ) * Filati di lana , di peli ( fini o grossolani ) o di crine , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n . 05.03 e da n . 53.01 a n . 53.04 incluso *
53.11 ( 3 ) * Tessuti di lana o di peli fini * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso *
53.12 ( 3 ) * Tessuti di pelli grossolani o di crine * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 53.02 al 53.05 incluso o a partire da crine della voce n . 05.03 *
54.03 ( 2 ) * Filati di lino o di ramiè , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 54.01 , non cardati né pettinati , o a partire da prodotti della voce n . 54.02 *
54.04 ( 2 ) * Filati di lino o di ramiè , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 54.01 o 54.02 *
54.05 ( 3 ) * Tessuti di lino o di ramiè * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 54.01 o 54.02 *
55.05 ( 2 ) * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 55.01 o 55.03 *
55.06 ( 2 ) * Filati di cotone preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 55.01 o 55.03 *
55.07 ( 3 ) * Tessuti di cotone a punto di garza * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 55.01 , 55.03 o 55.04 *
55.08 ( 3 ) * Tessuti di cotone ricci del tipo spugna * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 55.01 , 55.03 o 55.04 *
55.09 ( 3 ) * Altri tessuti di cotone * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 55.01 , 55.03 o 55.04 *
56.01 * Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali , in massa * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
56.02 * Fasci ( câbles ) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
56.03 * Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ( continue o in fiocco ) in massa , compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
56.04 * Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ( continue o in fiocco ) , cardati , pettinati o altrimenti preparati per la filatura * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
56.05 ( 2 ) * Filati di fibre sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
56.06 ( 2 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
56.07 ( 3 ) * Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 56.01 , 56.02 e 56.03 incluso *
57.06 ( 2 ) * Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce n . 57.03 * * Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n . 57.03 *
ex 57.07 ( 2 ) * Filati di canapa * * Fabbricazione a partire da canapa greggia *
ex 57.07 ( 2 ) * Filati di altre fibre tessili vegetali esclusi i filati di canapa * * Fabbricazione a partire da fibre tessili vegetali esclusi i filati di canapa * * Fabbricazione a partire da fibre tessili vegetali gregge della voci dal n . 57.02 al n . 57.04 incluso *
ex 57.07 * Filati di carta * * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 47 , da prodotti chimici , da paste tessili o da fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche e artificiali ; in fiocchi o loro cascami , non cardati né pettinati *
57.10 ( 3 ) * Tessuti di iuta a di altre fibre tessili liberiane della voce n . 57.03 * * Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n . 57.03 *
ex 57.11 ( 3 ) * Tessuti di altre fibre tessili vegetali * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 57.01 , 57.02 , 57.04 o dai filati di cocco della voce n . 57.07 *
ex 57.11 * Tessuti di filati di carta * * Fabbricazione a partire da carta , da prodotti chimici , da paste tessili o da fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami *
58.01 ( 4 ) * Tappeti a punti annodati od arrotolati , anche confezionati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 incluso , 51.01 , dal 53.01 al 53.05 incluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , dal 56.01 al 56.03 incluso , o dal 57.01 al 57.04 incluso *
58.02 ( 4 ) * Altri tappeti , anche confezionati ; tessuti detti Kelim o Kilim , Schumacks o Soumak , Karamanie e simili , anche confezionati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 incluso , 51.01 , dal 53.01 al 53.05 incluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , dal 56.01 al 56.03 incluso , dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n . 57.07 *
58.04 ( 4 ) * Velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia , esclusi i manufatti delle voci nn . 55.08 e 58.05 * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 incluso , dal 53.01 al 53.05 incluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , dal 56.01 al 56.03 incluso , dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
58.05 ( 4 ) * Nastri , galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati ( bolduc ) esclusi i manufatti della voce n . 58.06 * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 incluso , dal 53.01 al 53.05 incluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , dal 56.01 al 56.03 incluso , o dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
58.06 ( 4 ) * Etichette , scudetti e simili tessuti , ma non ricamati , in pezza , in nastri o tagliati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 incluso , dal 53.01 al 53.05 incluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , o dal 56.01 al 56.03 incluso , o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
58.07 ( 4 ) * Filati di ciniglia ; filati spiralati ( vergolinati ) , diversi da quelli della voce n . 52.01 e dai filati di crine spiralati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali , in pezza ; ghiande , nappe , olive , noci , fiocchetti ( pompons ) e simili * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
58.08 ( 4 ) * Tulli e tessuti a maglie annodate ( reti ) , lisci * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
58.09 ( 4 ) * Tulli , tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate ( reti ) , operati ; pizzi ( a macchina o a mano ) in pezza , in strisce o in motivi * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
58.10 * Ricami in pezza , in strisce o in motivi * * Fabbricazione per la quale vengono dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
59.01 ( 4 ) * Ovatte o manufatti di ovatta ; borre di cimatura , nodi e groppetti ( bottoni ) di materie tessili * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali , sia da prodotti chimici o da paste tessili *
ex 59.02 ( 4 ) * Feltri e manufatti di feltro , esclusi i feltri all ' ago anche impregnati o spalmati * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali , sia da prodotti chimici o da paste tessili *
ex 59.02 ( 4 ) * Feltri all ' ago anche impregnati o spalmati * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali , sia da prodotti chimici o da paste tessili ; ottenuti a partire da fibre o da fasci ( câbles ) continui di polipropilene le cui fibre semplici hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
59.03 ( 4 ) * « Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute » anche impregnati o spalmati * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali , sia da prodotti chimici o da paste tessili *
59.04 ( 4 ) * Spago , corde e funi , anche intrecciati * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali , sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n . 57.07 *
59.05 ( 4 ) * Reti ottenute con l ' impiego di manufatti previsti dalla voce n . 59.04 , in strisce , in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca , in forme determinate , costituite da filati , spago o corde * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali , sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n . 57.07 *
59.06 ( 4 ) * Altri manufatti ottenuti , con l ' impiego di filati , spago , corde o funi esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali , sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n . 57.07 *
59.07 * Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee , del tipo usato in legatoria , per cartonaggi , nella fabbricazione di astucci o per usi simili ( percallina spalmata , ecc . ) , tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili per cappelleria * * Fabbricazione a partire da filati *
59.08 * Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie * * Fabbricazione a partire da filati *
59.10 ( 4 ) * Linoleum per qualsiasi uso , anche tagliati ; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili , anche tagliati * * Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili *
ex 59.11 * Tessuti gommati , diversi da quelli a maglia , ad esclusione di quelli costituiti da tessuti di fibre tessil sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue , disposti parallelamente , impregnati o ricoperti di lattice di gomma , contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici * * Fabbricazione a partire da filati *
ex 59.11 * Tessuti gommati diversi da quelli a maglia , costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue , disposti parallelamente , impregnati o ricoperti di lattice di gomma , contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici *
59.12 * Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte per scenari di teatri , per sfondi di studi o per usi simili * * Fabbricazione a partire da filati *
59.13 ( 4 ) * Tessuti ( diversi da quelli a maglia ) elastici , costituiti da materie tessili miste a fili di gomma * * Fabbricazione a partire da filati semplici *
59.15 ( 4 ) * Tubi per pompe ed altri tubi simili , di materie tessili , anche con armature od accessori di altre materie * * Fabbricazione a partire da prodotto delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili *
