Avis juridique important
80/1279/CECA: Decisione della Commissione, del 7 novembre 1980, che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1979 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 377 del 31/12/1980 pag. 0003 - 0005
++++
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 1980
che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell ' industria carboniera per l ' anno 1979
( Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede )
( 80/1279/CECA )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
vista la decisione 528/76/CECA della Commissione , del 25 febbraio 1976 , relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell ' industria carboniera ( 1 ) ,
sentito il Consiglio ,
I
considerando che il governo della Repubblica federale di germania ha notificato alla Commissione , conformemente all ' articolo 2 della decisione , gli interventi finanziari diretti o indiretti che esso intende effettuare nel 1979 a favore dell ' industria del carbon fossile , fra i quali sono suscettibili di autorizzazione ai sensi di detta decisione i seguenti aiuti :
( in milioni di DM )
- nel quadro di un programma di investimenti si intende agevolare finanziariamente , attraverso la concessione di aiuti , singoli progetti di investimenti 746,6
- incentivi allo sviluppo e all ' innovazione ( collaudo di apparecchiatura tecnica di nuova progettazione ) nell ' industria del carbon fossile 68,0
- i lavoratori a giornata e a cottimo riceveranno un premio di minatore per ogni turno trascorso in sotterraneo 110,0
- aiuti per la costituzione di scorte di sicurezza a lungo termine 121,5
considerando che gli aiuti sopra elencati corrispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure statali di sostegno ;
considerando che l ' aiuto agli investimenti per un importo di 746 600 000 DM è previsto a favore di investimenti nelle miniere , cokerie , fabbriche di agglomerati e centrali di miniere ; che l ' aiuto raggiunge una percentuale che supera l ' 80 % di tutti quanti gli investimenti ;
considerando che nel quadro degli orientamenti politici comunitari per il carbone , l ' aiuto agli investimenti per il 1979 , leggermente aumentato rispetto al 1978 , merita un giudizio positivo in quanto favorisce la stabilizzazione a lungo termine dell ' estrazione nei bacini tedeschi ; che l ' aiuto è conforme all ' articolo 7 , paragrafo 1 , della decisione ;
considerando che finalità ed entirà dell ' aiuto richiesto dimostrano che si tratta di un intervento del tipo che obbliga il governo tedesco , conformemente all ' articolo 7 , paragrafo 5 , della decisione , a notificare alla Commissione almeno una volta all ' anno per i singoli progetti di cui è stata decisa l ' esecuzione , gli obiettivi prefissi , gli investimenti che essi richiedono e gli importi degli aiuti ;
considerando che l ' aiuto all ' innovazione ( 68 000 000 di DM ) deve permettere che i risultati delle ricerche possano essere trasporti quanto prima nel processo di produzione ; che l ' aiuto è inferiore alle spese sostenute dalle imprese e viene concesso a progetti singoli , la cui realizzazione permette di far assegnamento a medio termine su di un utile economico tangibile nell ' industria carboniera ; che finalità ed entità dell ' aiuto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all ' articolo 7 , paragrafo 3 , terzo comma della decisione ;
considerando che l ' aiuto ( 110 000 000 di DM ) accordato per finanziare i premi di minatore contribuisce alla stabilità del personale qualificato , di cui l ' industria carboniera ha assolutamente bisogno per aumentare la sua produttività ;
considerando inoltre che le imprese , per le necessarie assunzioni , la formazione , l ' adattamento e la stabilità del personale , si accollano un onere largamente superiore all ' importo dell ' aiuto per il premio di minatore ;
considerando che finalità ed entità del premio di minatore dimostrano che si tratta di un intervento conforme all ' articolo 8 della decisione ;
considerando che l ' aiuto per la costituzione di scorte di sicurezza a lungo termine ( 121 500 000 DM ) rappresenta un intervento del governo tedesco destinato ad aumentare la sicurezza dell ' approvvigionamento energetico a lungo termine ; che , a tal uopo , la « Notgemeinschaft Deutscher Steinkohlenbergbau » ha acquistato 10 milioni di tonnellate di carbone e di coke ; che l ' aiuto previsto dal governo federale copre solo parzialmente le spese generali effettivamente sostenute per la manutenzione delle scorte ;
considerando che finalità ed entità dell ' aiuto richiesto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all ' articolo 10 della decisione ;
II
considerando che per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune , è necessario , conformemente all ' articolo 3 , paragrafo 2 , della decisione , tener conto anche di tutte le altre misure finanziarie a favore della produzione corrente previste per il 1979 ;
considerando che su questa base di calcolo , l ' importo totale , degli interventi previsti è dell ' ordine di 1 023 500 000 UCE , vale a dire 10,98 UCE/t ; che la produzione corrente tedesca ( per tonnellata ) è sovvenzionata più di quella britannica e molto meno di quella francese e belga ;
considerando che per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti previsti a favore della produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune si può osservare quanto segue :
- grazie alle scorte elevate di carbone e di coke non si sono registrate per il 1979 difficoltà di approvvigionamento ;
- le consegne di carbone tedesco ad altri paesi della Comunità sono diminute nel 1979 rispetto all ' anno precedente ;
- nel 1979 non si sono avute operazioni di allineamento di prezzi ;
- i prezzi tedeschi del carbone da coke e del carbonevapore non si sono rivelati nel 1979 un aiuto indiretto ai consumatori industriali del carbone ;
- nel 1979 l ' estrazione è stata razionalizzata grazie ad elevati investimenti e alla chiusura di due pozzi scarsamente produttivi ;
considerando che si può quindi concludere che gli aiuti previsti per il 1979 a favore dell ' industria del carbon fossile sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune ;
considerando che questa costatazione vale anche tenuto conto degli aiuti concessi alle miniere di carbone in base alla decisione 73/287/CECA ;
III
considerando che , conformemente all ' articolo 14 , paragrafo 1 , della decisione , la Commissione deve accertare che gli aiuti concessi vengano impiegati per gli obiettivi precisati negli articoli da 7 a 12 della suddetta decisione ; che essa dev ' essere informata in particolare sull ' entità e sulla ripartizione dei pagamenti ;
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE
Articolo 1
La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concedere per l ' anno civile 1979 i seguenti aiuti a favore dell ' industria del carbon fossile :
1 . concessione di un aiuto all ' investimento sino a concorrenza di 746 600 000 DM a favore delle imprese nell ' industria carboniera per stimolare gli investimenti ;
2 . incentivi allo sviluppo e all ' innovazione a concorrenza di 68 000 000 di DM complessivamente ;
3 . concessione di un premio di minatore ai lavoratori a giornata e a quelli a cottimo per ogni turno lavorato in sotterraneo a concorrenza di 110 000 000 di DM complessivamente ;
4 . un aiuto di 121 500 000 DM per la costituzione di scorte di sicurezza a lungo termine .
Articolo 2
Il governo della Repubblica federale di Germania comunicherà alla Commissione entro e comunque non oltre il 31 dicembre 1980 dati relativi agli aiuti concessi ai sensi della presente decisione , in particolare l ' entità e la ripartizione dei versamenti effettuati .
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 7 novembre 1980 .
Per la Commissione
Guido BRUNNER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 63 dell ' 11 . 3 . 1976 , pag . 1 .
Top