Avviso legale importante
80/1228/CEE: Decisione della Commissione, del 12 dicembre 1980, relativa all'invio di granturco alla Repubblica della Zambia a titolo di aiuto alimentare (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1980 pag. 0004 - 0004
Decisione della Commissione
del 12 dicembre 1980
relativa all'invio di granturco alla Repubblica della Zambia a titolo di aiuto alimentare
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(80/1228/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80 [2],
visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari [3], in particolare l'articolo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto concerne le procedure di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari [4],
considerando che con regolamento (CEE) n. 2385/80 [5] la Commissione ha indetto una gara per la fornitura cif nel porto di Durban di 10000 tonnellate di granturco destinato alla Repubblica della Zambia a titolo di aiuto alimentare;
considerando che questa merce deve essere inoltrata dal porto di sbarco di Durban fino alla sua destinazione finale a Lusaka;
considerando che, per soddisfare ai particolari requisiti che presenta l'azione in oggetto e tener conto delle locali condizioni di inoltro, occorre avvalersi di una procedura più duttile e rapida della gara; che occorre, quindi, consentire all'organismo d'intervento incaricato della gara per la fornitura cif di concludere il contratto per la consegna finale concernente il trasporto da effettuare;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'ONIC (Office national interprofessionnel des céréales), avenue Bosquet, 21, Parigi 7e, organismo d'intervento, conclude un contratto mediante trattativa privata per l'inoltro da Durban di 10000 tonnellate di granturco destinate alla Repubblica della Zambia, cioè 10000 tonnellate rese scaricate a Lusaka.
2. Per la conclusione del contratto mediante trattativa privata l'ONIC terrà conto delle condizioni meno onerose.
Articolo 2
1. Al momento della firma del contratto l'interessato è tenuto a costituire una cauzione di 6 ECU per tonnellata di prodotto. La cauzione è svincolata dopo la realizzazione delle operazioni in oggetto e relativamente ai quantitativi non consegnati per causa di forza maggiore.
2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.
Articolo 3
L'organismo d'intervento chiede all'interessato le seguenti informazioni:
a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti e il loro imballaggio,
b) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo dei prodotti a destinazione,
c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.
L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le informazioni succitate non appena le ha ricevute nonché un duplicato del contratto stipulato mediante trattativa privata.
Articolo 4
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1980.
Per la Commissione
Finn Gundelach
Vicepresidente
[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.
[3] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
[4] GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 8.
[5] GU n. L 244 del 16. 9. 1980, pag. 8.
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