59.16 ( 4 ) Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili , anche armati * * Fabbricazione a partire da prodotto delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili *
59.17 ( 4 ) * Tessuti e manufatti per usi tecnici , di materie tessili * * Fabbricazione a partire da prodotto delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili *
ex capitolo 60 ( 4 ) * Maglierie , esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Fabbricazione a partire da fibre naturali cardate o pettinate , da materie delle voci dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , da prodotti chimici o paste tessili *
ex 60.02 * Guanti a maglia non elastica né gommata , ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 60.03 * Calze , sottocalze , calzini , proteggicalze e manufatti simili , a maglia non elastica né gommata , ottenuti per curcitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 60.04 * Sottovesti a maglia non elastica né gommata , ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 60.05 * Indumenti esterni , accessori di abbigliamento ed altri manufatti , a maglia non elastica né gommata , ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 60.06 * Altri manufatti ( comprese le ginocchiere e le calze per varici ) a maglia elastica o a maglia gommata , ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 61.01 * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 61.01 * Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 5 ) *
ex 61.02 * Indumenti esterni per donna , per ragazza e per bambini , non ricamati , esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 61.02 * Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 5 ) *
ex 61.02 * Indumenti esterni per donna , per ragazzo e ragazza , per bambini ricamati * * Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 5 ) *
61.03 * Sottovesti ( biancheria da dosso ) per uomo e per ragazzo , compresi i colli , colletti , sparati e polsini * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
61.04 * Sottovesti ( biancheria da dosso ) per donna , per ragazza e per bambini * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 61.05 * Fazzoletti da naso e da taschino , non ricamati * * Fabbricazione a partire da filati semplici greggi ( 5 ) ( 6 ) *
ex 61.05 * Fazzoletti da naso e da taschino , ricamati * * Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 5 ) *
ex 61.06 * Scialli , sciarpe fazzoletti da collo , sciarpette , mantiglie , veli e velette , e manufatti simili , non ricamati * * Fabbricazione a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili ( 5 ) *
ex 61.06 * Scialli , sciarpe fazzoletti da collo , sciarpette , mantiglie , veli e velette , e manufatti simili , ricamati * * Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 5 ) *
61.07 * Cravatte * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
61.09 * Busti , fascette , guaine , reggiseno , bretelle , giarrettiere , reggicalze e manufatti simili di tessuto o di maglia , anche elastici * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 61.10 * Guanti , calze e calzini , esclusi quelli a maglia , esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 61.10 * Equippagiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 5 ) *
ex 61.11 * Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario : sottobraccia , imbottiture e spalline di sostegno per sarti , cinture e cinturoni , manicotti , maniche di protezione , ecc . , esclusi i colli collaretti , soggoli , sparati , gale , polsi , polisini , sproni , fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna , ricamati * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 61.11 * Colli , collaretti , soggoli , sparati , gale , polsi , polsini , sproni , fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna , ricamati * * Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 5 ) *
62.01 * Coperte * * Fabbricazione a partire da filati greggi di cui ai capitoli da 50 a 56 compresso ( 6 )
ex 62.02 * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina ; tende , tendine ed altri manufatti per l ' arredamento , non ricamati * * Fabbricazione a partire da filati semplici greggi ( 6 ) *
ex 62.02 * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina ; tende , tendine ed altri manufatti per l ' arredamento , ricamati * * Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
62.03 * Sacchi e sacchetti da imballaggio * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici , da paste tessili o fibre tessili naturali , da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami ( 2 ) *
62.04 * Copertoni , vele per imbarcazioni , tende per l ' esterno , tende e oggetti per campeggio * * Fabbricazione a partire da filati semplici e greggi ( 6 ) *
ex 62.05 * Altri manufatti confezionati di tessuti , compresi i modelli di vestiti , esclusi ventagli e ventole a mano , loro ossature e parti di ossature * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
64.01 * Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale * Fabbricazione a partire delle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne , di qualsiasi materia eccetto il metallo * *
64.02 * Calzature con suole esterne di cuoio naturale , artificiale o ricostituito ; calzature ( non comprese nella voce n . 64.01 ) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale * Fabbricazione a partire delle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne , di qualsiasi materia eccetto il metallo * *
64.03 * Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero * Fabbricazione a partire delle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne , di qualsiasi materia eccetto il metallo * *
64.04 * Calzature con suole esterne di altre materie ( corda , cartone , tessuto , feltro , giunco , materie da intreccio , ecc . ) * Fabbricazione a partire delle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne , di qualsiasi materia eccetto il metallo * *
65.03 * Cappelli , copricapi ed altre acconciature , di feltro , fabbricati con le campagne o con i dischi o piatti della voce n . 65.01 , anche guarniti * * Fabbricazione a partire da fibre tessili ( 5 ) *
65.05 * Cappelli , copricapi ed altre acconciature ( comprese le retine per capelli ) , di maglia o fabbricati con tessuti , pizzi o feltro ( in pezzi , ma non in strisce ) , anche guarniti * * Fabbricazione a partire o da filati , o da fibre tessili ( 5 ) *
66.01 * Ombrelli ( da pioggia e da sole ) , compresi gli ombrelli-bastone , i parasole-tende , gli ombrelli e simili * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore prodotto finito *
ex 70.07 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche sgrossati e smerigliati o puliti ) , tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare , o curvati o altrimenti lavorati ( smussati , incisi , ecc . ) ; vetri isolanti a pareti multiple * Fabbricazione a partire dal vetro tirato , colato o laminato delle voci dal n . 70.04 al n . 70.06 incluso * *
70.08 * Lastre o vetri di sicurezza , anche sagomati , consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro * Fabbricazione a partire dal vetro tirato , colato o laminato delle voci dal n . 70.04 al n . 70.06 incluso * *
70.09 * Specchi di vetro , anche incorniciati , compresi gli specchi retrovisivi * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 70.04 al n . 70.06 incluso * *
71.15 * Lavori di perle fini , di pietre preziose ( gemme ) , do pietre semipreziose ( fini ) , di pietre sintetiche o ricostituite * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore prodotto finito *
73.07 * Ferro ed acciaio in blumi , bilette , bramme e bidoni ; ferro ed acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio ( sbozzi di forgia ) * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.06 * *
73.08 * Sbozzi in rotoli per lamiere , di ferro o di acciaio * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.07 * *
73.09 * Larghi piatti , di ferro o di acciaio * Fabbricazione a partire da prodotti della voci nn . 73.07 o 73.08 * *
73.10 * Barre di ferro o di acciaio , laminate o estruse a caldo o fucinate ( compresa la vergella o bordione ) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo , barre forate di acciaio per la perforazione delle mine * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.07 * *
73.11 * Profilati di ferro o di acciaio , laminati o estrusi a caldo , fucinati , oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio , anche forate o fat di elementi riuniti * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 73.07 al 73.10 incluso , 73.12 o 73.13 * *
73.12 * Nastri di ferro o di acciaio , laminati a caldo o a freddo * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 73.07 al 73.09 incluso o 73.13 * *
73.13 * Lamiere di ferro o di acciaio , laminate a caldo o a freddo * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 73.07 al 73.09 incluso * *
73.14 * Fili di ferro o di acciaio , nudi o rivestiti esclusi i fili isolati per l ' elettricità * Fabbricazione a partire da prodotti delle voce n . 73.10 * *
