Urteilskopf
81 I 286
45. Estratto della sentenza 1o luglio 1955 nella causa Ponzio contro Dipartimento delle finanze del Cantone Ticino.
Regeste
Tassa d'esenzione dal servizio militare. 1. La decisione sanitaria con la quale il milite č stato dichiarato inabile al servizio č vincolante per il Tribunale federale. 2. Le decisioni cantonali in materia di condono della tassa militare non possono essere impugnate mediante il ricorso di diritto amministrativo.
Erwägungen ab Seite 287
BGE 81 I 286 S. 287 Con l'affermazione che sarebbe disposto a ripresentarsi davanti alla CVS, il ricorrente sembra contestare la fondatezza della decisione con cui č stato dichiarato inabile al servizio militare. Nella misura in cui egli intendesse con ciň far valere di essere in realtŕ abile al servizio, le sue conclusioni sono irricevibili, poichč il Tribunale federale č vincolato dalla decisione di riforma e deve unicamente esaminare la questione della tassa militare. Questa sarebbe del resto dovuta quand'anche il ricorrente fosse effettivamente abile al servizio, in quanto egli non sarebbe in tale ipotesi stato dichiarato inabile a causa del servizio prestato. Cosě stando le cose, con i vantaggi dello scarto pronunciato a torto il ricorrente dovrebbe accettare anche gli svantaggi, come l'obbligo di pagare la tassa militare (sentenza non pubblicata 17 giugno 1955 nella causa Signorini).Irricevibile č parimente la richiesta di condono delle tasse dovute per gli anni 1953 e 1954. Le domande di condono nel senso dell'art. 96 RTM devono infatti essere presentate alle autoritŕ designate dal Cantone e le decisioni di tali autoritŕ non possono essere impugnate mediante il ricorso di diritto amministrativo.