Avis juridique important
80/1281/CECA: Decisione della Commissione, del 7 novembre 1980, che autorizza gli aiuti del Regno del Belgio ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1979 (I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 377 del 31/12/1980 pag. 0010 - 0011
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 1980
che autorizza gli aiuti del Regno del Belgio ad imprese dell ' industria carboniera per l ' anno 1979
( I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede )
( 80/1281/CECA )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
vista la decisione 528/76/CECA della Commissione , del 25 febbraio 1976 , relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell ' industria carboniera ( 1 ) ,
preivia consultazione del Consiglio ,
I
considerando che , conformemente all ' articolo 2 della suddetta decisione , il governo belga ha comunicato alla Commissione gli interventi finanziari che esso intende effettuare direttamente o indirettamente a favore dell ' industria carboniera nel 1979 ; che gli aiuti sotto indicati , facenti parte di tali interventi , possono essere autorizzati ai sensi della predetta decisione :
( in milioni di FB )
- aiuti agli investimenti 520,9
- aiuti destinati alla copertura delle perdite di esercizio 5 600,6
considerando che gli aiuti predetti rispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure statali di sostegno ;
considerando che gli aiuti agli investimenti ammontano a 520 900 000 FB di cui 514 000 000 di FB sono destinati al bacino della Campine e 6 900 000 di FB al bacino sud ; che per il bacino della Campine sono previsti particolari investimenti a favore del pozzo di Eisden ( 150 milioni di FB ) , mentre l ' importo restante di 364 milioni di FB copre gli ammontamenti , in modo da permettere al bacino di mantenere l ' estrazione del carbone da coke , che è importante per l ' industria siderurgica belga ; che gli aiuti all ' investimento per il bacino sud permettono di eseguire le riparazioni più urgenti , in modo da non compromettere la sicurezza tecnica dei pozzi ;
considerando che l 'aiuto all ' investimento è pertanto compatibile con le disposizioni dell ' articolo 7 , paragrafo 2 , della decisione ;
considerando che gli aiuti per la copertura delle perdite di esercizio ( 5 600 600 000 FB ) sono concessi ai due bacini per ragioni diverse ; che per il bacino della Campine si tratta di compensare con l ' importo ricevuto , quasi completamente , la differenza tra spese e ricavi , il che è necessario , in quanto il bacino deve provvedere all ' approvigionamento dell ' industria siderurgica belga e deve pertanto mantenere il proprio livello di estrazione ;
considerando che lo scopo e la forma degli aiuti destinati a coprire le perdite d ' esercizio per il bacino sud sono pertanto conformi all ' articolo 12 , paragrafo 1 , primo comma , e paragrafo 2 della decisione ;
II
considerando che l ' esame della compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune richiede , ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , della summenzionata decisione , che vengano prese in considerazione anche tutte le altre misure finanziarie a favore della produzione corrente nel 1979 ;
considerando che su questa base di calcolo il totale degli aiuti previsti ammonta a 287 700 000 UCE , cioè a 47,16 UCE/t ; che rispetto agli altri Stati membri della Comunità l ' aiuto è estremamente elevato ;
considerando che per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti previsti per la produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune va osservato quanto segue :
- grazie all ' alto livello delle scorte , nel 1979 non si sono verificate difficoltà di approvvigionamento ;
- la chiusura di un impianto scarsamente produttivo è servita a razionalizzare la produzione e a concentrarla negli impianti a più alta produttività ;
- i prezzi belgi del carbone da coke e del carbone vapore nel 1979 non si sono risolti in un aiuto indiretto alle industrie consumatrici ;
considerando che è lecito constatare che gli aiuti previsti per il 1979 a favore dell ' industria carboniera belga sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune ;
considerando che tale costatazione tiene altresì conto degli aiuti accordati alle miniere conformemente alla decisione 73/287/CECA ;
III
considerando che ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , della predetta decisione , la Commissione deve accertarsi che gli aiuti autorizzati rispondano esclusivamente agli scopi enunciati negli articoli da 7 a 12 della decisione stessa ; che essa dev ' essere pertanto informata in particolare dell ' entità e della ripartizione dei versamenti ;
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
Il Regno del Belgio è autorizzato a concedere all ' industria carboniera belga un aiuto per l ' anno civile 1979 per un ammontare massimo di 6 121 500 000 di FB .
L ' importo di 6 121 500 000 di FB previsto per l ' anno 1979 è destinato ai seguenti aiuti :
1 . Concessione di un aiuto agli investimenti per un importo massimo di 520 900 000 di FB suddiviso tra :
- bacino della Campine per un importo di 514 000 000 di FB ;
- bacino sud per un importo di 6 900 000 di FB .
2 . Concessione di un aiuto per la copertura delle perdite di esercizio per un importo massimo di 5 600 600 000 di FB , suddiviso fra :
- bacino della Campine per un importo di 3 893 500 000 di FB ;
- bacino sud per un importo di 1 707 100 000 di FB .
Articolo 2
Il governo belga comunicherà alla Commissione entro e . comunque non oltre il 31 dicembre 1980 i dati relativi agli aiuti concessi in virtù della presente decisione , in particolare l ' entità e la ripartizione dei versamenti effettuati .
Articolo 3
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 7 novembre 1980 .
Per la Commissione
Guido BRUNNER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 63 dell ' 11 . 3 . 1976 , pag . 1 .
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