73.16 * Elementi per la costruzione di strade ferrate , di ghisa , di ferro o di acciaio : rotaie , controrotaie , aghi , cuori , incroci e scambi , tiranti per aghi , rotaie a cremagliera , traverse , stecche , cuscinetti , cunei , piastre di appoggio piastre di fissaggio , piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa , la congiunzione o il fissaggio delle rotaie * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.06 *
73.18 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) di ferro o di acciaio , esclusi gli oggetti della voce n . 73.19 * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 73.06 , 73.07 o della voce n . 73.15 nelle forme indicate alle voci nn . 73.06 e 73.07 *
74.03 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.04 * Lamiere , lastre , fogli e nastri di rame , di spessore superiore a 0,15 mm * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.05 * Fogli e nastri sottili di rame ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , di spessore di 0,15 mm o meno ( non compreso il supporto ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.06 * Polveri e pagliette di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.07 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.08 * Accessori per tubi , di rame ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.10 * Cavi , corde , trecce e simili , di fili di rame , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.11 * Tele metalliche ( comprese le tele continue o senza fine ) , reti e griglie di fili di rame ; lamiere o lastre stirate , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.15 * Punte , chiodi rampini , ganci e puntine , di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame ; bulloni e dadi ( anche non filettati ) , viti , viti ad occhio e ganci a vite , ribadini , copiglie pernotti , chiavette e oggetti simili di bulloneria e di vieteria , di rame ; rondelle ( comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla ) , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.16 * Molle di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.17 * Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare , dei tipi di uso domestico , loro parti e pezzi staccati , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.18 * Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.19 * Altri lavori di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
75.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
75.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri di qualunque spessore , di nichelio ; polveri e pagliette di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
75.04 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
75.05 * Anodi per nichelatura , compresi quelli ottenuti per elettrolisi , greggi o lavorati * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
75.06 * Altri lavori di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri , di alluminio , di spessore superiore a 0,20 mm * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.04 * Fogli e nastri sottili , di alluminio ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , di spessore di 0,20 mm o meno ( non compreso il supporto ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.05 * Polveri e pagliette di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.06 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate , di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.07 * Accessori per tubi , di alluminio ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.08 * Costruzioni e loro parti ( capannoni , ponti ed elementi di ponti , torri , piloni , pilastri , colonne , ossature , impalcature tettoie , intelaiature di porte e finestre , balaustrate , ecc . ) , di alluminio ; lamiere , barre , profilati , tubi , ecc . , di alluminio , predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.09 * Serbatoi , cisterne , vasche , tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia ( esclusi i gas compressi o liquefatti ) , di alluminio , di capacità superiore a 300 litri , senza dispositivi meccanici o termici , anche con rivestimento interno o calorifugo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.10 * Fusti , tamburi , bidoni , scatole ed altri recipienti simili , per il trasporto o l ' imballaggio , di alluminio , compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.11 * Recipienti di alluminio per gas compresi e liquefatti * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.12 * Cavi , corde , trecce e simili , di fili di alluminio , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.15 * Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.16 *Altri lavori di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
77.02 * Barre , profilati , fili , lamiere , fogli , nastri , torniture calibrate , polveri e pagliette , tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate , di magnesio ; altri lavori di magnesio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
78.02 * Barre , profilati , e fili di sezione piena , di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
78.03 * Lamiere , fogli e nastri di piombo , del peso superiore a 1,700 kg per m2 * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
78.04 * Fogli e nastri sottili di piombo ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone materie plastiche artificiali o supporti simili ) , pesanti 1,700 kg o meno per m2 ( non compresa il supporto ) ; polveri e pagliette di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
78.05 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , tubi ad S per sifoni , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
78.06 * Altri lavori di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
79.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
79.03 * Lamiere , fogli e nastri , di qualsiasi spessore , di zinco ; polveri e pagliette di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
79.04 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
79.06 * Altri lavori di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
80.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di stagno * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
80.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri , di stagno , del peso superiore a 1 kg per m2 * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
80.04 * Fogli e nastri sottili , di stagno ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , del peso di 1 kg o meno per m2 ( non compreso il supporto ) ; polveri e pagliette di stagno * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
80.05 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) di stagno * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
82.05 * Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano , anche meccanica per ( per imbutire , stampare , maschiare , alesare , filettare , fresare , mandrinare , intagliare , tornire , avviare , ecc . ) , comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare , con parte operante * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito *
82.06 * Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito *
ex capitolo 84 * Caldaie , macchine , apparecchi e congegni meccanici , eccettuato materiale , macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie ( 84.15 ) e macchine per cucire , compresi i mobili per dette macchine ( ex 84.41 ) * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito *
84.15 * Materiale , macchine ed apparecchi per la produzion del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , parti e pezzi ( 7 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *
ex 84.41 * Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , calzature , ecc . ) compresi i mobili per dette macchine * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito , e a condizione :
* * * - che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 7 ) utilizzati per il montaggio della testa ( motore escluso ) siano prodotti « originari » , *
* * * - che il meccanismo di tensione del filo , il meccanismo dell ' uncinetto e il meccanismo zig-zag , siano prodotti « originari »
ex capitolo 85 * Macchine ed apparecchi elettrici ; materiali destinati ad usi elettrotecnici , ad eccezione dei prodotti delle voci nn . 85.14 e 85.15 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
85.14 * Microfoni e loro supporti , altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : *
* * * - che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 7 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » , *
* * * - e che il valore dei transistori utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ( 8 ) *
85.15 * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e al radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioteleguida , di radiorilevazione , di radioscandaglio e di radiotelecomando * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : *
* * * - che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 7 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » , *
* * * - e che il valore dei transistori utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ( 8 ) *
capitolo 86 * Veicoli e materiale per strade ferrate ; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
ex capitolo 87 * Vetture automobili , trattori , velocipedi ed altri veicoli terrestri , esclusi i prodotti della voce n . 87.09 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
87.09 * Motocicli e velocipedi con motore ausiliario , anche con carrozzetta ; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta , presentate isolatamente * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , pezzi e parti ( 7 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » , *
ex capitolo 90 * Strumenti e apparecchi di ottica , per fotografia e per cinematorgrafia , di misura , di verifica , di precisione ; strumenti e apparecchi medioco-chirurgici , esclusi i prodotti di cui alle voci nn . 90.05 , 90.07 ( esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia ad accensione elettrica ) , 90.08 , 90.12 e 90.26 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
90.05 * Binocoli e cannocchiali con o senza prismi * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 7 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *
ex 90.07 * Apparecchi fotografici ; apparecchi e dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia , diversi da lampade a scarica della voce n . 85.20 , esclusi la lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia , ad accensione elettrica * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali sono impiegati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , parti e pezzi ( 7 ) impiegati sia rappresentato da prodotti « originari » *
90.08 * Apparecchi cinematografici ( da presa delle immagini e da presa del suono , anche combinati , apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono ) * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 7 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *
90.12 * Microscopi ottici , compresi gli apparecchi per la microfotografia , la microcinematografia e la microproeizione * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 7 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *
90.26 * Contatori di gas , di liquidi e di elettricità , compresi i contatori di produzione , di controllo e di taratura * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 7 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *
ex capitolo 91 * Orologeria , ad eccenzione dei prodotti di cui alle voci nn . 91.04 e 91.08 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
91.04 * Orologi , pendole , sveglie e simili apparecchi di orologeria , con movimento diverso da quello degli orologi tascabili * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , parti e pezzi ( 7 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *
91.08 * Altri movimenti finiti di orologeria * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , parti e pezzi ( 7 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *
ex capitolo 92 * Strumenti musicali , apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono , apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione , loro parti ed accessori , esclusi i prodotti della voce n . 92.11 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
92.11 * Fonografi , apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono , compresi i giradischi , girafilm e girafili , con o senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ed a condizione : *
* * * - che almeno il 50 % in valore dei prodotti , parti e pezzi ( 7 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » , *
* * * - e che il valore dei transistori utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ( 8 ) *
capitolo 93 * Armi e munizioni * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 96.01 * Oggetti di spazzolificio ( spazzole , scope-spazzole , spazzolini , pennelli e simili ) , comprese le spazzole costituenti elementi di macchine , rulli per dipingere , raschini di gomma o di altre simili materie flessibili * * Fabbricazione per la quale sono impiegati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
97.03 * Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
98.01 * Bottoni , bottoni a pressione , bottoni per polsini e simili ( compresi gli sbozzi , di dischetti per bottoni e le parti di bottoni ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
98.08 * Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili , anche montati su bobine ; cuscinetti per timbri , anche impregnati , con o senza scatola * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
Allegato 3 dell ' allegato II
ELENCO B
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non comportano cambiamenti di voce tariffaria , ma che tuttavia conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti ottenuti da queste operazioni
Prodotti finiti * N . della tariffa doganale * Designazione * Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di « prodotti originari » *
* * L ' incorporazione dei prodotti , parti e pezzi staccati nelle caldaie , macchine , apparecchi , ecc . , dei capitoli da 84 a 92 , nelle caldaie e radiatori , di cui alla voce n . 73.37 , nonché nei prodotti delle voci nn . 97.07 e 98.03 non ha l ' effetto di far perdere il carattere di « prodotti originari » ai suddetti prodotti , a condizione che il valore di questi ultimi , parti e pezzi non superi il 5 % del valore del prodotto finito *
13.02 * Gomma lacca , anche imbianchita ; gomme , gommoresine , resine e balsami naturali * Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 15.05 * Lanolina raffinata * Fabbricazione a partire dal grasso di lana ( untume ) *
ex 15.10 * Alcoli grassi industriali * Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali *
ex 17.01 * Zuccheri di barbabietola o di canna , allo stato solido , aromatizzati o colorati * Fabbricazione a partire da zuccheri di barbabietola o di canna , allo stato solido , senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito *
ex 17.02 * Lattosio , glucosio , zucchero d ' acero e altri zuccheri , allo stato solido , aromatizzati o colorati * Fabbricazione a partire da altri zuccheri , allo stato solido , senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito *
ex 17.03 * Melassi , aromatizzati o con aggiunta di coloranti * Fabbricazione a partire da prodotti senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito *
ex 21.03 * Senapa preparata * Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 22.09 * Whisky , il cui tenore in alcole è inferiore a 50° * Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale al massimo il 15 % del valore del prodotto finito è rappresentato da prodotti non originari *
ex 25.15 * Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm * Segamento in lastre o in elementi , lucidatura , levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati , semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm *
ex 25.16 * Granito , porfido , basalto , arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione , greggi , sgrossati o semplicemente segati , di spessore uguale o inferiore a 25 cm * Segamento di granito , porfido , basalto , arenaria ed altre pietre da costruzione , greggi , sgrossati , semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm *
ex 25.18 * Dolomite calcinata ; pigiata di dolomite * Calcinazione della dolomite greggia *
ex 25.19 * Altro ossido di magnesio , anche chimicamente puro * Fabbricazione a partire da carbonato di magnesio naturale ( magnesite ) *
ex 25.19 * Carbonato di magnesio naturale ( magnesite ) , anche calcinato , ad esclusione dell ' ossido di magnesio , macinato e messo in recipienti ermetici * Macinazione del carbonato di magnesio naturale ( magnesite ) , anche calcinato , escluso l ' ossido di magnesio , e confezione in recipienti ermetici *
ex 25.24 * Fibre di amianto grezze * Trattamento del minerale di amianto concentrato ( arricchito ) *
ex 25.26 * Cascami di mica macinati ed omogeneizzati * Macinazione ed omogeneizzazione dei cascami di mica *
ex 25.32 * Terre coloranti , calcinate o polverizzate * Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti *
ex capitoli da 28 a 37 * Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse , eccetto l ' anidride solforica ( ex 28.13 ) , i fosfati alluminocalcici naturali trattati termicamente , macinati e polverizzati ( ex 31.03 ) , i tannini ( ex 32.01 ) , gli oli essenziali , i resinoidi e i sottoprodotti terpenici ( ex 33.01 ) , le preparazioni destinate a intenerire la carne e le preparazioni destinate a chiarificare la birra , composte di papaina e bentonite e le preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessili ( ex 35.07 ) * Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito *
ex 28.13 * Anidride solforica * Fabbricazione a partire da anidride solforosa *
ex 31.03 * Fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente , macinati e polverizzati * Macinazione e polverizzazione di fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente *
ex 32.01 * Tannini ( acidi tannici ) , compreso il tannino di noci di galla all ' acqua , e loro sali eteri , esteri ed altri derivati * Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale *
ex 33.01 * Oli essenziali ( deterpenati o non ) , liquidi o concreti ; resinoidi ; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali * Fabbricazione a partire da soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi , negli oli fissi , nelle cere o prodotti analoghi , ottenuti per « effleurage » o macerazione *
ex 35.07 * Preparazioni destinate a intenerire la carne e a chiarificare la birra , composte di papaina e di bentonite ; preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessili * Fabbricazione a partire da enzimi preparati il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto finito *
ex capitolo 38 * Prodotti vari delle industrie chimiche , esclusi il tallol raffinato ( ex 38.05 ) , l ' essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato , depurata ( ex 38.07 ) , la pece nera ( pece di catrame vegetale ) ( ex 38.09 ) * Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito *
ex 38.05 * Tallol raffinato * Raffinazione del tallol greggio *
ex 38.07 * Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato , depurata * Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell ' essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato , greggia *
ex 38.09 * Pece nera ( pece di catrame vegetale ) * Distillazione del catrame di legno *
ex capitolo 39 * Materie plastiche artificiali , eteri ed esteri della cellulosa , resine artificiali e lavori di tali sostanze , escluse le pellicole di ionomeri ( ex 39.02 ) * Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito *
ex 39.02 * Pellicole di ionomeri * Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica , che è un copolimero d ' etilene e dell ' acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici , principalmente di zinco e di sodio *
ex 40.01 * Lastre di gomma laminata per suole * Laminazione di fogli di para di gomma naturale *
ex 40.07 * Fili e corde di gomma vulcanizzata ricoperti di materie tessili * Fabbricazione a partire da fili e corde di gamma vulcanizzata pura *
ex 41.01 * Pelli di ovini tosate * Slanatura di pelli di ovini *
ex 41.02 * Pelli di bovini ( compresi i bufali ) e di equini , preparate ma non pergamenate , escluse quelle delle voci dal n . 41.06 al n . 41.08 , riconciate * Riconciatura di pelli di bovini ( compresi bufali ) e di equini , semplicemente conciate *
ex 41.03 * Pelli ovine , preparate ma non pergamenate , escluse quelle delle voci dal n . 41.06 al n . 41.08 , riconciate * Riconciatura di pelli ovine , semplicemente conciate *
ex 41.04 * Pelli caprine , preparate ma non pergamenate , escluse quelle delle voci dal n . 41.06 al n . 41.08 , riconciate * Riconciatura di pelli caprine , semplicemente conciate *
ex 41.05 * Pelli preparate , ma non pergamenate , di altri animali , escluse quelle delle voci dal n . 41.06 al n . 41.08 , riconciate * Riconciatura di pelli di altri animali semplicemente conciate *
ex 43.02 * Pelli confezionate * Imbianchimento , tintura , appretto , taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate *
ex 44.22 * Fusti , botti , mastelli , secchie e altri lavori di bottaio e loro parti * Fabbricazione a partire da legname da bottaio , anche segato sui due lati principali , ma non altrimenti lavorato *
ex 50.03 * Cascami di seta , borra , roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura , cardati o pettinati * Cardatura o pettinatura dei cascami di seta , borra , roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura *
ex 50.09 * Tessuti stampati * Stampa accompagnata da operazioni di finitura o di rifinitura ( imbianchimento , apprettatura , essiccamento , vaporizzazione , desmottamento ( « épincetage » ) , rattoppatura , impregnazione , sanforizzazione , mercerizzazione ) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito *
ex 51.04 * * *
ex 53.11 * *
ex 53.12 * * *
ex 54.05 * * *
ex 55.07 * * *
ex 55.08 * * *
ex 55.09 * * *
ex 56.07 * * *
ex 59.14 * Reticelle ad incandescenza * Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia *
ex 67.01 * Spolverini e scopette di piume * Fabbricazione a partire da piume , parti di piume e calugine *
ex 68.03 * Lavori di ardesia naturale o agglomerata * Fabbricazione di lavori di ardesia *
ex 68.04 * Pietre per affilare , per avvivare o levigare a mano , di pietre naturali , di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche * Taglio , aggiustamento ed incollaggio di abrasivi che per la forma non sono riconoscibili come destinati all ' uso a mano *
ex 68.13 * Lavori di amianto ; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio * Fabbricazione di lavori di amianto , di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio *
ex 68.15 * Lavori di mica , compresa la mica su carta o su tessuto * Fabbricazione di lavori di mica *
ex 70.10 * Bottiglie e boccette tagliate * Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
70.13 * Oggetti di vetro per il servizio il tavola , di cucina , di toletta , per ufficio , per la decorazione degli appartamenti o per usi simili , esclusi gli oggetti della voce n . 70.19 * Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito o decorazione eseguita completamente a mano , ad esclusione della stampa serigrafica , di oggetti di vetro soffiati a bocca , il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 70.20 * Lavori di fibre di vetro * Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge *
ex 71.02 * Pietre preziose ( gemme ) e pietre semipreziose ( fini ) , tagliate o altrimenti lavorate , non incastonate né montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite * Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge *
ex 71.03 * Pietre sintetiche e ricostituite , tagliate o altrimenti lavorate , non incastonate né montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite * Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite gregge *
ex 71.05 * Argento e sue leghe ( compreso l ' argento dorato e l ' argento platinato ) , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione dell ' argento e sue leghe , greggi *
ex 71.05 * Argento e sue leghe ( compreso l ' argento dorato e l ' argento platinato ) , greggi * Mescolanza o separazione elettrolitica dell ' argento e sue leghe , greggi *
ex 71.06 * Metalli comuni placcati o ricoperti d ' argento , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento , greggi *
ex 71.07 * Oro e sue leghe ( compreso l ' oro platinato ) , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione dell ' oro e delle sue leghe ( compreso l ' oro platinato ) , greggi *
ex 71.07 * Oro e sue leghe ( compreso l ' oro platinato ) , greggi * Mescolanza o separazione elettrolitica dell ' oro e sue leghe , greggi *
ex 71.08 * Metalli comuni o argento , placcati o ricoperti di oro , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento , greggi *
ex 71.09 * Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe , greggi * Laminazione , stiratura , trafilatura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe , greggi *
ex 71.09 * Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe , semilavorati * Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe , greggi *
ex 71.10 * Metalli comuni o metalli preziosi , placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione dei metalli comuni o metalli preziosi , placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino , greggi *
ex 73.15 * Acciai legati e acciai fini al carbonio : * *
* - nelle forme indicate alle voci dal n . 73.07 al n . 73.13 incluso * Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n . 73.06 *
* - nelle forme di cui alla voce n . 73.14 * Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn . 73.06 e 73.07 *
ex 73.29 * Catene antisdrucciolevoli * Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono impiegati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 74.01 * Rame da affinazione ( blister ed altri ) * Conversione di metalline cuprifere *
ex 74.01 * Rame raffinato * Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione ( blister ed altri ) , dei cascami e dei rottami di rame *
ex 74.01 * Leghe di rame * Fusione e trattamento termico del rame raffinato , dei cascami e dei rottami di rame *
ex 75.01 * Nichelio greggio ( esclusi gli anodi della voce n . 75.05 ) * Affinazione per elettrolisi , per fusione o per processo chimico delle metalline « speiss » ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio *
ex 75.01 * Nichelio greggio , escluse le leghe di nichelio * Affinaggio per elettrolisi , per fusione o per processo chimico di cascami e rottami di nichelio *
ex 76.01 * Alluminio greggio * Fabbricazione , con trattamento termico o elettrolitico , di alluminio non legato , di cascami e di rottami di alluminio *
76.16 * Altri lavori di alluminio * Fabbricazione per la quale vengono utilizzate tele metalliche ( comprese le tele continue o senza fine ) , reti e griglie , di fili di alluminio ; lamiere o nastri spiegati di alluminio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 77.02 * Altri lavori di magnesio * Fabbricazione a partire da barre , profilati , fili , lamiere , fogli , nastri , torniture calibrate , polveri e pagliette , tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate di magnesio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 77.04 * Berillio ( glucinio ) lavorato * Laminazione , stiratura , trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 78.01 * Piombo affinato * Produzione per affinazione termica di piombo d ' opera *
ex 81.01 * Tungsteno lavorato * Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 81.02 * Molibdeno lavorato * Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 81.03 * Tantalio lavorato * Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 81.04 * Altri metalli comuni lavorati * Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 82.09 * Coltelli a lama trinciante e dentata ( compresi i roncoli chiudibili ) , diversi da quelli della voce n . 82.06 * Fabbricazione a partire da lame di coltelli *
ex 83.06 * Oggetti di ornamento per interni , di metalli comuni , escluse le statuette * Lavorazione o trasformazione per le quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito *
ex 84.05 * Locomobili ( ad esclusione dei trattori della voce n . 87.01 ) e macchine semifisse , a vapore * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
84.06 * Motori e scoppio o a combustione interna , a pistone * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
ex 84.08 * Altri motori e macchine motrici , ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 7 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti originari *
84.16 * Calandre e laminatoi , diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro ; cilindri per dette macchine * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito *
ex 84.17 * Apparecchi e dispositivi , anche riscaldati elettricamente , per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura , per l ' industria del legno , delle paste per carta , carta e cartoni * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito *
84.31 * Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa ( pasta per carta ) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito *
84.33 * Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta , della carta e del cartone , comprese le tagliatrici di ogni specie * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito *
ex 84.41 * Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , calzature , ecc . ) , compresi i mobili per dette macchine * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : *
* * - che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 7 ) utilizzati per il montaggio della testa ( motore escluso ) sia costituito da prodotti « originari » *
* * - e che il meccanismo di tensione del filo , il meccanismo dell ' uncinetto e il meccanismo zig zag , siano prodotti « originari » *
85.14 * Microfoni e loro supporti , altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » ( 9 ) *
85.15 * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida , di radiorilevazione , di radioscandaglio e di radiotelecomando * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » ( 9 ) *
87.06 * Parti , pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al 87.03 incluso * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 15 % del valore del prodotto finito *
ex 94.01 * Mobili per sedersi , anche trasformabili in letti ( esclusi quelli della voce n . 94.02 ) , di metalli comuni * Lavorazione , trasformazione , montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m2 in forme pronte per l ' uso , il cui valore non supera il 25 % in valore del prodotto finito ( 10 ) *
ex 94.03 * Altri mobili , di metalli comuni * Lavorazione , trasformazione , montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m2 in forme pronte per l ' uso , il cui valore non supera il 25 % in valore del prodotto finito ( 10 ) *
ex 95.05 * Lavori di tartaruga , madreperla , avorio , osso , corno , corna di animali , corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio * Fabbricazione a partire da tartaruga , madreperla , avorio , osso , corno , corna di animali , corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio , lavorati *
ex 95.08 * Lavori di materie vegetali da intaglio ( corozo , noci , semi duri , ecc . ) , lavori di schiuma di mare e ambra gialla ( succino ) , naturali o ricostituite , giavazzo e materie minerali simili al giavazzo * Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio ( corozo , noci , semi duri , ecc . ) , lavorate , o a partire da schiuma di mare e ambra gialla ( succino ) , naturali o ricostituite , giavazzo e materie minerali simili al giavazzo *
ex 96.01 * Oggetti di spazzolificio * Fabbricazione per la quale sono utilizzate le teste preparate per oggetti di spazzolificio , il cui valore non supera il 50 % in valore del prodotto finito *
ex 97.06 * Teste di bastoni da golf in legno od altre materie * Fabbricazione a partire da sbozzi *
ex 98.11 * Pipe ( comprese le teste ) * Fabbricazione a partire da sbozzi *
Allegato 4 dell ' allegato II
ELENCO C
Elenco dei prodotti esclusi dall ' applicazione del presente allegato II
N . della tariffa doganale * Designazione *
ex 27.07 * Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27 , distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250° C ( comprese le miscele di benzine e di benzolo ) , destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili *
da 27.09 a 27.16 * Oli minerali e prodotti della loro distillazione ; materie bituminose , cere minerali *
ex 29.01 * Idrocarburi : *
* - aciclici , *
* - cicloparaffinici e cicloolefinici , esclusi gli azuleni , *
* - benzolo , toluolo , xiloli , *
* destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili *
ex 34.03 * Preparazioni lubrificanti , escluse quelle contenenti 70 % o più , in peso , di oli di petrolio o di minerali bituminosi , contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi *
ex 34.04 * Cere a base di paraffina , di cere di petrolio o di minerali bituminosi , di residui paraffinici *
ex 38.14 * Additivi preparati per lubrificanti *
ALLEGATO III
concernente l ' applicazione dell ' articolo 13
Articolo 1
1 . La Commissione , su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , può decidere di applicare ai prodotti originari dei paesi e territori le misure di salvaguardia che la Comunità si è riservata di prendere in virtù dell ' articolo 13 della decisione , segnatamente una sospensione temporanea , totale o parziale , delle misure tariffarie e altre previste dalla decisione a favore dei paesi e territori .
La Commissione , qualora uno Stato membro le presenti una richiesta , decide in merito entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della domanda .
Le misure di salvaguardia vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili .
2 . Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura presa dalla Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione di tale misura . Il Consiglio si riunisce senza indugio . Deliberando a maggioranza qualificata , esso può modificare o annullare la misura in questione .
Articolo 2
1 . Fatta salva l ' applicazione dell ' articolo 1 , la Commissione , per permettere ad uno Stato membro di far fronte alle perturbazioni o alle difficoltà di cui all ' articolo 13 della decisione , può autorizzare detto Stato membro a prendere misure di salvaguardia .
La Commissione , qualora detto Stato membro le presenti una richiesta , decide in merito entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della domanda .
La decisione della Commissione viene notificata a tutti gli Stati membri .
2 . Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della notifica di tale decisione . Il Consiglio si riunisce senza indugio . Deliberando a maggioranza qualificata , esso può modificare o annullare la decisione presa dalla Commissione .
Articolo 3
Prima di prendere misure di propria iniziativa o di concedere l ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 ed all ' articolo 2 , paragrafo 1 , primo comma , la Commissione consulta un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .
Nei casi di cui all ' articolo 1 ed all ' articolo 2 , paragrafo 1 , secondo comma , la Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri della richiesta presentatale .
Articolo 4
1 . Fatta salva l ' applicazione dell ' articolo 2 , lo o gli Stati membri interessati possono , in caso d ' urgenza , introdurre misure di salvaguardia . Essi notificano immediatamente tali misure agli Stati membri e alla Commissione .
Con procedura d ' urgenza ed entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello della notifica di cui al primo comma , la Commissione decide se le misure devono essere mantenute , modificate o soppresse .
La decisione della Commissione viene notificata a tutti gli Stati membri . Essa è immediatamente esecutiva .
2 . Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della notifica di tale decisione . Il Consiglio si riunisce senza indugio . Deliberando a maggioranza qualificata , esso può modificare o annullare la decisione presa dalla Commissione .
Se lo Stato membro che ha preso le misure di salvaguardia adisce il Consiglio , la decisione della Commissione è sospesa . Tale sospensione cessa trenta giorni dopo che il Consiglio è stato adito , qualora questo non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione .
3 . Per l ' applicazione del presente articolo devono essere scelte in via prioritaria le misure che meno perturbano il funzionamento del mercato comune .
Articolo 5
Il presente allegato non osta all ' applicazione della normativa relativa all ' organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano , nonché delle regolamentazioni specifiche adottate ai sensi dell ' articolo 235 del trattato ed applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ; esso si applica in via complementare .
ALLEGATO IV
relativo all ' importazione di zucchero di canna originario dei paesi e territori
Articolo 1
1 . La Comunità acquista ed importa e prezzi garantiti quantitativi specificati di zucchero di canna , greggio o bianco , originario dei paesi e territori , che detti paesi e territori le forniscono .
2 . L ' attuazione del presente allegato è assicurata nel quadro della gestione dell ' organizzazione comune del mercato dello zucchero . La clausola di salvaguardia di cui all ' articolo 13 della decisione non si applica .
Articolo 2
I quantitativi di zucchero di canna di cui all ' articolo 1 , espressi in tonnellate di zucchero bianco , in appresso denominati « quantitativi determinati » , che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui previsti dall ' articolo 3 , sono i seguenti :
- Belize : 39 400 t ,
- Saint Kitts-Nevis e Anguilla : 14 800 t .
Articolo 3
I paesi e territori esportatori di zucchero consegnano , in ogni periodo di 12 mesi compreso fra il 1° luglio e il 30 giugno dell ' anno successivo , denominato in appresso « periodo di consegna » , i quantitativi di cui all ' articolo 2 , salvo modifiche derivanti dall ' applicazione dell ' articolo 6 .
Articolo 4
1 . Lo zucchero di canna , bianco o greggio , è commercializzato sul mercato della Comunità e prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori .
2 . La Comunità non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d ' entrata comunitario .
3 . La Comunità acquista al prezzo garantito , entro i limiti dei quantitativi determinati , quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere commercializzati al suo interno ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito .
4 . Il prezzo garantito , espresso in unità di conto , si riferisce allo zucchero non confezionato , fornito cif nei porti europei della Comunità . Esso viene fissato ogni anno per zucchero di qualità tipo , secondo le definizioni dei regolamenti comunitari , all ' interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunità , tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo , al più tardi il 1° maggio che precede immediatamente il periodo di consegna in cui esso va applicato .
Articolo 5
L ' acquisto al prezzo garantito di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3 , è assicurato o da organismi di intervento o da altri mandatari designati dalla Comunità .
Articolo 6
1 . Se , per causa di forza maggiore , un paese o territorio esportatore di zucchero non consegna l ' intero quantitativo determinato nel periodo dovuto , la Commissione accorda , su richiesta dello Stato membro con il quale il paese o territorio interessato mantiene relazioni particolari , il periodo di tempo supplementare necessario alla consegna .
2 . Se in un periodo di consegna , l ' autorità competente di un paese o territorio esportatore di zucchero informa la Commissione di non essere in grado di fornire l ' intero quantitativo determinato e di non voler beneficiare del periodo di tempo supplementare di cui al paragrafo 1 , la Commissione ridistribuisce il quantitativo mancante onde permettere la consegna nel periodo di cui trattasi .
3 . Se per ragioni diverse , non di forza maggiore , un paese o territorio esportatore di zucchero non consegna in un qualsiasi periodo l ' intero quantitativo di zucchero determinato , in ciascuno dei successivi periodi di consegna il quantitativo determinato viene ridotto della quantità mancante .
4 . La Commissione può decidere che nei periodi di consegna successivi la quantità mancante venga ridistribuita fra gli altri paesi o territori di cui all ' articolo 2 .
ALLEGATO V
relativo all ' articolo 3
L ' articolo 3 , paragrafo 1 , della decisione lascia impregiudicato lo speciale regime applicato all ' importazione di autoveicoli e all ' industria del montaggio in Irlanda , di cui al protocollo n . 7 dell ' atto di adesione .
ALLEGATO VI
relativo alle esportazioni di banane dei paesi e territori
Si è convenuto sugli obiettivi che seguono per migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane dei paesi e territori e sul fatto che saranno presi gli adeguati provvedimenti per la loro attuazione .
Articolo 1
In merito alle esportazioni di banane nei mercati della Comunità , nessun paese o territorio sarà posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l ' accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi .
Articolo 2
Le autorità competenti degli Stati membri interessati e la Comunità si concertano al fine di determinare le azioni da attuare per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione delle banane . Questo scopo sarà perseguito con tutti i mezzi disponibili a norma della cooperazione finanziaria e tecnica . Dette azioni saranno concepite in modo da consentire ai paesi e territori , tenuto conto della loro situazione speciale , di essere maggiormente competitivi , tanto sui loro mercati tradizionali quanto sugli altri mercati della Comunità . Esse verranno attuate a tutti i livelli dalla produzione al consumo e riguarderanno in particolare i seguenti settori :
- miglioramento delle condizioni di produzione , raccolta , trattamento e trasporto interno ,
- promozione commerciale .
ALLEGATO VII
relativo al regime fiscale e doganale applicabile nei paesi e territori ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità
Articolo 1
1 . I paesi e territori applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato più favorito , o nei confronti dell ' organizzazione internazionale in materia di sviluppo più favorita .
Per l ' applicazione del primo comma , non si tiene conto dei regimi applicati nei confronti di altri paesi in via di sviluppo .
2 . Fermo restando il paragrafo 1 , i paesi e territori applicano , ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità , il regime di cui agli articoli da 2 a 12 .
Articolo 2
I contratti di appalto finanziati dalla Comunità non sono soggetti né alle tasse di bollo e di registro , né ai prelievi fiscali di effetto equivalente , esistenti o da creare nel paese o territorio beneficiario .
Essi possono tuttavia essere soggetti alla formalità della registrazione , conformemente alle leggi vigenti nel paese o territorio . Questa formalità può portare alla riscossione di un canone pari alla rimunerazione della prestazione di servizio non superiore al costo dell ' atto , conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti in ciascun paese o territorio interessato .
Articolo 3
1 . I contratti di studi , di controllo e di sorveglianza , finanziati dalla Comunità , non sono soggetti alla riscossione di imposte sulla cifra di affari nel paese o territorio beneficiario .
2 . Gli utili risultanti dall ' esecuzione degli appalti di opere , studi , controllo e sorveglianza finanziati dalla Comunità sono soggetti ad imposta secondo il regime fiscale interno del paese o territorio , purché le persone fisiche o giuridiche che il hanno realizzati abbiano in tale paese o territorio un centro di attività stabile o purché la durata di esecuzione dei contratti sia superiore a sei mesi .
Articolo 4
1 . Le importazioni nell ' ambito dell ' esecuzione di un appalto di forniture finanziato dalla Comunità sono effettuate senza che l ' attraversamento del cordone doganale del paese o territorio beneficiario comporti la riscossione di dazi doganali , dazi di entrata , tasse o prelievi fiscali di effetto equivalente .
2 . Qualsiasi appalto di forniture finanziato dalla Comunità che riguardi un prodotto originario del paese o territorio beneficiario , viene concluso per il prezzo franco fabbrica della fornitura in questione , maggiorato delle imposte interne applicate nel paese e territorio a detta fornitura .
3 . Le esenzioni di riscossione sono espressamente precisate nel testo stesso del contratto di appalto .
Articolo 5
Gli acquisti di carburanti , lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché , in genere , di tutti i materiali inclusi in un appalto di opere finanziato dalla Comunità sono considerati effettuati sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile a norma della legislazione nazionale vigente nel paese o territorio beneficiario .
Articolo 6
Le imprese che , per l ' esecuzione degli appalti di opere , devono importare materiali professionali beneficiano , per gli stessi , dietro richiesta , della concessione del regime di importazione temporanea , quale definito dalla legislazione nazionale del paese o territorio beneficiario .
Articolo 7
I materiali professionali necessari all ' esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studi , di controllo o di sorveglianza sono ammessi temporaneamente , nel paese e territorio o nei paesi e territori beneficiari , in franchigia di diritti fiscali , diritti di entrata , dazi doganali ed altre tasse di effetto equivalente , purché tali diritti , dazi e tasse non costituiscano la rimunerazione di una prestazione di servizio .
Articolo 8
1 . L ' importazione di effetti ed oggetti personali , ad uso personale e domestico , da parte di persone fisiche , diverse da quelle assunte in loco , incaricate dell ' esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studio , di controllo o di sorveglianza si effettua , nel limite delle disposizioni previste dalla legislazione del paese o territorio beneficiario , in esenzione dalla riscossione dei dazi doganali , dazi di entrata , tasse ed altri prelievi fiscali di effetto equivalente .
2 . Queste disposizioni si applicano altresì ai familiari delle persone di cui al paragrafo 1 .
Articolo 9
1 . Il delegato della Commissione ed il personale autorizzato delle delegazioni , ad esclusione del personale assunto in loco , sono esonerati da qualsiasi imposta diretta nel paese o territorio in cui esercitano la loro funzione .
2 . Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresì delle disposizioni dell ' articolo 8 .
Articolo 10
I paesi e territori concedono l ' esenzione da qualsiasi imposta o prelievo fiscale , nazionale o locale , sugli interessi , sulle commissioni e sugli ammortamenti dovuti per i contributi concessi dalla Comunità in forma di prestiti speciali , prestiti subordinati o condizionali con capitali di rischio o prestiti sulle risorse proprie della banca di cui agli articoli 84 e 88 della decisione .
Articolo 11
Qualsiasi materia non contemplata dal presente allegato resta soggetta alla legislazione dei paesi e territori di cui alla decisione .
Articolo 12
Le precedenti disposizioni sono applicabili all ' esecuzione di tutti i contratti d ' appalto finanziati dalla Comunità , stipulati dopo l ' entrata in vigore della presente decisione .
ALLEGATO VIII
Dichiarazione del governo del Regno dei Paesi Bassi
Il governo del Regno dei Paesi Bassi richiama l ' attenzione sulla struttura costituzionale del Regno , quale risulta dallo statuto del 29 dicembre 1954 , ed in particolare sull ' autonomia delle parti non europee del Regno per quanto riguarda talune disposizioni della decisione , nonché sul fatto che questa decisione è stata di conseguenza adottata con la cooperazione del governo delle Antille olandesi in virtù delle procedure costituzionali in vigore nel Regno .
Esso dichiara che , per questo fatto e senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi per esso risultanti dal trattato e dalla decisione , il governo delle Antille olandesi adempirà agli obblighi derivanti dalla decisione .
ALLEGATO IX
relativo all ' importazione del rum
Articolo 1
Fino all ' entrata in vigore di un ' organizzazione comune dei mercati degli alcoli e , comunque , al più tardi fino al 1° marzo 1985 , il rum , l ' arack e il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune , originari dei paesi e territori , sono ammessi all ' importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario comunitario fissato conformemente alle disposizioni riportate in appresso .
Articolo 2
Il contingente tariffario previsto dall ' articolo 1 è fissato annualmente per un periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno successivo .
Articolo 3
1 . Il contingente tariffario annuo è fissato in base ad un quantitativo annuo di base calcolato in ettolitri di alcole puro , pari al volume delle importazioni effettuate durante il migliore degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici .
2 . Il contingente tariffario annuo è pari al quantitativo annuo di base fissato in applicazione del paragrafo 1 , cui viene attribuito un tasso d ' incremento del 18 % . Il contingente è fissato su tale base .
3 . Tuttavia il Consiglio , deliberando all ' unanimità su proposta della Commissione , può modificare annualmente il tasso d ' incremento previsto dal paragrafo 2 , aumentandolo o riducendolo , in base al consumo e alla produzione comunitaria , all ' evoluzione delle correnti di scambi nell ' ambito della Comunità , nonché tra quest ' ultima , i paesi e territori e gli Stati ACP .
Articolo 4
Quando fissa il contingente annuo di importazione il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce la ripartizione di quest ' ultimo tra gli Stati membri , tenendo conto della reale evoluzione dei mercati di cui trattasi , del fabbisogno degli Stati membri e delle prospettive economiche per il periodo considerato .
Articolo 5
Ai fini dell ' applicazione del presente allegato , la nozione di « prodotti originari » e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono quelli definiti nell ' allegato II della decisione del Consiglio .
Articolo 6
I prodotti di cui all ' articolo 1 sono soggetti ad una sorveglianza comunitaria le cui modalità sono stabilite dal Consiglio all ' atto dell ' adozione delle disposizioni previste dall ' articolo 3 .
Articolo 7
Su richiesta delle autorità competenti dei paesi e territori la Comunità aiuta questi ultimi , nel quadro delle disposizioni del titolo I , capitolo 2 , a promuovere ed a sviluppare le loro vendite di rum sui mercati tradizionali e non tradizionali della Comunità .
Informazione concernente la data di entrata in vigore della decisione del Consiglio relativa all ' associazione dei PTOM alla Comunità economica europea
Conformemente all ' articolo 140 della decisione del Consiglio relativa all ' associazione dei PTOM alla Comunità economica europea , tale decisione entrerà in vigore contemporaneamente alle seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 ( 11 ) , vale a dire il 1° gennaio 1981 .
( 1 ) Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso , di limetta e di pompelmo .
( 2 ) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili , si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco , tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato , quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto . Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate .
( 3 ) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco , tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato , quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto . Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Questa percentuale viene portata :
- al 20 % , quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere , anche rivestiti , di cui alle voci nn . ex 51.01 e ex 58.07 ;
- al 30 % , quando si tratta di filati formati da un ' anima consistente o in un nastro sottile d ' alluminio , o in una pellicola di materia plastica artificiale , ricoperta o non di polvere d ' alluminio . Detta anima viene inserita mediante incollatura , con l ' ausilio di una colla trasparente o colorata , tra due pellicole di materia plastica artificiale , di larghezza non superiore ai 5 mm .
( 4 ) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto . Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Questa percentuale viene portata :
- al 20 % , quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere , anche rivestiti , di cui alle voci ex nn . 51.01 e ex 58.07 ;
- al 30 % , quando si tratta di filati formati da un ' anima consistente o in un nastro sottile d ' alluminio , o in una pellicola di materia plastica artificiale , ricoperta o non di polvere d ' alluminio . Detta anima viene inserita mediante incollatura , con l ' ausilio di una colla trasparente o colorata , tra due pellicole di materia plastica artificiale , di larghezza non superiore ai 5 mm .
( 5 ) Le guarnizioni e gli accessori usati ( ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria ) , che rientrano in un ' altra voce tariffaria , non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate .
( 6 ) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , questa norma non si applica a una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate .
( 7 ) Per stabilire il valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi , sono da prendere in considerazione :
a ) per i prodotti , le parti e i pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato , in caso di vendita , per detti prodotti nel territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione , la trasformazione o il montaggio ;
b ) per gli altri prodotti , parti e pezzi , le disposizioni dell ' articolo 4 del presente allegato II in materia di :
- valore dei prodotti importati ,
- valore dei prodotti di origine indeterminata .
( 8 ) Questa percentuale non si somma a quella del 40 % .
( 9 ) Con l ' applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 % per i transistori di cui all ' elenco A della stessa voce tariffaria .
( 10 ) Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati , rientranti nella composizione del prodotto .
( 11 ) GU n . L 347 del 22 . 12 . 1980 , pag . 2 .
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